LA COMMISSIONE TRIBUTARIA Ha emesso la seguente decisione - sul ricorso n. 8953/1994 presentato il 14 settembre 1994 (avverso: s/rif su i. rimb., Irpef -) da: Podio Valerio, residente a Pinerolo in via Virginio, 28, Ruffino Ines, residente a Pinerolo in via Virginio, 28, contro la d.r.e. Piemonte (sez. Torino); Sentiti il ricorrente e il rappresentante della d.r.e. dott. Auricchio; Udito il relatore dott. S. Fazio; Ritenuto in fatto che trattasi di ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dalla d.r.e. all'istanza presentata dalla parte e volta ad ottenere il rimborso della somma relativa alla quota dell'8 per mille dell'Irpef versata dal ricorrente sui redditi anno 1989. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente chiede la restituzione della somma in questione invocando l'illegittimita' costituzionale della norma impositiva (art. 47, secondo e terzo comma, legge n. 222 del 20 maggio 1985; art. 30, legge n. 517 del 22 novembre 1988; art. 23 della legge n. 517 del 22 novembre 1988) in quanto in contrasto con l'art. 53 della Costituzione. La Commissione, richiamando i motivi del ricorso, ritiene: la rilevanza della questione sollevata in quanto la destinazione di una parte dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a fini non pubblici per volonta' di alcuni contribuenti, potrebbe porsi in evidente contraddizione con il principio dell'imposizione fondata sulla capacita' contributiva di ciascun cittadino, prevista dall'art. 53 della Costituzione; la non manifesta infondatezza della questione sollevata di illegittimita' costituzionale sotto il profilo dell'articolo 53 della Costituzione, degli articoli delle leggi sopracitate laddove anche la destinazione allo Stato italiano della percentuale dell'8 per mille, prevede il contributo fiscale solo di una parte dei contribuenti e non gia' di tutti. Tutto cio' premesso, la Commissione sospende il procedimento tributario in esame ex art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; art. 295 c.p.c. Ordina che a cura della segreteria di questa sezione venga disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.