ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  del  combinato  disposto
 formato  dagli  artt. 14, comma 2, lettera b), e 17, comma 1, lettera
 b), della  legge  della  Regione  Piemonte  26  marzo  1990,  n.  13,
 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi
 civili  (art.  14,  legge  10  maggio  1976,  n.  319)", promosso con
 ordinanza  emessa  il  18  marzo  1993  dal  Pretore  di  Torino  nel
 procedimento  penale  a  carico di Molino Tommaso, iscritta al n. 368
 del registro ordinanze 1993 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto l'atto di intervento della Regione Piemonte;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 17 maggio 1995 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto che nel corso del procedimento penale instaurato a carico
 di Tommaso Molino, imputato del reato previsto  dall'art.  21,  terzo
 comma,  della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle
 acque  dall'inquinamento),  in  quanto  responsabile,  quale   legale
 rappresentante  della  O.TO.CAR s.r.l., di uno scarico nel sottosuolo
 equiparato agli  scarichi  civili,  risultato  eccedente,  quanto  ai
 valori  registrati  di  azoto  ammoniacale,  azoto  nitroso e fosforo
 totale, rispetto ai parametri imposti dalla tabella A della legge  n.
 319  del  1976,  il  Pretore  di  Torino  ha  sollevato  questione di
 legittimita' costituzionale  del  combinato  disposto  formato  dagli
 artt. 14, comma 2, lettera b), e 17, comma 1, lettera b), della legge
 della  Regione  Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, dal titolo "Disciplina
 degli scarichi delle pubbliche  fognature  e  degli  scarichi  civili
 (art. 14, legge 10 maggio 1976, n. 319)", per contrasto con gli artt.
 3, 25 e 117 della Costituzione;
      che,  secondo  il  giudice  a  quo, le norme regionali impugnate
 escluderebbero, per gli scarichi civili e assimilati recapitanti  sul
 suolo o nel sottosuolo e aventi una portata volumetrica non superiore
 a 25 mc giornalieri, l'assoggettamento ai limiti di accettabilita' di
 cui alla tabella A della legge n. 319 del 1976;
      che,   ad   avviso   del   giudice  rimettente,  la  difformita'
 dell'impugnata disciplina regionale rispetto alla disciplina  statale
 contenuta  nella  legge n. 319 del 1976 esporrebbe le norme regionali
 ad  un  sospetto  non  manifestamente  infondato  di   illegittimita'
 costituzionale,  in  riferimento all'art. 117 della Costituzione, per
 travalicamento dei limiti della potesta' legislativa regionale  nella
 materia, dal momento che l'art. 14 della citata legge n. 319 del 1976
 riserverebbe  alle  regioni  una  competenza  meramente  attuativa  e
 integrativa nella regolamentazione  degli  scarichi  delle  pubbliche
 fognature,  vincolata  a  tener  conto  dei  limiti di accettabilita'
 fissati nelle tabelle  allegate  alla  legge  n.  319  del  1976,  ad
 esclusiva  eccezione  delle  deroghe  operate  dalla  legge regionale
 soltanto in senso piu' rigoroso;
      che   il   giudice   rimettente   dubita   della    legittimita'
 costituzionale  del  combinato  disposto delle disposizioni regionali
 impugnate, anche in riferimento all'art. 25 della  Costituzione,  per
 violazione  della  riserva  di  legge  statale  in materia penale, in
 relazione all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976,  che
 assoggetta  a  sanzione  penale  il  mancato  rispetto  dei limiti di
 accettabilita' indicati nelle tabelle allegate alla citata  legge  n.
 319  del  1976,  il  cui ambito di applicazione sarebbe stato ridotto
 dalle  norme  regionali  con  conseguente  incisione   del   relativo
 precetto;
      che  l'ordinanza di rimessione denuncia, altresi', la violazione
 dell'art. 3 della Costituzione, per la disparita' di trattamento  che
 si  verrebbe  a realizzare per i responsabili degli scarichi civili o
 equiparati esistenti nei diversi territori regionali;
      che la  questione  di  legittimita'  costituzionale  in  oggetto
 sarebbe  rilevante nel giudizio a quo, poiche' la condotta contestata
 all'imputato riguarda l'eccedenza  dei  valori  registrati  di  azoto
 ammoniacale,  azoto  nitroso  e  fosforo  totale  rispetto  ai limiti
 fissati nella tabella A della legge n. 319  del  1976,  di  modo  che
 l'applicazione delle impugnate disposizioni della legge regionale del
 Piemonte n. 13 del 1990, comporterebbe l'assoluzione dell'imputato;
      che  e'  intervenuto  in  giudizio  il  Presidente  della Giunta
 regionale del Piemonte, chiedendo che la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  in  oggetto sia dichiarata inammissibile o infondata,
 assumendo  il  rispetto   da   parte   della   Regione   dei   limiti
 costituzionali   imposti   alle  proprie  competenze  legislative  in
 materia, tanto piu' che l'invocato art. 14 della  legge  n.  319  del
 1976,  riserverebbe,  quanto  alla disciplina degli scarichi civili o
 equiparati,  un  certo  margine  di  discrezionalita'  in  capo  alle
 regioni, alle quali si imporrebbe di tener conto dei limiti tabellari
 della legge statale, ma non di riprodurli;
    Considerato che, successivamente alla emissione della ordinanza di
 rimessione  in  epigrafe, e' intervenuto il decreto-legge 15 novembre
 1993,  n.  454  (Modifiche  alla  disciplina  degli  scarichi   delle
 pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in
 pubbliche  fognature), reiterato con i decreti-legge 14 gennaio 1994,
 n. 31, 17 marzo 1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994,
 n. 449, 17 settembre 1994, n. 537,  16  novembre  1994,  n.  629,  16
 gennaio  1995,  n.  9, e, da ultimo, 17 marzo 1995, n. 79, convertito
 con  la  legge  17  maggio  1995,  n.  172 (Conversione in legge, con
 modificazioni, del  decreto-legge  17  marzo  1995,  n.  79,  recante
 modifiche  alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e
 degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature),
 che ha modificato la disciplina statale che il giudice a  quo  assume
 violata  dalle norme regionali impugnate in riferimento agli artt. 3,
 25 e 117 della Costituzione;
      che, in particolare, gli artt. 1 e 3 del decreto-legge n. 79 del
 1995, convertito in legge 17  maggio  1995,  n.  172,  sostituiscono,
 rispettivamente,  l'art.  14,  secondo  comma, della legge n. 319 del
 1976, disponendo che le regioni, nel  definire  la  disciplina  degli
 scarichi  degli  insediamenti  civili che non recapitano in pubbliche
 fognature "tengono conto dei limiti di accettabilita'  fissati  dalle
 tabelle allegate alla presente legge .. fatti comunque salvi i limiti
 di  accettabilita'  inderogabili  per  i parametri di natura tossica,
 persistente e bioaccumulabile",  e  l'art.  21,  terzo  comma,  della
 stessa  legge,  prescrivendo  che  "  .. l'inosservanza dei limiti di
 accettabilita' stabiliti dalle regioni ai sensi dell'art. 14, secondo
 comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, e'  punita
 con la sanzione amministrativa ..";
      che,  pertanto, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente,
 al quale spetta  valutare  l'incidenza  dello  ius  superveniens  nel
 giudizio pendente dinanzi ad esso.