IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 1154/1994,
 proposto dai signori Rosario Patti, Giuseppe Valenti, Giovanni Spina,
 Salvatore Raciti, Filippo Leotta, Antonino Greco, Giovanni Inglese  e
 Salvatore  Leocata,  tutti  rappresentati  e  difesi  dal  prof. Enzo
 Silvestri e dall'avv. Stefano Massimino e domiciliati  per  legge  in
 Catania,  presso  la  segreteria  di  questo tribunale amministrativo
 regionale, contro il comune di Acireale, in persona del sig.  sindaco
 pro-tempore,   rappresentato  e  difeso  dal  prof.  Michele  Ali'  e
 dall'avv.  Gaetano  Grasso  Romeo  ed  elettivamente  domiciliato  in
 Catania,   alla  via  Crociferi  n.  60,  per  l'annullamento  previa
 sospensione, della deliberazione della giunta municipale di  Acireale
 n.  1146  del  14  ottobre 1993, con la quale sono stati annullati in
 autotutela  i  provvedimenti  d'inquadramento  dei  ricorrenti  nella
 qualifica  di  "Vicebrigadiere  dei  VV.UU." ex art. 40 del d.P.R. 25
 giugno 1983, n. 347; nonche' d'ogni altro atto presupposto,  connesso
 o   conseguenziale,   ivi  compresa  la  deliberazione  della  giunta
 municipale di Acireale n. 571 del 7 giugno 1993;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione nel presente  giudizio  dell'intimata
 Amministrazione comunale datrice di lavoro;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore  alla  Camera  di  consiglio  del  15  dicembre  1994  il
 consigliere dott. Silvestro Maria  Russo  e  uditi  altresi',  per  i
 ricorrenti,  l'avv.  Massimino e, per il comune di Acireale, il prof.
 Ali';
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: