IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 130 del 1995 proposto da Soleti Ligorio Rocco, rappresentato e difeso dal dott. proc. Mirco Rizzoglio, presso il cui studio e' elettivamente domiciliato in Milano, via Bellezza 9, contro il comune di Trezzano sul Naviglio, non costituitosi in giudizio e nei confronti di Pina Silvia Maria, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Giglio e Gianmarco Brenelli, presso i quali e' elettivamente domiciliata in Milano, via Podgora 4, per l'annullamento della proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, nella parte relativa all'elezione di Pina Silvia Maria (verbale 5 dicembre 1994 delle operazioni dell'Ufficio Centrale per il turno di ballottaggio) e per la correzione del risultato elettorale con l'attribuzione del seggio al ricorrente. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto la memoria difensiva della controinteressata; Visti gli atti tutti della causa; Uditi, alla pubblica udienza del 1 marzo 1995, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, gli avv.ti Rizzoglio, Giglio e Brenelli; Ritenuto e considerato quanto segue; FATTO E DIRITTO 1. - In esito all'elezione per il rinnovo del consiglio comunale di Trezzano sul Naviglio, svoltasi il 20 novembre (primo turno) ed il 4 dicembre 1994 (turno di ballottaggio), l'ufficio centrale elettorale assegnava il 60 per cento dei seggi (12) alle liste collegate al sindaco eletto ed il residuo 40 per cento (8) alle liste di minoranza, singole e collegate, ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 25 marzo 1993 n. 81. 2. - Al fine del riparto dei seggi spettanti alle minoranze, l'ufficio centrale stilava la graduatoria dei quozienti elettorali ottenuti da ciascuna lista ovvero da ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati (non eletti) alla carica di sindaco, operando con le modalita' previste dal citato art. 7, comma 4, richiamato dall'ultima parte del sesto comma. Gli otto seggi di minoranza venivano pertando attribuiti (vedasi il verbale in data 5 dicembre 1994, pagg. 57 e seguenti): in numero di 6, alla coalizione formata dalle liste "PDS", "Progetto per Trezzano", "Per Trezzano Lista della Citta'" e "Rinnovamento per Trezzano" che nel secondo turno si erano collegate al candidato sindaco Tiziano Butturini (al primo turno la lista Progetto per Trezzano era collegata al candidato sindaco Besozzi); i restanti 2, alle liste singole "Alleanza Nazionale" e "Vivere per Trezzano- Verdi". Cio' in quanto: a) le diverse liste minoritarie (contrassegnate con lettere dell'alfabeto) avevano ottenuto, in ordine decrescente, le seguenti cifre elettorali: (A) PDS 1930; (B) Progetto per Trezzano 1008; (C) Verdi-Vivere per Trezzano 952; (D) A.N. 871; (E) Per Trezzano Lista della Citta' 771; (F) Rifondazione comunista 516; (G) Rinnovamento per Trezzano 337; b) applicando il sistema di cui all'art. 7, quarto comma, cioe' dividendo la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista o gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (quanti erano i consiglieri di minoranza da eleggere) e graduando in ordine decrescente i quozienti cosi ottenuti, si avevano i seguenti risultati; (A + B + E + G) 4046, (A + B + E + G) 2023, (A + B + E + G) 1348, (A + B + E + G) 1011, (C) 952, (D) 871, (A + B + E + G) 809, (A + B + E + G) 674. Conseguentemente nessun seggio veniva attribuito a (F) Rifondazione comunista, i cui quozienti elettorali (516, etc.) cadevano al di fuori della graduatoria utile. 3. - Proseguendo nelle operazioni, l'ufficio elettorale procedeva al riparto dei seggi tra le liste nell'ambito di ciascun gruppo di liste (verbale, pagg. 63 e seguenti), ai sensi dell'art. 7, quinto comma, della legge. A tal fine occorre dividere la cifra elettorale di ciascuna lista, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste (6). L'operazione da' i seguenti risultati (nell'ordine decrescente dei quozienti): (A) 1930, (B) 1008, (A) 965, (E) 771, (A) 643, (B) 504. Spettavano pertanto: 3 seggi al PDS (A), 2 seggi a Progetto per Trezzano (B), 1 seggio alla Lista della Citta' Per Trezzano (E). Detratti, ex art. 7, settimo comma della legge, i seggi spettanti ai candidati sindaci (Butturini e Besozzi), spettavano 2 seggi al PDS (A), 1 seggio a Progetto per Trezzano (B), un seggio alla Lista della Citta' per Trezzano (E) (verbale, pag. 67). 4. - Per la lista Progetto per Trezzano (B), l'Ufficio elettorale proclamava pertanto eletti: ex art. 7, settimo comma, il signor Besozzi Corrado Felice, in quanto candidato non eletto alla carica di sindaco, collegato al primo turno alla lista in questione; ex art. 7, ottavo comma, la signora Pina Maria Silvia (odierna controinteressata), quale candidata della lista con la piu' alta cifra individuale (cfr. verbale, pag. 78 e 90). 5. - Con il ricorso in epigrafe il signor Soleti, candidato alla carica di sindaco collegato alla lista "Rifondazione Comunista", lamenta la violazione dell'art. 7, commi 4, 5, 6 e 7 della legge n. 81/1993 per avere l'ufficio elettorale attribuito l'ottavo seggio di minoranza alla lista (B) Progetto per Trezzano, sulla base di un quoziente elettorale (504, pari a 1008:2) inferiore alla somma dei voti validi (516) ottenuti nel primo turno dalla lista (F) Rifondazione comunista. Assume il ricorrente che il 40% dei voti spettante alle forze di opposizione dovrebbe essere ripartito tra le singole liste minoritarie, a prescindere dal fatto che talune di esse si siano collegate per sostenere un candidato sindaco nel turno di ballottaggio. Cio' perche', una volta assicurata la stabilita' all'esecutivo con l'appoggio della maggioranza consiliare (il 60% dei seggi e' attribuito alle liste collegate a candidato sindaco eletto), non vi sarebbe ragione di sacrificare il principio di proporzionalita' nella distribuzione dei seggi alle liste minoritarie. Tenendo conto soltanto dei quozienti elettorali delle singole liste, si otterrebbe il seguente risultato: (A) 1930, (B) 1008, (A) 965, (C) 952, (D) 871, (E) 771, (A) 643, (F) 516, con conseguente attribuzione di un seggio a Rifondazione comunista e di un solo seggio (anziche' due) a Progetto per Trezzano, dal momento che la cifra elettorale di Rifondazione comunista, coincidente con il suo primo quoziente (516: 1), e' superiore al secondo quoziente elettorale di Progetto per Trezzano (1008:2 = 504). Ove diversamente interpretato, l'art. 7 della legge elettorale sarebbe in contrasto con gli articoli 1, secondo comma, 3, 48, 49 e 51 della Costituzione, perche' "in un sistema proporzionale a liste concorrenti .. il principio di uguaglianza del voto o di sovranita' popolare e di proporzionalita' non puo' essere alterato sino al punto di consentire che una lista che ha ottenuto meno voti ottenga piu' seggi di un'altra con maggiore consenso elettorale". Inoltre il diritto dei cittadini di accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza imporrebbe di assicurare ai candidati parita' di trattamento, salve le limitazioni richieste dall'esigenza di tutelare altri interessi fondamentali di rango costituzionale. 6. - Ritiene il Collegio che l'art. 7, sesto comma, della legge n. 81/1994 non possa essere piegato all'interpretazione datane dal ricorrente. La dizione della legge e' chiara, e non consente fraintendimenti laddove dispone che "i restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del quarto comma". Cio' significa che anche nel riparto dei seggi di minoranza si deve avere riguardo ai risultati complessivamente ottenuti da tutte le liste collegate col medesimo candidato alla carica di sindaco, salva poi la successiva ripartizione tra le singole liste dei seggi complessivamente assegnati al loro raggruppamento. La norma tende ad evitare un eccessivo frazionamento del consenso elettorale non solo in funzione della stabilita' della maggioranza e dell'esecutivo che essa sostiene, ma anche della compattezza dell'opposizione, posto che in un sistema democratico basato sul ricambio fisiologico delle forze al potere v'e' un indubbio interesse a che l'opposizione svolga efficacemente il proprio ruolo e rappresenti una valida alternativa alla maggioranza al potere; il che non accade laddove il sistema elettorale assecondi l'eccessiva frammentazione delle forze di minoranza, anziche' favorirne l'aggregazione. 7. - La ratio legis supporta dunque il tenore letterale della norma, precludendone l'applicazione del senso invocato dal ricorrente, la cui pretesa potrebbe ricevere riconoscimento soltanto in esito all'accertamento di incostituzionalita' delle disposizioni in esame. Infatti, solo se il riparto dei seggi di minoranza avvenisse in base alla cifra elettorale di ciascuna lista, considerata singolarmente, Rifondazione comunista potrebbe conseguire il seggio assegnato a Progetto per Trezzano, come si e' evidenziato sopra (punto 5). Cio' rende rilevante la questione di costituzionalita' dell'art. 7, sesto comma, della legge 25 marzo 1993 n. 81 nella parte in cui dispone l'assegnazione dei seggi ai sensi del quarto comma ai "gruppi di liste collegate": questione che gia' il Consiglio di Stato (ord.za 6 maggio-4 agosto 1994 n. 822 della Sezione V, pubblicata col n. 699 nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1994, 1a Serie Speciale, n. 49) ha ritenuto non manifestamente infondata per le seguenti ragioni, condivise dal Collegio. In primo luogo il principio di uguaglianza del voto, sancito dall'art. 48, secondo comma, della Costituzione, sembra comportare non solo il divieto di attribuire al voto un peso diverso secondo le qualita' personali dell'elettore, ma anche l'applicazione di un principio di maggioranza, coincidente in definitiva con il principio di sovranita' popolare (art. 1, secondo comma, della Costituzione) il quale a sua volta si atteggia, laddove non si impongano correttivi diretti a salvaguardare esigenze diverse (quale quella di governabilita', che richiede stabilita' dell'esecutivo), come principio di proporzionalita', che da' concretezza alla regola secondo cui e' eletto chi ha piu' voti. In secondo luogo sussiste il dubbio di violazione dell'art. 51, primo comma, della Costituzione, che garantisce a tutti i cittadini il diritto di accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza; ed il pari trattamento dei candidati puo' essere limitato solo per realizzare altri interessi fondamentali di rango costituzionale (Corte costituzionale n. 235/1988 e n. 539/1990), purche' la disparita' di trattamento si ispiri a criteri di razionalita' (Corte costituzionale n. 158/1/985). Infine non pare manifestamente infondato il dubbio di violazione dell'art. 49 della Costituzione, dal quale puo' desumersi la regola del pari trattamento delle liste elettorali, le quali null'altro sono che i partiti politici nel momento elettorale, intendendosi i partiti politici come le aggregazioni, piu' o meno stabili o contingenti, mediante le quali i cittadini concorrono alla vita politica. 8. - Va pertanto rimessa al vaglio della Corte costituzionale l'ultima proposizione dell'art. 7, sesto comma della legge n. 81 del 1993, nella parte in cui estende l'applicazione del quarto comma dello stesso articolo ai "gruppi di liste collegate" ai fini del riparto dei seggi di minoranza. Non appare invece rilevante l'eccezione di incostituzionalita' sollevata dal ricorrente riguardo allo stesso comma quarto, ne' ai commi quinto e settimo, i quali regolano in generale l'assegnazione dei seggi a tutte le forze in competizione (liste e gruppi di liste, di maggioranza e di minoranza), e la cui portata verrebbe automaticamente ad adeguarsi ove ne fosse esclusa l'applicazione alle coalizioni minoritarie.