ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 36, lettera f),
 del  codice  di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10
 dicembre 1994 dal Giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  la
 Pretura  di  Salerno  nel  procedimento  penale  a  carico di Viviano
 Gaetano, iscritta al n. 44 del registro ordinanze 1995  e  pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,
 dell'anno 1995;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 31 maggio 1995 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto che il Giudice per  le  indagini  preliminari  presso  la
 Pretura  di  Salerno,  chiamato  a  pronunciarsi  sulla  richiesta di
 archiviazione del procedimento penale instaurato a carico di  Gaetano
 Viviano,  indagato per il reato di omicidio colposo, ha sollevato, in
 riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della  Costituzione,  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  36,  lettera  f), cod. proc.
 pen., nella parte in cui non  prevede  l'obbligo  di  astensione  del
 giudice   per   incompatibilita',  ove  questi,  legato  al  pubblico
 ministero da vincolo di coniugio, si trovi investito della cognizione
 del medesimo fatto che, oggetto di un diverso procedimento, sia stato
 esaminato dallo stesso pubblico ministero;
      che  l'ordinanza  di  rimessione,  nel  dar  conto delle vicende
 processuali che hanno preceduto l'incidente di  costituzionalita'  in
 oggetto,  precisa  che  la  richiesta di archiviazione sulla quale il
 giudice  a  quo  e'  chiamato  a   pronunciarsi   si   riporta   alle
 argomentazioni  e  alle  conclusioni  assunte  da  un  altro pubblico
 ministero, legato da vincolo  di  coniugio  allo  stesso  rimettente,
 nell'ambito  di  un  procedimento  diverso,  perche' iscritto in data
 diversa nel registro delle notizie di reato, ma avente ad oggetto  il
 medesimo  fatto, concernente la morte di Gaetano Vannelli conseguente
 all'urto con l'autovettura condotta dall'indagato Gaetano Viviano,  e
 concluso con un provvedimento di archiviazione;
      che,   tanto   premesso,   il  giudice  rimettente  ritiene  che
 l'impugnato  art.  36,  lettera  f),   cod.   proc.   pen.,   poiche'
 obbligherebbe  il  giudice ad astenersi soltanto quando il coniuge di
 questi eserciti  le  funzioni  di  pubblico  ministero  nello  stesso
 procedimento,  non  potrebbe  essere  applicato al caso in esame, nel
 quale le  funzioni,  rispettivamente,  di  pubblico  ministero  e  di
 giudice,   pur   riguardando  il  medesimo  fatto,  non  si  svolgono
 all'interno dello stesso procedimento;
      che, pertanto, sulla base di tale  interpretazione,  il  Giudice
 per  le  indagini  preliminari  presso  la  Pretura  circondariale di
 Salerno ravvisa il contrasto dell'art. 36,  lettera  f),  cod.  proc.
 pen., con i princip/' di parita' sostanziale delle parti processuali,
 di   effettivita'   del   diritto  di  difesa  e  di  indipendenza  e
 imparzialita' del giudizio, consacrati negli artt. 3, 24 e  25  della
 Costituzione;
    Considerato  che  l'interpretazione  della  norma  impugnata sulla
 quale e' basata la questione di legittimita' costituzionale in esame,
 appare destituita di fondamento, in  quanto  delimita  l'operativita'
 dell'obbligo    di    astensione    ricondotto    alla   ipotesi   di
 incompatibilita' prefigurata dall'impugnato art. 36, lettera f), cod.
 proc. pen., ricorrendo ad una nozione formalistica  di  procedimento,
 estranea   sia   alla   lettera  della  norma,  sia  alla  sua  ratio
 ispiratrice,  che   e'   quella   di   garantire   la   serenita'   e
 l'imparzialita'  del  giudizio  ogniqualvolta un rapporto qualificato
 (in ipotesi, il  rapporto  di  coniugio)  tra  pubblico  ministero  e
 giudice,  possa  condizionare la valutazione processuale del medesimo
 fatto,  ancorche'  questo  costituisca  l'oggetto   di   procedimenti
 formalmente  diversi,  cosi'  come  e'  avvenuto  nel  caso in esame,
 soltanto a causa, peraltro, di una anomala  modalita'  di  iscrizione
 della notitia criminis;
      che,  pertanto,  la  questione di legittimita' costituzionale in
 oggetto va dichiarata manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.