ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 9 e 11, comma 1, lettera b), n. 2, primo alinea, della legge della Regione Emilia- Romagna 28 novembre 1986, n. 42 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 18 agosto 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Antonella Spaggiari ed altro iscritta al n. 707 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1992; 2) ordinanza emessa il 25 settembre 1992 dalla Pretura di Reggio Emilia, sezione distaccata di Montecchio Emilia nel procedimento penale a carico di Roberto Reggiani iscritta al n. 762 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visti gli atti di costituzione di Antonella Spaggiari e di Roberto Reggiani nonche' gli atti di intervento della Regione Emilia-Romagna; Udito nella camera di consiglio del 17 magggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Reggio Emilia, nel procedimento penale promosso nei confronti di Antonella Spaggiari e Roberto Pierfederici, imputati del reato previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in quanto responsabili, nelle loro rispettive qualita' di sindaco e di assessore all'ambiente, degli scarichi effettuati nelle acque del torrente Quaresimo e provenienti da una fogna pubblica gestita dal Comune di Reggio Emilia, risultati eccedenti, quanto ai valori registrati di azoto ammoniacale, i limiti di accettabilita' previsti dalle tabelle A e C allegate alla legge n. 319 del 1976, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 9 e 11, comma 1, lettera b), n. 2, primo alinea, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimenti per il contenimento dell'eutrofizzazione), per contrasto con gli artt. 117, secondo comma, e 25 della Costituzione; che le norme regionali impugnate prevedono sanzioni amministrative pecuniarie per gli enti gestori di pubbliche fognature, i cui scarichi registrano valori eccedenti rispetto ai parametri indicati nelle tabelle allegate alla legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, le quali impongono limiti piu' elevati e, pertanto, piu' permissivi rispetto a quelli prescritti dalle tabelle A e C allegate alla legge n. 319 del 1976, la cui inosservanza e' sanzionata penalmente dall'art. 21, terzo comma, della stessa legge; che, ad avviso del giudice rimettente, la difformita' dell'impugnata disciplina regionale rispetto alla disciplina statale contenuta nella legge n. 319 del 1976 esporrebbe le norme regionali ad un sospetto non manifestamente infondato di illegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, per travalicamento dei limiti della potesta' legislativa regionale nella materia, dal momento che l'art. 14 della citata legge n. 319 del 1976 riserverebbe alle regioni una competenza meramente attuativa e integrativa nella regolamentazione degli scarichi delle pubbliche fognature, vincolata a tener conto dei limiti di accettabilita' fissati nelle tabelle allegate alla legge n. 319 del 1976, ad esclusiva eccezione delle deroghe operate dalla legge regionale soltanto in senso piu' rigoroso; che il giudice rimettente dubita della legittimita' costituzionale del combinato disposto delle disposizioni regionali impugnate, anche in riferimento all'art. 25 della Costituzione, per violazione della riserva di legge statale in materia penale, in riferimento all'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976, che assoggetta a sanzione penale il mancato rispetto dei limiti di accettabilita' indicati nelle tabelle allegate alla citata legge n. 319 del 1976, il cui ambito di applicazione sarebbe stato ridotto dalle norme regionali che prevedono la mera sanzione amministrativa per la violazione dell'obbligo, valido per i titolari degli scarichi di pubbliche fognature, di rispettare i piu' permissivi limiti di accettabilita' stabiliti dalle tabelle allegate alla legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 7 del 1983; che, secondo il giudice rimettente, la questione di legittimita' costituzionale sarebbe rilevante nel giudizio a quo, poiche' le condotte contestate agli imputati riguardano i valori di azoto ammoniacale rilevati nelle acque di scarico in quantita' superiori ai limiti fissati nelle tabelle A e C della legge n. 319 del 1976, ancorche' conformi al piu' elevato limite consentito dalle tabelle allegate alla legge regionale n. 7 del 1983, di modo che l'applicazione delle impugnate disposizioni della legge regionale n. 42 del 1986, che a tali valori fanno richiamo, comporterebbe l'assoluzione degli imputati; che il Pretore di Reggio Emilia, sezione distaccata di Montecchio Emilia, nel procedimento penale promosso nei confronti di Roberto Reggiani, imputato del reato previsto dall'art. 21, terzo comma, della legge n. 319 del 1976, in quanto responsabile, nella qualita' di legale rappresentante dell'Azienda Gas Acqua Consorziale, titolare della pubblica fognatura con impianto di depurazione in localita' "Le forche" di Puianello, degli scarichi effettuati nelle acque del torrente Crostolo, risultati eccedenti, quanto ai valori registrati di azoto ammoniacale, rispetto ai limiti di accettabilita' previsti dalle tabelle A e C allegate alla legge n. 319 del 1976, ha sollevato analoga questione di legittimita' costituzionale degli artt. 9 e 11, comma 1, lettera b), n. 2), primo alinea, della legge regionale dell'Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, per contrasto con gli artt. 117, secondo comma, e 25 della Costituzione; che anche in questa ordinanza di rimessione si assume che le norme regionali impugnate abbiano travalicato i limiti costituzionali della competenza legislativa integrativa e attuativa della regione in materia di scarichi fognari, in riferimento all'art. 14 della legge n. 319 del 1976, che vieterebbe la deroga, in senso piu' permissivo, dei limiti di accettabilita' imposti dalla legge statale e che, inoltre, le medesime disposizioni abbiano prodotto un effetto di riduzione della fattispecie penale disegnata dall'art. 21, terzo comma, della citata legge n. 319 del 1976, in contrasto con la riserva costituzionale di legge statale nella materia penale; che, secondo il giudice rimettente, la questione di legittimita' costituzionale sarebbe rilevante nel giudizio a quo, poiche' la condotta contestata all'imputato riguarda i valori di azoto ammoniacale rilevati nelle acque di scarico in quantita' superiori ai limiti fissati nelle tabelle A e C allegate alla legge n. 319 del 1976, ancorche' conformi al piu' elevato limite consentito dalle tabelle allegate alla legge regionale n. 7 del 1983, in modo che l'applicazione delle impugnate disposizioni della legge regionale n. 42 del 1986, che a tali valori fanno richiamo, comporterebbe l'assoluzione dell'imputato; che in entrambi i giudizi e' intervenuto il Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, chiedendo che la questione di legittimita' costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata, assumendo, da un lato, il difetto di rilevanza della stessa nei giudizi a quibus, nei quali il denunciato concorso tra sanzioni amministrative e sanzioni penali, regolato dalle norme generali, non produrrebbe alcun effetto di depenalizzazione delle fattispecie in- criminate dalla legge statale e, dall'altro lato, con riferimento al merito, protestando il rispetto da parte della Regione dei limiti costituzionali imposti alle proprie competenze legislative in materia, tanto piu' che l'invocato art. 14 della legge n. 319 del 1976, riserverebbe, quanto alla disciplina degli scarichi fognari, un certo margine di discrezionalita' in capo alle regioni alle quali si imporrebbe di tener conto dei limiti tabellari della legge statale, ma non di riprodurli; che, in entrambi i giudizi, si sono costituiti, ma fuori termine, gli imputati nei giudizi a quibus, chiedendo che la questione di legittimita' costituzionale venga dichiarata non fondata. Considerato che le due ordinanze hanno ad oggetto la medesima questione di legittimita' costituzionale, e che, pertanto, appare opportuna la trattazione congiunta dei due giudizi; che, successivamente alla emissione delle due ordinanze di rimessione, e' intervenuto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), reiterato con i decreti-legge 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo 1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, 17 settembre 1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, 16 gennaio 1995, n. 9, e, da ultimo, 17 marzo 1995, n. 79, convertito con la legge 17 maggio 1995, n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), che ha modificato la disciplina statale che le ordinanze di rimessione assumono violata dalle norme regionali impugnate, con conseguente lesione dei principi costituzionali espressi negli artt. 25 e 117, secondo comma, della Costituzione; che, in particolare, gli artt. 1 e 3 del decreto-legge n. 79 del 1995, convertito in legge 17 maggio 1995, n. 172, sostituiscono, rispettivamente, l'art. 14, secondo comma, della legge n. 319 del 1976, disponendo che le regioni, nel definire la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature "tengono conto dei limiti di accettabilita' fissati dalle tabelle allegate alla presente legge .. fatti comunque salvi i limiti di accettabilita' inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile", e l'art. 21, terzo comma, della stessa legge, prescrivendo che " ..l'inosservanza dei limiti di accettabilita' stabiliti dalle regioni ai sensi dell'art. 14, secondo comma, ove non costituisca reato o circostanza aggravante, e' punita con la sanzione amministrativa .."; che, pertanto, gli atti vanno restituiti ai giudici rimettenti, ai quali spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nei giudizi pendenti dinanzi ad essi.