IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 204/1995 r.g. pretura nei confronti di Cigna Armando, sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata d'ufficio dal giudice. OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO Con decreto del 21 ottobre 1994 il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Caltanissetta disponeva la citazione a giudizio di Cigna Armando per rispondere della contravvenzione prevista dall'art. 20, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Preliminarmente alla dichiarazione di apertura del dibattimento il difensore depositava copie della richiesta di rilascio della concessione edilizia in sanatoria a' sensi della legge n. 724/1994 presentata dall'imputato al sindaco di Caltanissetta il 28 febbralo 1995, dell'allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', e di tre ricevute di versamenti su conto corrente postale attestanti l'integrale pagamento dell'oblazione, nella misura calcolata dall'istante utilizzando le riduzioni percentuali previste dalla tabella D della legge 23 dicembre 1994, n. 724, per le situazioni di estremo disagio abitativo di cui all'art. 39, tredicesimo comma, del medesimo testo normativo, e quello parziale degli oneri concessori. Poiche' la presentazione della domanda di concessione in sanatoria nel termine di legge unitamente all'integrale corresponsione dell'oblazione comporta l'estinzione dell'illecito urbanistico a' sensi dell 'art. 38, secondo comma, della legge n. 47/1985, applicabile agli abusi commessi fino al 31 dicembre 1993 per il disposto dell'art. 39, primo comma, della legge n. 724/1994, il pre- tore, dubitando della ricorrenza della speciale causa di improcedibilita', sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, tredicesimo comma, della legge n. 724/1994 nella parte in cui, in violazione dei principi di determinatezza della fattispecie penale e di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge recepiti, rispettivamente, dagli artt. 25, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, non consente al giudice di stabilire quando l'oblazione sia stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso, con il conseguente assoggettamento dell'autore dell'abuso alle sanzioni penali richiamate dall'art. 39, quarto comma, penultimo periodo, della legge n. 724/1994. La "situazione di estremo disagio abitativo" costituisce elemento normativo introdotto dal legislatore per giustificare riduzioni nella misura dell'oblazione per sanatoria, il quale, condizionando l'operativita' della causa di estinzione del reato collegata al calcolo "veritiero" della somma da versare, contribuisce in funzione generale ed astratta a delimitare l'applicazione della disposizione incriminatrice di cui all'art. 20 della legge n. 47/1985. L'indeterminatezza delle espressioni utilizzate non consente, tuttavia, al qiudice di individuare il contenuto del concetto da esse espresso nonostante il massimo sforzo interpretativo, impedendo, conseguentemente, di stabilire con uniformita' di criteri quando sia legittimamente consentito al richiedente la concessione in sanatoria decurtare l'importo della sanzione amministrativa, andando esente da responsabilita' penali. I requisiti richiesti per l'applicazione delle riduzioni risultano infatti essere, a questo fine, del tutto equivoci, essendo indispensabile e sufficiente, a' sensi dei comma tredicesimo e quattordicesimo della legge n. 724/1994, che l'opera abusiva sia destinata a residenza principale dell'occupante o della sua famiglia (cio' che non significa necessariamente prima abitazione, cui si riferisce, invece, l'art. 34, comma terzo, della legge n. 47/1985 che prevede ulteriori decurtazioni) ed abbia una consistenza volumetrica non superiore a 750 metri cubi (anche per gli ampliamenti, con, dunque, superfici ipotizzabili molto ampie), che il richiedente non abbia presentato altre domande di sanatoria e che il reddito del suo nucleo familiare non sia superiore a 48.000.000 o 30.000.000 di lire secondoche' la fonte sia o meno il lavoro dipendente (con presumibile possibilita' di cumulo nel caso di redditi misti). E' evidente come questi indici non consentono in alcun modo di stabilire anzitutto, attribuendo ai termini utilizzati i significati loro propri, se l'estremo disagio abitativo sia una condizione (soggettiva) dell'istante da intendersi come una personale e particolare scomodita' cui sia possibile rimediare solo commettendo l'illecito urbanistico, oppure una situazione (obiettiva) di grave carenza locale di alloggi, nonche', in entrambi i casi, quali siano i parametri cui ancorare la decisione della loro ricorrenza. Come ricordato da ultimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 34 del 6-13 febbralo 1995, il principio di tassativita' che presiede alla formulazione tecnica della legge penale deve ritenersi violato ogniqualvolta non sia consentito all'interprete "di esprimere un giudizio di corrispondenza, sorretto da un fondamento controllabile, nella operazione ermeneutica di riconduzione della fattispecie concreta alla previsione normativa" per la "mancanza di precisi parametri oggettivi di riferimento diversi da mere sinonimie lessicali", rimanendo l'applicazione della norma affidata all'arbitrio del giudice. D'altra parte, la mancanza di un nucleo stabile di sufficiente chiarezza ed invariabilita' nei concetti normativi utilizzati, comporta, a sua volta, la lesione del principio dell'eguaglianza giuridica dei cittadini davanti alla legge, esponendo gli stessi a differenti esiti processuali a parita' di condotte tenute.