IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1154/1994, proposto dai signori Rosario Patti, Giuseppe Valenti, Giovanni Spina, Salvatore Raciti, Filippo Leotta, Antonino Greco, Giovanni Inglese e Salvatore Leocata, tutti rappresentati e difesi dal prof. Enzo Silvestri e dall'avv. Stefano Massimino e domiciliati per legge in Catania, presso la segreteria di questo tribunale amministrativo regionale, contro il comune di Acireale, in persona del sig. sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dal prof. Michele Ali' e dall'avv. Gaetano Grasso Romeo ed elettivamente domiciliato in Catania, alla via Crociferi n. 60, per l'annullamento previa sospensione, della deliberazione della giunta municipale di Acireale n. 1146 del 14 ottobre 1993, con la quale sono stati annullati in autotutela i provvedimenti d'inquadramento dei ricorrenti nella qualifica di "Vicebrigadiere dei VV.UU." ex art. 40 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347; nonche' d'ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, ivi compresa la deliberazione della giunta municipale di Acireale n. 571 del 7 giugno 1993; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione nel presente giudizio dell'intimata Amministrazione comunale datrice di lavoro; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla Camera di consiglio del 15 dicembre 1994 il consigliere dott. Silvestro Maria Russo e uditi altresi', per i ricorrenti, l'avv. Massimino e, per il comune di Acireale, il prof. Ali'; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: