IL PRETORE
    Pronunziando fuori udienza nella causa promossa da Licia Landuzzi,
 con  l'avv.  Michele  Miscione,  contro  l'Istituto  nazionale  della
 previdenza sociale, con l'avv. Coco, iscritta sotto  il  n.  215  del
 rgl. dell'anno 1994 della pretura di Bologna;
    Sciogliendo la riserva;
                             O S S E R V A
                Richiami allo svolgimento del processo
    1.  -  Con  ricorso  depositato il 21 gennaio 1994 Licia Landuzzi,
 dipendente dell'azienda tranviaria municipale di Bologna, esponeva di
 avere  inutilmente  richiesto   all'Inps   il   riscatto,   ai   fini
 dell'anzianita'   assicurativa,  della  durata  del  corso  di  studi
 legalmente previsto per il conseguimento del diploma  (universitario)
 in  statistica (due anni accademici:  v. doc. 1 p.a.), diploma da lei
 ottenuto l'11 dicembre 1961.
    Premesse varie argomentazioni in fatto  e  in  diritto,  anche  in
 ordine   all'eventuale   illegittimita'   costituzionale   "dell'art.
 2-novies della legge 16 aprile 1974, n. 114" (si  tratta  certamente,
 in  realta',  dell'art.  2-novies  del  d.-l.  2  marzo  1974  n. 30,
 convertito in legge con legge 16  aprile  1974,  n.  114,  posto  che
 quest'ultima  legge consta di un unico articolo), in riferimento agli
 artt. 3 e  4  della  Costituzione,  l'attrice  prendeva  le  seguenti
 conclusioni:
    "L'Ill.mo sig. pretore voglia:
      in  via  principale:  accertare  il  diritto della ricorrente al
 riscatto nei  confronti  dell'Inps  del  periodo  necessario  per  il
 conseguimento  del  diploma  di  statistica  che equivale a tutti gli
 effetti a un diploma di laurea;
      in  via  subordinata: accertare detto diritto al riscatto previa
 dichiarazione    da     parte     della     Corte,     costituzionale
 dell'illegittimita'  costituzionale,  in  rapporto  agli  artt. 3 e 4
 della Costituzione, dell'art. 2-novies (del d.-l. 2 marzo 1974 n. 30,
 convertito  in  legge  con)  legge  16  aprile  1974,  n.   114,   se
 interpretato  nel senso di escludere dalla riscattabilita' il periodo
 per  conseguire  il  diploma  di   statistica,   e   quindi,   previa
 dichiarazione   di   non   manifesta  infondatezza  della  questione,
 sospensione  del  processo  e  remissione  degli  atti   alla   Corte
 costituzionale;
      con vittoria di spese, competenze e onorari".
    2.  -  Costituitosi in giudizio l'Inps contrastava, in diritto, le
 argomentazioni attoree: anzitutto - sosteneva il convenuto  -  doveva
 escludersi  che,  secondo  il  diritto  allo  stato  applicabile  dal
 giudice, la domanda potesse essere accolta,  essendo  previsto  dalla
 norma  vigente, di cui al citato art. 2-novies del d.-l. 2 marzo 1974
 n. 30, solo il riscatto del periodo legale dei corsi di laurea (e non
 dei corsi volti al conseguimento di un diploma  universitario,  quale
 quello   che   la   ricorrente   aveva  ottenuto);  inoltre  il  caso
 dell'attrice non era oggetto  di  alcuna  delle  addizioni  normative
 recate  dalle  sentenze  costituzionali  intervenute in materia; tali
 sentenze, poi, non  erano  certamente  applicabili  ad  esso  in  via
 analogica,   essendo  esclusa  radicalmente,  in  via  di  principio,
 l'applicazione analogica delle sentenze  costituzionali  e  mancando,
 comunque,  come  si  dira'  amplius  ultra  , l'eadem ratio; infine -
 aggiungeva ancora il difensore dell'Inps  -  anche  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  prospettata  in  subordine dall'attrice
 appariva infondata posto  che,  nel  caso  concreto,  il  diploma  di
 statistica,   posseduto   dalla   ricorrente,  non  era  alla  stessa
 richiesto, in relazione alla  sua  posizione  lavorativa,  da  alcuna
 norma  di  legge,  sibbene  solo ad una deliberazione adottata in via
 amministrativa dall'azienda datrice di lavoro;  a  tal  proposito  il
 convenuto faceva presente che, nei precedenti casi nei quali la Corte
 costituzionale  aveva  dichiarato  in  partis quibus l'illegittimita'
 costituzionale di norme legislative limitanti ai diplomi di laurea il
 riscatto della durata legale dei corsi di  studio,  sempre  la  Corte
 aveva  fondato  la sua decisione sulla presenza di una norma di legge
 che rendeva obbligatorio, ai fini della posizione lavorativa  che  di
 volta  in  volta  veniva  in  campo,  un determinato titolo di studio
 (diverso dalla laurea).
                         Motivi della decisione
    3. - Va anzitutto  escluso  che,  allo  stato,  il  pretore  possa
 accogliere  la domanda: l'art. 2-novies del d.-l. 2 marzo 1974 n. 30,
 convertito in legge con legge 16 aprile 1974 n. 114,  limita  infatti
 il  diritto di riscatto degli assicurati alla durata legale dei corsi
 di laurea e non v'ha dubbio che qui non di laurea si tratta bensi' di
 diploma universitario; ne' v'ha dubbio che tale diploma universitario
 sia  diverso  da  quelli  fatti  oggetto   di   precedenti   sentenze
 costituzionali additive.
    4. - Se la questione di legittimita' costituzionale prospettata in
 subordine  dall'attrice  fosse  accolta  dalla  Corte  costituzionale
 certamente, invece, potrebbe essere accolta la domanda, dovendosi, in
 quel caso, ritenere esteso l'ambito del diritto di riscatto anche  ai
 diplomi universitari come quello posseduto dalla ricorrente.
    5. - La questione di cui si tratta e', pertanto, rilevante ai fini
 della decisione.
    6.  -  Con sentenza 3 febbraio 1992, n. 27 la Corte costituzionale
 ha  dichiarato  l'illegittimita'   costituzionale,   in   riferimento
 all'art.  3  della Costituzione, dell'art. 2-novies, primo comma, del
 d.-l. 2 marzo 1974 n. 30, convertito in legge  con  legge  16  aprile
 1974  n.  114,  "nella  parte  in  cui  non  prevede  la  facolta' di
 riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli  studi  per  il
 conseguimento  del  diploma  di  educazione  fisica rilasciato da uno
 degli Istituti superiori a cio' demandati".
    La Corte cosi' testualmente motivo' quella pronunzia:
    " ..
    2.1. - La questione e' fondata.
    La legge 7 febbraio 1958, n. 88  ..  dispone  (art.  22)  che  gli
 Istituti  di  cui  trattasi  hanno  lo  scopo  di  fornire la cultura
 scientifica   e   tecnica   necessaria   alla   preparazione   e   al
 perfezionamento  di  coloro  che intendono dedicarsi all'insegnamento
 dell'educazione fisica e riconosce che gli Istituti superiori  stessi
 sono di grado universitario. Il che e' puntualmente riaffermato (art.
 2)  nello  statuto  dell'Isef  di Bologna (d.P.R. 16 ottobre 1973, n.
 973) a suo tempo frequentato dell'interessato alla presente vicenda.
    2.2. - Orbene, la giurisprudenza di questa  Corte  ha  in  passato
 gia'  posto  in  rilievo  che  la legislazione in tema di riscatto di
 periodi  di  studi  e'  tendenziale  a  concedere  alla  preparazione
 professionale  acquisita ogni migliore considerazione: e va ricordato
 come cio' sia stato gia' affermato per  l'accesso  alle  mansioni  di
 assistente  sociale,  cui  hanno  analogamente titolo unicamente quei
 soggetti che abbiano conseguito il  relativo  diploma  conseguito  da
 Istituti universitati (sentenza n. 426 del 1990).
    La  questione  odierna,  che  si  prospetta  in consimili termini,
 comporta, pertanto, una dichiarazione di illegittimita'  della  norma
 in esame, nella parte in cui non soddisfa gli enunciati principi".
    Certamente  le argomentazioni, supra riportate, svolte dalla Corte
 costituzionale nella sentenza n.  27/92,  cosi'  come  del  resto  il
 dispositivo  della stessa sentenza, pure supra riportato, prescindono
 del tutto da ogni riferimento alla necessita' che il titolo di studio
 oggetto della pronunzia, diverso  dalla  laurea,  sia  richiesto,  in
 relazione  a  una  determinata  posizione lavorativa, da una norma di
 legge.
    Il pretore osserva in proposito che le predette argomentazioni  si
 attagliano  perfettamente  anche  alla  situazione  in  cui  versa la
 ricorrente e cioe', in  termini  generali,  alla  situazione  in  cui
 versano  tutti  coloro  che, allo stato, sono impediti dall'usufruire
 del beneficio di cui all'art. 2-novies,  primo  comma,  del  d.-l.  2
 marzo  1974  n.  30, convertito in legge con legge 16 aprile 1974, n.
 114, per il solo motivo di avere conseguito non gia'  un  diploma  di
 laurea  sibbene  un diploma di rango inferiore a quello proprio della
 laurea, anche se pure di grado universitario.
    7.   -   Apparendo   dunque   essere    stata    irragionevolmente
 differenziata,  da  parte  del  legislatore, la situazione in cui, ex
 art. 2-novies, primo  comma,  del  citato  decreto-legge,  vengono  a
 trovarsi i laureati da quella in cui vengono a trovarsi i titolari di
 diplomi   universitari,   deve   riconoscersi  che  la  questione  di
 legittimita' costituzionale della norma  piu'  volte  citata  di  cui
 all'art.  2-novies,primo  comma,  del  d.-l.  2  marzo  1974  n.  30,
 convertito  in  legge  con  legge  16  aprile  1974 n. 114 non e', in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, manifestamente infondata.
    8. - Va ordinata pertanto la trasmissione degli  atti  alla  Corte
 costituzionale; il presente giudizio va sospeso.