IL PRETORE Pronunziando fuori udienza nella causa promossa da Licia Landuzzi, con l'avv. Michele Miscione, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con l'avv. Coco, iscritta sotto il n. 215 del rgl. dell'anno 1994 della pretura di Bologna; Sciogliendo la riserva; O S S E R V A Richiami allo svolgimento del processo 1. - Con ricorso depositato il 21 gennaio 1994 Licia Landuzzi, dipendente dell'azienda tranviaria municipale di Bologna, esponeva di avere inutilmente richiesto all'Inps il riscatto, ai fini dell'anzianita' assicurativa, della durata del corso di studi legalmente previsto per il conseguimento del diploma (universitario) in statistica (due anni accademici: v. doc. 1 p.a.), diploma da lei ottenuto l'11 dicembre 1961. Premesse varie argomentazioni in fatto e in diritto, anche in ordine all'eventuale illegittimita' costituzionale "dell'art. 2-novies della legge 16 aprile 1974, n. 114" (si tratta certamente, in realta', dell'art. 2-novies del d.-l. 2 marzo 1974 n. 30, convertito in legge con legge 16 aprile 1974, n. 114, posto che quest'ultima legge consta di un unico articolo), in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione, l'attrice prendeva le seguenti conclusioni: "L'Ill.mo sig. pretore voglia: in via principale: accertare il diritto della ricorrente al riscatto nei confronti dell'Inps del periodo necessario per il conseguimento del diploma di statistica che equivale a tutti gli effetti a un diploma di laurea; in via subordinata: accertare detto diritto al riscatto previa dichiarazione da parte della Corte, costituzionale dell'illegittimita' costituzionale, in rapporto agli artt. 3 e 4 della Costituzione, dell'art. 2-novies (del d.-l. 2 marzo 1974 n. 30, convertito in legge con) legge 16 aprile 1974, n. 114, se interpretato nel senso di escludere dalla riscattabilita' il periodo per conseguire il diploma di statistica, e quindi, previa dichiarazione di non manifesta infondatezza della questione, sospensione del processo e remissione degli atti alla Corte costituzionale; con vittoria di spese, competenze e onorari". 2. - Costituitosi in giudizio l'Inps contrastava, in diritto, le argomentazioni attoree: anzitutto - sosteneva il convenuto - doveva escludersi che, secondo il diritto allo stato applicabile dal giudice, la domanda potesse essere accolta, essendo previsto dalla norma vigente, di cui al citato art. 2-novies del d.-l. 2 marzo 1974 n. 30, solo il riscatto del periodo legale dei corsi di laurea (e non dei corsi volti al conseguimento di un diploma universitario, quale quello che la ricorrente aveva ottenuto); inoltre il caso dell'attrice non era oggetto di alcuna delle addizioni normative recate dalle sentenze costituzionali intervenute in materia; tali sentenze, poi, non erano certamente applicabili ad esso in via analogica, essendo esclusa radicalmente, in via di principio, l'applicazione analogica delle sentenze costituzionali e mancando, comunque, come si dira' amplius ultra , l'eadem ratio; infine - aggiungeva ancora il difensore dell'Inps - anche la questione di legittimita' costituzionale prospettata in subordine dall'attrice appariva infondata posto che, nel caso concreto, il diploma di statistica, posseduto dalla ricorrente, non era alla stessa richiesto, in relazione alla sua posizione lavorativa, da alcuna norma di legge, sibbene solo ad una deliberazione adottata in via amministrativa dall'azienda datrice di lavoro; a tal proposito il convenuto faceva presente che, nei precedenti casi nei quali la Corte costituzionale aveva dichiarato in partis quibus l'illegittimita' costituzionale di norme legislative limitanti ai diplomi di laurea il riscatto della durata legale dei corsi di studio, sempre la Corte aveva fondato la sua decisione sulla presenza di una norma di legge che rendeva obbligatorio, ai fini della posizione lavorativa che di volta in volta veniva in campo, un determinato titolo di studio (diverso dalla laurea). Motivi della decisione 3. - Va anzitutto escluso che, allo stato, il pretore possa accogliere la domanda: l'art. 2-novies del d.-l. 2 marzo 1974 n. 30, convertito in legge con legge 16 aprile 1974 n. 114, limita infatti il diritto di riscatto degli assicurati alla durata legale dei corsi di laurea e non v'ha dubbio che qui non di laurea si tratta bensi' di diploma universitario; ne' v'ha dubbio che tale diploma universitario sia diverso da quelli fatti oggetto di precedenti sentenze costituzionali additive. 4. - Se la questione di legittimita' costituzionale prospettata in subordine dall'attrice fosse accolta dalla Corte costituzionale certamente, invece, potrebbe essere accolta la domanda, dovendosi, in quel caso, ritenere esteso l'ambito del diritto di riscatto anche ai diplomi universitari come quello posseduto dalla ricorrente. 5. - La questione di cui si tratta e', pertanto, rilevante ai fini della decisione. 6. - Con sentenza 3 febbraio 1992, n. 27 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 2-novies, primo comma, del d.-l. 2 marzo 1974 n. 30, convertito in legge con legge 16 aprile 1974 n. 114, "nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi per il conseguimento del diploma di educazione fisica rilasciato da uno degli Istituti superiori a cio' demandati". La Corte cosi' testualmente motivo' quella pronunzia: " .. 2.1. - La questione e' fondata. La legge 7 febbraio 1958, n. 88 .. dispone (art. 22) che gli Istituti di cui trattasi hanno lo scopo di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione e al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica e riconosce che gli Istituti superiori stessi sono di grado universitario. Il che e' puntualmente riaffermato (art. 2) nello statuto dell'Isef di Bologna (d.P.R. 16 ottobre 1973, n. 973) a suo tempo frequentato dell'interessato alla presente vicenda. 2.2. - Orbene, la giurisprudenza di questa Corte ha in passato gia' posto in rilievo che la legislazione in tema di riscatto di periodi di studi e' tendenziale a concedere alla preparazione professionale acquisita ogni migliore considerazione: e va ricordato come cio' sia stato gia' affermato per l'accesso alle mansioni di assistente sociale, cui hanno analogamente titolo unicamente quei soggetti che abbiano conseguito il relativo diploma conseguito da Istituti universitati (sentenza n. 426 del 1990). La questione odierna, che si prospetta in consimili termini, comporta, pertanto, una dichiarazione di illegittimita' della norma in esame, nella parte in cui non soddisfa gli enunciati principi". Certamente le argomentazioni, supra riportate, svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27/92, cosi' come del resto il dispositivo della stessa sentenza, pure supra riportato, prescindono del tutto da ogni riferimento alla necessita' che il titolo di studio oggetto della pronunzia, diverso dalla laurea, sia richiesto, in relazione a una determinata posizione lavorativa, da una norma di legge. Il pretore osserva in proposito che le predette argomentazioni si attagliano perfettamente anche alla situazione in cui versa la ricorrente e cioe', in termini generali, alla situazione in cui versano tutti coloro che, allo stato, sono impediti dall'usufruire del beneficio di cui all'art. 2-novies, primo comma, del d.-l. 2 marzo 1974 n. 30, convertito in legge con legge 16 aprile 1974, n. 114, per il solo motivo di avere conseguito non gia' un diploma di laurea sibbene un diploma di rango inferiore a quello proprio della laurea, anche se pure di grado universitario. 7. - Apparendo dunque essere stata irragionevolmente differenziata, da parte del legislatore, la situazione in cui, ex art. 2-novies, primo comma, del citato decreto-legge, vengono a trovarsi i laureati da quella in cui vengono a trovarsi i titolari di diplomi universitari, deve riconoscersi che la questione di legittimita' costituzionale della norma piu' volte citata di cui all'art. 2-novies,primo comma, del d.-l. 2 marzo 1974 n. 30, convertito in legge con legge 16 aprile 1974 n. 114 non e', in riferimento all'art. 3 della Costituzione, manifestamente infondata. 8. - Va ordinata pertanto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; il presente giudizio va sospeso.