agosto 1955, n. 848).
                             IL TRIBUNALE
    Sentito  il  difensore  di  Bosinco Antonio e Roggero G. Davide il
 quale ha chiesto che il processo venga sospeso  e  rinviato,  essendo
 egli  assolutamente  impedito  a  comparire per legittimo impedimento
 consistente nella sua adesione  alla  astensione  dalle  udienze  nei
 procedimenti  a  carico  di  imputati  non detenuti, proclamata dagli
 organismi nazionali forensi;
    Sentito il pubblico ministero,  il  quale,  premesso  di  ritenere
 legittimo  l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha
 eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, comma quinto
 del c.p.p., nella parte in  cui  non  prevede  alcuna  soluzione  per
 l'ipotesi   in   cui   il   procedimento   rimanga  sospeso  a  tempo
 indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e  10
 della Carta costituzionale;
                             O S S E R V A
    Bosinco   Antonio  e  Roggero  Giulio  Davide  sono  stati  tratti
 all'odierno dibattimento con decreto  10  novembre  1994  del  g.i.p.
 presso  questo tribunale per rispondere del delitto di cui agli artt.
 81 cpv. 110-314 del c.p., commesso negli anni  1986/87/88,  accertato
 nel gennaio 1989.
    Con  missiva  in  data  30  maggio 1995 il presidente della camera
 penale sarda ha informato il  tribunale  che  l'unione  delle  camere
 penali  italiane  ha  proclamato  l'astensione degli avvocati a tempo
 indeterminato.
    La lettura del dettato dell'art.  486,  quinto  comma  del  c.p.p.
 impone  al  tribunale di accertare preliminarmente se sussista o meno
 un legittimo impedimento, se dallo stesso  discenda  l'impossibilita'
 assoluta  di  comparire (con riferimento all'esercizio della funzione
 defensionale e  non  alla  mera  presenza  fisica)  e  se  lo  stesso
 impedimento sia stato prontamente comunicato.
    Sembra  ai  giudici  che  seri  problemi  non possano porsi ne' in
 ordine alla comunicazione, che e'  stata  tempestivamente  data,  ne'
 alla  legittimita'  dell'impedimento,  comunque  si  voglia  definire
 l'atteggiamento della classe forense, posto che la s.C. ha piu' volte
 sancito tale legittimita' (v. per tutte Cass. I,  31/7/91).  I  dubbi
 che  potrebbero  nascere  dalla  constatazione che non ogni legittimo
 impedimento  e'  necessariamente  causa  di  impossibilita'  assoluta
 sembrano  ai  giudici da risolversi nel senso inteso dal p.m., datosi
 che la soluzione opposta renderebbe  totalmente  vano,  nel  caso  di
 specie, il riferimento al legittimo impedimento.
    Cio'  posto,  e passando all'esame della questione di legittimita'
 costituzionale,  sembra  ai   giudici   che   la   stessa   non   sia
 manifestamente infondata.
    Cio'  perche' nei confronti di Bosinco Antonio e Roggero G. Davide
 la funzione giurisdizionale non e' esercitata e la giustizia  non  e'
 amministrata  (artt.  101  e  102  della Costituzione) e cio' a tempo
 indeterminato.
    Da cio' consgue, inoltre, in modo  irresolubile  per  il  giudice,
 datosi  che  la  fattispecie  processuale  venutasi  a  creare non e'
 minimamente   prevista   dalla   norma   in   esame,   la   materiale
 impossibilita' di esercizio della funzione giurisdizionale.
    Tanto  premesso  ed  osservato  che la stessa Carta costituzionale
 all'art. 2 prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti
 inviolabili dell'uomo, nella specie non tutelati.
    Rilevato che assume rilievo, in questa sede, il dettato  dell'art.
 6  della  legge  4  agosto  1955, n. 848, laddove e' sancito che ogni
 persona ha diritto che la sua causa sia  esaminata  ..  in  un  tempo
 ragionevole,   diritto   vanificato   da   una  astensione,  a  tempo
 indeterminato, di una parte, sia pur fondamentale  ed  indispensabile
 allo  svolgimento  dell'attivita'  giurisdizionale;  osservato che la
 stessa Corte costituzionale esaminando il  dettato  dell'articolo  in
 oggetto  ha  ritenuto (con sentenza n. 178 del 22-29 aprile 1991) non
 fondata la questione, in quanto in quel caso ravvisava la sussistenza
 per il giudice di un potere di controllo  che,  nel  caso  in  esame,
 difetta totalmente.
    Osservato,  in  conclusione, come si verta, nel caso di specie, in
 ipotesi  in  cui  diritti  costituzionalmente  garantiti   potrebbero
 risultare  in  insuperabile  contrasto  tra  di  loro; che cio' rende
 vieppiu' non manifestamente infondata la questione  e  necessario  il
 ricorso  al  giudizio  della  Corte  costituzionale;  ritenuto che il
 presente giudizio non puo' essere  definito  indipendentemente  dalla
 risoluzione della questione proposta;