IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza sul ricorso n. 130 del 1995
 proposto da Soleti Ligorio Rocco, rappresentato e  difeso  dal  dott.
 proc.   Mirco  Rizzoglio,  presso  il  cui  studio  e'  elettivamente
 domiciliato in Milano, via Bellezza 9, contro il comune  di  Trezzano
 sul  Naviglio,  non  costituitosi in giudizio e nei confronti di Pina
 Silvia Maria, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Giglio  e
 Gianmarco  Brenelli,  presso  i quali e' elettivamente domiciliata in
 Milano, via Podgora 4, per l'annullamento della  proclamazione  degli
 eletti  alla  carica  di  consigliere  comunale, nella parte relativa
 all'elezione di Pina Silvia Maria  (verbale  5  dicembre  1994  delle
 operazioni  dell'Ufficio Centrale per il turno di ballottaggio) e per
 la correzione del risultato elettorale con l'attribuzione del  seggio
 al ricorrente.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto la memoria difensiva della controinteressata;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi,  alla  pubblica udienza del 1 marzo 1995, relatore il dott.
 Carmine Spadavecchia, gli avv.ti Rizzoglio, Giglio e Brenelli;
    Ritenuto e considerato quanto segue;
                            FATTO E DIRITTO
    1. - In esito all'elezione per il rinnovo del  consiglio  comunale
 di Trezzano sul Naviglio, svoltasi il 20 novembre (primo turno) ed il
 4   dicembre   1994   (turno  di  ballottaggio),  l'ufficio  centrale
 elettorale assegnava il 60  per  cento  dei  seggi  (12)  alle  liste
 collegate al sindaco eletto ed il residuo 40 per cento (8) alle liste
 di  minoranza,  singole  e  collegate, ai sensi dell'art. 7, comma 6,
 della legge 25 marzo 1993 n. 81.
    2. - Al fine del  riparto  dei  seggi  spettanti  alle  minoranze,
 l'ufficio  centrale  stilava  la graduatoria dei quozienti elettorali
 ottenuti  da  ciascuna  lista  ovvero  da  ciascun  gruppo  di  liste
 collegate  con  i  rispettivi  candidati  (non eletti) alla carica di
 sindaco, operando con le modalita' previste dal citato art. 7,  comma
 4, richiamato dall'ultima parte del sesto comma.
    Gli  otto  seggi di minoranza venivano pertando attribuiti (vedasi
 il verbale in data 5 dicembre 1994, pagg. 57 e seguenti):  in  numero
 di  6,  alla  coalizione  formata  dalle  liste  "PDS", "Progetto per
 Trezzano", "Per Trezzano Lista  della  Citta'"  e  "Rinnovamento  per
 Trezzano"  che  nel  secondo  turno  si  erano collegate al candidato
 sindaco Tiziano Butturini (al  primo  turno  la  lista  Progetto  per
 Trezzano  era  collegata al candidato sindaco Besozzi); i restanti 2,
 alle liste singole  "Alleanza  Nazionale"  e  "Vivere  per  Trezzano-
 Verdi".
    Cio' in quanto:
       a)  le  diverse  liste  minoritarie (contrassegnate con lettere
 dell'alfabeto) avevano ottenuto, in ordine decrescente,  le  seguenti
 cifre  elettorali:  (A) PDS 1930; (B) Progetto per Trezzano 1008; (C)
 Verdi-Vivere per Trezzano 952; (D) A.N. 871; (E) Per  Trezzano  Lista
 della  Citta'  771;  (F) Rifondazione comunista 516; (G) Rinnovamento
 per Trezzano 337;
       b) applicando il sistema di cui all'art. 7, quarto comma, cioe'
 dividendo la cifra elettorale conseguita da ciascuna lista  o  gruppo
 di  liste  successivamente per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (quanti erano i
 consiglieri  di  minoranza  da  eleggere)  e  graduando   in   ordine
 decrescente   i  quozienti  cosi  ottenuti,  si  avevano  i  seguenti
 risultati; (A + B + E + G) 4046, (A + B + E + G) 2023, (A + B +  E  +
 G) 1348, (A + B + E + G) 1011, (C) 952, (D) 871, (A + B + E + G) 809,
 (A + B + E + G) 674. Conseguentemente nessun seggio veniva attribuito
 a  (F) Rifondazione comunista, i cui quozienti elettorali (516, etc.)
 cadevano al di fuori della graduatoria utile.
    3. - Proseguendo nelle operazioni, l'ufficio elettorale  procedeva
 al  riparto  dei  seggi tra le liste nell'ambito di ciascun gruppo di
 liste (verbale, pagg. 63 e seguenti), ai sensi  dell'art.  7,  quinto
 comma, della legge.
    A tal fine occorre dividere la cifra elettorale di ciascuna lista,
 corrispondente  ai  voti  riportati  nel primo turno, per 1, 2, 3, 4,
 sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di  liste
 (6).
    L'operazione da' i seguenti risultati (nell'ordine decrescente dei
 quozienti): (A) 1930, (B) 1008, (A) 965, (E) 771,
 (A) 643, (B) 504.
    Spettavano  pertanto:  3  seggi al PDS (A), 2 seggi a Progetto per
 Trezzano (B), 1 seggio alla Lista della Citta' Per Trezzano (E).
    Detratti, ex art. 7, settimo comma della legge, i seggi  spettanti
 ai candidati sindaci (Butturini e Besozzi), spettavano 2 seggi al PDS
 (A), 1 seggio a Progetto per Trezzano (B), un seggio alla Lista della
 Citta' per Trezzano (E) (verbale, pag. 67).
    4.  - Per la lista Progetto per Trezzano (B), l'Ufficio elettorale
 proclamava pertanto eletti: ex  art.  7,  settimo  comma,  il  signor
 Besozzi Corrado Felice, in quanto candidato non eletto alla carica di
 sindaco, collegato al primo turno alla lista in questione; ex art. 7,
 ottavo    comma,    la    signora    Pina   Maria   Silvia   (odierna
 controinteressata), quale candidata della  lista  con  la  piu'  alta
 cifra individuale (cfr. verbale, pag. 78 e 90).
    5.  -  Con il ricorso in epigrafe il signor Soleti, candidato alla
 carica di sindaco  collegato  alla  lista  "Rifondazione  Comunista",
 lamenta  la  violazione dell'art. 7, commi 4, 5, 6 e 7 della legge n.
 81/1993 per avere l'ufficio elettorale attribuito l'ottavo seggio  di
 minoranza  alla  lista  (B)  Progetto  per Trezzano, sulla base di un
 quoziente elettorale (504, pari a 1008:2) inferiore  alla  somma  dei
 voti   validi   (516)  ottenuti  nel  primo  turno  dalla  lista  (F)
 Rifondazione comunista.
    Assume il ricorrente che il 40% dei voti spettante alle  forze  di
 opposizione   dovrebbe   essere   ripartito   tra  le  singole  liste
 minoritarie, a prescindere dal fatto che  talune  di  esse  si  siano
 collegate   per   sostenere   un   candidato  sindaco  nel  turno  di
 ballottaggio.
    Cio' perche', una volta assicurata la stabilita' all'esecutivo con
 l'appoggio  della  maggioranza  consiliare  (il  60%  dei  seggi   e'
 attribuito  alle  liste collegate a candidato sindaco eletto), non vi
 sarebbe ragione di sacrificare il principio di proporzionalita' nella
 distribuzione dei seggi alle liste minoritarie.
    Tenendo conto soltanto  dei  quozienti  elettorali  delle  singole
 liste,  si  otterrebbe il seguente risultato: (A) 1930, (B) 1008, (A)
 965, (C) 952, (D) 871, (E) 771, (A) 643,  (F)  516,  con  conseguente
 attribuzione  di  un  seggio  a  Rifondazione  comunista e di un solo
 seggio (anziche' due) a Progetto per Trezzano,  dal  momento  che  la
 cifra  elettorale  di  Rifondazione comunista, coincidente con il suo
 primo  quoziente  (516:  1),  e'  superiore  al   secondo   quoziente
 elettorale di Progetto per Trezzano (1008:2 = 504).
    Ove  diversamente  interpretato,  l'art.  7 della legge elettorale
 sarebbe in contrasto con gli articoli 1, secondo comma, 3, 48,  49  e
 51  della  Costituzione, perche' "in un sistema proporzionale a liste
 concorrenti .. il principio di uguaglianza del voto o  di  sovranita'
 popolare e di proporzionalita' non puo' essere alterato sino al punto
 di  consentire  che  una lista che ha ottenuto meno voti ottenga piu'
 seggi di un'altra con maggiore consenso elettorale".
    Inoltre il diritto dei cittadini di accedere alle cariche elettive
 in condizioni di uguaglianza imporrebbe di  assicurare  ai  candidati
 parita'  di trattamento, salve le limitazioni richieste dall'esigenza
 di tutelare altri interessi fondamentali di rango costituzionale.
    6. - Ritiene il Collegio che l'art. 7, sesto comma, della legge n.
 81/1994 non  possa  essere  piegato  all'interpretazione  datane  dal
 ricorrente.
    La  dizione  della legge e' chiara, e non consente fraintendimenti
 laddove dispone che "i restanti seggi vengono  assegnati  alle  altre
 liste  o  gruppi  di liste collegate ai sensi del quarto comma". Cio'
 significa che anche nel riparto dei seggi di minoranza si deve  avere
 riguardo  ai  risultati  complessivamente  ottenuti da tutte le liste
 collegate col medesimo candidato alla carica di sindaco, salva poi la
 successiva   ripartizione   tra   le   singole   liste   dei    seggi
 complessivamente assegnati al loro raggruppamento.
    La  norma tende ad evitare un eccessivo frazionamento del consenso
 elettorale non solo in funzione della stabilita' della maggioranza  e
 dell'esecutivo   che   essa  sostiene,  ma  anche  della  compattezza
 dell'opposizione, posto che in  un  sistema  democratico  basato  sul
 ricambio fisiologico delle forze al potere v'e' un indubbio interesse
 a   che   l'opposizione  svolga  efficacemente  il  proprio  ruolo  e
 rappresenti una valida alternativa alla maggioranza al potere; il che
 non  accade  laddove  il  sistema  elettorale  assecondi  l'eccessiva
 frammentazione   delle   forze   di   minoranza,  anziche'  favorirne
 l'aggregazione.
    7. - La ratio legis supporta  dunque  il  tenore  letterale  della
 norma,   precludendone   l'applicazione   del   senso   invocato  dal
 ricorrente, la cui pretesa potrebbe ricevere riconoscimento  soltanto
 in  esito  all'accertamento di incostituzionalita' delle disposizioni
 in esame.
    Infatti, solo se il riparto dei seggi di  minoranza  avvenisse  in
 base   alla   cifra   elettorale   di   ciascuna  lista,  considerata
 singolarmente, Rifondazione comunista potrebbe conseguire  il  seggio
 assegnato  a  Progetto  per  Trezzano,  come  si e' evidenziato sopra
 (punto 5).
    Cio' rende rilevante la questione di  costituzionalita'  dell'art.
 7,  sesto  comma,  della legge 25 marzo 1993 n. 81 nella parte in cui
 dispone l'assegnazione dei seggi ai sensi del quarto comma ai "gruppi
 di liste collegate": questione che gia' il Consiglio di Stato (ord.za
 6 maggio-4 agosto 1994 n. 822 della Sezione V, pubblicata col n.  699
 nella  Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1994, 1a Serie Speciale, n.
 49) ha ritenuto non manifestamente infondata per le seguenti ragioni,
 condivise dal Collegio.
    In  primo  luogo  il  principio  di  uguaglianza del voto, sancito
 dall'art. 48, secondo comma, della  Costituzione,  sembra  comportare
 non  solo il divieto di attribuire al voto un peso diverso secondo le
 qualita' personali  dell'elettore,  ma  anche  l'applicazione  di  un
 principio  di maggioranza, coincidente in definitiva con il principio
 di sovranita' popolare (art. 1, secondo comma, della Costituzione) il
 quale a sua volta si atteggia, laddove non  si  impongano  correttivi
 diretti   a   salvaguardare   esigenze   diverse   (quale  quella  di
 governabilita',  che  richiede   stabilita'   dell'esecutivo),   come
 principio  di  proporzionalita',  che  da'  concretezza  alla  regola
 secondo cui e' eletto chi ha piu' voti.
    In secondo luogo sussiste il dubbio di  violazione  dell'art.  51,
 primo  comma,  della Costituzione, che garantisce a tutti i cittadini
 il diritto  di  accedere  alle  cariche  elettive  in  condizioni  di
 uguaglianza;  ed  il  pari  trattamento  dei  candidati  puo'  essere
 limitato solo per realizzare altri interessi  fondamentali  di  rango
 costituzionale  (Corte  costituzionale  n.  235/1988  e n. 539/1990),
 purche'  la  disparita'  di  trattamento  si  ispiri  a  criteri   di
 razionalita' (Corte costituzionale n. 158/1/985).
    Infine  non  pare manifestamente infondato il dubbio di violazione
 dell'art. 49 della Costituzione, dal quale puo' desumersi  la  regola
 del pari trattamento delle liste elettorali, le quali null'altro sono
 che i partiti politici nel momento elettorale, intendendosi i partiti
 politici  come  le  aggregazioni,  piu' o meno stabili o contingenti,
 mediante le quali i cittadini concorrono alla vita politica.
    8. - Va pertanto rimessa  al  vaglio  della  Corte  costituzionale
 l'ultima  proposizione dell'art. 7, sesto comma della legge n. 81 del
 1993, nella parte in cui  estende  l'applicazione  del  quarto  comma
 dello  stesso  articolo  ai  "gruppi  di liste collegate" ai fini del
 riparto dei seggi di minoranza.
    Non appare invece  rilevante  l'eccezione  di  incostituzionalita'
 sollevata  dal  ricorrente  riguardo allo stesso comma quarto, ne' ai
 commi quinto e settimo, i quali regolano in  generale  l'assegnazione
 dei  seggi a tutte le forze in competizione (liste e gruppi di liste,
 di  maggioranza  e  di  minoranza),  e  la   cui   portata   verrebbe
 automaticamente ad adeguarsi ove ne fosse esclusa l'applicazione alle
 coalizioni minoritarie.