ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 9 e 11,  comma
 1,  lettera b), n. 2, primo alinea, della legge della Regione Emilia-
 Romagna 28 novembre 1986, n. 42 (Ulteriori modifiche ed  integrazioni
 alla  legge  regionale  29  gennaio  1983,  n. 7, recante norme sulla
 disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli  scarichi
 civili  che  non recapitano nelle pubbliche fognature.  Provvedimenti
 per il contenimento dell'eutrofizzazione), promossi con  le  seguenti
 ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  il  18  agosto  1992  dal  Giudice per le
 indagini  preliminari  presso  la  Pretura  di  Reggio   Emilia   nel
 procedimento penale a carico di Antonella Spaggiari ed altro iscritta
 al  n.  707  del  registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 47,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1992;
      2) ordinanza emessa il 25 settembre 1992 dalla Pretura di Reggio
 Emilia,  sezione  distaccata  di  Montecchio  Emilia nel procedimento
 penale a carico di Roberto Reggiani iscritta al n. 762  del  registro
 ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visti gli atti di costituzione di Antonella Spaggiari e di Roberto
 Reggiani nonche' gli atti di intervento della Regione Emilia-Romagna;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 17 magggio 1995 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
   Ritenuto che il Giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  la
 Pretura  circondariale  di  Reggio  Emilia,  nel  procedimento penale
 promosso nei confronti di Antonella Spaggiari e Roberto Pierfederici,
 imputati del reato previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge 10
 maggio  1976,   n.   319   (Norme   per   la   tutela   delle   acque
 dall'inquinamento),  in  quanto  responsabili,  nelle loro rispettive
 qualita' di sindaco  e  di  assessore  all'ambiente,  degli  scarichi
 effettuati  nelle  acque  del torrente Quaresimo e provenienti da una
 fogna  pubblica  gestita  dal  Comune  di  Reggio  Emilia,  risultati
 eccedenti, quanto ai valori registrati di azoto ammoniacale, i limiti
 di accettabilita' previsti dalle tabelle A e C allegate alla legge n.
 319  del  1976, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 9 e 11, comma 1, lettera b), n. 2,  primo  alinea,  della
 legge   regionale   dell'Emilia-Romagna   28  novembre  1986,  n.  42
 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29  gennaio
 1983,  n.  7,  recante  norme  sulla  disciplina degli scarichi delle
 pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano  nelle
 pubbliche    fognature.    Provvedimenti    per    il    contenimento
 dell'eutrofizzazione), per  contrasto  con  gli  artt.  117,  secondo
 comma, e 25 della Costituzione;
      che    le   norme   regionali   impugnate   prevedono   sanzioni
 amministrative  pecuniarie  per  gli  enti   gestori   di   pubbliche
 fognature,  i  cui  scarichi  registrano valori eccedenti rispetto ai
 parametri indicati nelle tabelle allegate  alla  legge  regionale  29
 gennaio  1983,  n.  7,  le  quali  impongono  limiti  piu' elevati e,
 pertanto,  piu' permissivi rispetto a quelli prescritti dalle tabelle
 A e C allegate alla legge n. 319 del 1976,  la  cui  inosservanza  e'
 sanzionata penalmente dall'art. 21, terzo comma, della stessa legge;
      che,   ad   avviso   del   giudice  rimettente,  la  difformita'
 dell'impugnata disciplina regionale rispetto alla disciplina  statale
 contenuta  nella  legge n. 319 del 1976 esporrebbe le norme regionali
 ad  un  sospetto  non  manifestamente  infondato  di   illegittimita'
 costituzionale,  in  riferimento  all'art.  117, secondo comma, della
 Costituzione,  per   travalicamento   dei   limiti   della   potesta'
 legislativa  regionale nella materia, dal momento che l'art. 14 della
 citata legge n. 319 del 1976 riserverebbe alle regioni una competenza
 meramente  attuativa  e  integrativa  nella  regolamentazione   degli
 scarichi  delle  pubbliche  fognature,  vincolata  a  tener conto dei
 limiti di accettabilita' fissati nelle tabelle allegate alla legge n.
 319 del 1976, ad esclusiva  eccezione  delle  deroghe  operate  dalla
 legge regionale soltanto in senso piu' rigoroso;
      che    il   giudice   rimettente   dubita   della   legittimita'
 costituzionale del combinato disposto  delle  disposizioni  regionali
 impugnate,  anche  in riferimento all'art. 25 della Costituzione, per
 violazione della riserva di  legge  statale  in  materia  penale,  in
 riferimento  all'art.  21,  terzo comma, della legge n. 319 del 1976,
 che assoggetta a sanzione penale il mancato rispetto  dei  limiti  di
 accettabilita'  indicati  nelle tabelle allegate alla citata legge n.
 319 del 1976, il cui ambito di  applicazione  sarebbe  stato  ridotto
 dalle  norme  regionali che prevedono la mera sanzione amministrativa
 per la violazione dell'obbligo, valido per i titolari degli  scarichi
 di  pubbliche  fognature,  di  rispettare i piu' permissivi limiti di
 accettabilita' stabiliti dalle tabelle allegate alla legge  regionale
 dell'Emilia-Romagna n. 7 del 1983;
      che, secondo il giudice rimettente, la questione di legittimita'
 costituzionale  sarebbe  rilevante  nel  giudizio  a  quo, poiche' le
 condotte contestate  agli  imputati  riguardano  i  valori  di  azoto
 ammoniacale rilevati nelle acque di scarico in quantita' superiori ai
 limiti  fissati  nelle  tabelle  A  e  C della legge n. 319 del 1976,
 ancorche' conformi al piu' elevato limite  consentito  dalle  tabelle
 allegate   alla   legge   regionale  n.  7  del  1983,  di  modo  che
 l'applicazione delle impugnate disposizioni della legge regionale  n.
 42  del  1986,  che  a  tali  valori  fanno  richiamo,  comporterebbe
 l'assoluzione degli imputati;
      che  il  Pretore  di  Reggio  Emilia,  sezione   distaccata   di
 Montecchio  Emilia, nel procedimento penale promosso nei confronti di
 Roberto Reggiani, imputato del reato  previsto  dall'art.  21,  terzo
 comma,  della  legge  n.  319 del 1976, in quanto responsabile, nella
 qualita' di legale rappresentante dell'Azienda Gas Acqua Consorziale,
 titolare della pubblica fognatura  con  impianto  di  depurazione  in
 localita'  "Le  forche" di Puianello, degli scarichi effettuati nelle
 acque del torrente Crostolo, risultati eccedenti,  quanto  ai  valori
 registrati di azoto ammoniacale, rispetto ai limiti di accettabilita'
 previsti  dalle tabelle A e C allegate alla legge n. 319 del 1976, ha
 sollevato analoga  questione  di  legittimita'  costituzionale  degli
 artt.  9  e 11, comma 1, lettera b), n. 2), primo alinea, della legge
 regionale dell'Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, per  contrasto
 con gli artt. 117, secondo comma, e 25 della Costituzione;
      che  anche  in  questa  ordinanza di rimessione si assume che le
 norme regionali impugnate abbiano travalicato i limiti costituzionali
 della competenza legislativa integrativa e attuativa della regione in
 materia di scarichi fognari, in riferimento all'art. 14  della  legge
 n.  319 del 1976, che vieterebbe la deroga, in senso piu' permissivo,
 dei limiti di accettabilita'  imposti  dalla  legge  statale  e  che,
 inoltre,  le  medesime  disposizioni  abbiano  prodotto un effetto di
 riduzione della fattispecie  penale  disegnata  dall'art.  21,  terzo
 comma,  della  citata  legge  n.  319  del  1976, in contrasto con la
 riserva costituzionale di legge statale nella materia penale;
      che, secondo il giudice rimettente, la questione di legittimita'
 costituzionale sarebbe rilevante  nel  giudizio  a  quo,  poiche'  la
 condotta   contestata   all'imputato   riguarda  i  valori  di  azoto
 ammoniacale rilevati nelle acque di scarico in quantita' superiori ai
 limiti fissati nelle tabelle A e C allegate alla  legge  n.  319  del
 1976,  ancorche'  conformi  al  piu'  elevato limite consentito dalle
 tabelle allegate alla legge regionale n. 7  del  1983,  in  modo  che
 l'applicazione  delle impugnate disposizioni della legge regionale n.
 42  del  1986,  che  a  tali  valori  fanno  richiamo,  comporterebbe
 l'assoluzione dell'imputato;
      che  in  entrambi  i  giudizi e' intervenuto il Presidente della
 Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, chiedendo che la  questione  di
 legittimita' costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata,
 assumendo,  da  un  lato,  il  difetto  di rilevanza della stessa nei
 giudizi a quibus, nei  quali  il  denunciato  concorso  tra  sanzioni
 amministrative  e sanzioni penali, regolato dalle norme generali, non
 produrrebbe alcun effetto di depenalizzazione delle  fattispecie  in-
 criminate  dalla legge statale e, dall'altro lato, con riferimento al
 merito, protestando il rispetto da parte  della  Regione  dei  limiti
 costituzionali   imposti   alle  proprie  competenze  legislative  in
 materia, tanto piu' che l'invocato art. 14 della  legge  n.  319  del
 1976, riserverebbe, quanto alla disciplina degli scarichi fognari, un
 certo  margine di discrezionalita' in capo alle regioni alle quali si
 imporrebbe di tener conto dei limiti tabellari della  legge  statale,
 ma non di riprodurli;
      che,  in  entrambi  i  giudizi,  si  sono  costituiti,  ma fuori
 termine,  gli  imputati  nei  giudizi  a  quibus,  chiedendo  che  la
 questione   di   legittimita'  costituzionale  venga  dichiarata  non
 fondata.
    Considerato che le due ordinanze  hanno  ad  oggetto  la  medesima
 questione  di  legittimita'  costituzionale,  e che, pertanto, appare
 opportuna la trattazione congiunta dei due giudizi;
      che, successivamente  alla  emissione  delle  due  ordinanze  di
 rimessione,  e' intervenuto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454
 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e
 degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature),
 reiterato con i decreti-legge 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo  1994,
 n.  177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, 17 settembre
 1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, 16 gennaio 1995, n. 9, e,  da
 ultimo, 17 marzo 1995, n. 79, convertito con la legge 17 maggio 1995,
 n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17
 marzo  1995,  n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi
 delle  pubbliche  fognature  e  degli  insediamenti  civili  che  non
 recapitano  in  pubbliche fognature), che ha modificato la disciplina
 statale che le ordinanze di rimessione assumono violata  dalle  norme
 regionali   impugnate,   con   conseguente   lesione   dei   principi
 costituzionali espressi negli artt. 25 e 117,  secondo  comma,  della
 Costituzione;
      che, in particolare, gli artt. 1 e 3 del decreto-legge n. 79 del
 1995,  convertito  in  legge  17  maggio 1995, n. 172, sostituiscono,
 rispettivamente, l'art. 14, secondo comma, della  legge  n.  319  del
 1976,  disponendo  che  le  regioni, nel definire la disciplina degli
 scarichi delle pubbliche  fognature  "tengono  conto  dei  limiti  di
 accettabilita'  fissati dalle tabelle allegate alla presente legge ..
 fatti comunque salvi i limiti di accettabilita'  inderogabili  per  i
 parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile", e l'art.
 21,   terzo   comma,   della   stessa   legge,   prescrivendo  che  "
 ..l'inosservanza dei limiti di accettabilita' stabiliti dalle regioni
 ai sensi dell'art. 14, secondo comma, ove  non  costituisca  reato  o
 circostanza aggravante, e' punita con la sanzione amministrativa ..";
      che,  pertanto, gli atti vanno restituiti ai giudici rimettenti,
 ai quali spetta  valutare  l'incidenza  dello  ius  superveniens  nei
 giudizi pendenti dinanzi ad essi.