IL TRIBUNALE
    Sentito il difensore di Salaris Sebastiano il quale ha chiesto che
 il processo venga sospeso  e  rinviato,  essendo  egli  assolutamente
 impedito  a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua
 adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a  carico  di
 imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;
    Sentito  il  pubblico  ministero,  il  quale, premesso di ritenere
 legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire,  ha
 eccepito  la  illeggittimita'  costituzionale  dell'art.  486,  comma
 quinto c.p.p. nella parte in cui non prevede  alcuna  disciplina  per
 l'ipotesi   in   cui   il   procedimento   rimanga  sospeso  a  tempo
 indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2,  3,  10
 della Carta costituzionale;
                             O S S E R V A
    Salaris  Sebastiano  e'  stato tratto all'odierno dibattimento con
 decreto 7 marzo 1995 del presidente per rispondere del delitto di cui
 all'art. 423 c.p. e 424 c.p.
    In agro di Ossi in data anteriore e prossima al 26 settembre 1987.
    Con missiva in data 30 maggio  1995  il  presidente  della  Camera
 penale  sarda  ha  informato  il  tribunale che l'Unione delle camere
 penali italiane  ha  proclamato  l'astensione  degli  avvocati  dalle
 udienze a tempo indeterminato.
    La  lettura  del dettato dell'art. 486, quinto comma c.p.p. impone
 al tribunale di accertare  preliminarmente  se  sussista  o  meno  un
 legittimo  impedimento,  se  dallo  stesso  discenda l'impossibilita'
 assoluta di comparire (con riferimento all'esercizio  della  funzione
 defensionale  e  non  alla  mera  presenza  fisica)  e  se  lo stesso
 impedimento sia stato prontamente comunicato.
    Sembra ai giudici che seri  problemi  non  possano  porsi  ne'  in
 ordine  alla  comunicazione,  che  e' stata tempestivamente data, ne'
 alla legittimita' dell'impedimento, comunque si vogliano definire  la
 decisione  e  la  condotta della classe forense, posto che la suprema
 corte a piu' volte sancito tale legittimita' (v. per tutte  le  Cass.
 I,   31   luglio   1991).   I  dubbi  che  potrebbero  nascere  dalla
 constatazione che non ogni legittimo impedimento  e'  necessariamente
 causa  di  impossibilita'  assoluta sembrano ai Giudici da risolversi
 nel  senso  indicato  dal  p.m.,  datosi  che  la  soluzione  opposta
 vanificherebbe,  nel  caso  di  specie,  il  riferimento al legittimo
 impedimento.
    Cio' posto, e passando all'esame della questione  di  legittimita'
 costituzionale,   sembra   ai   Giudici   che   la   stessa  non  sia
 manifestamente infondata.
    Cio' perche' nei  confronti  di  Salaris  Sebastiano  la  funzione
 giurisdizionale  non e' esercitata e la giustizia non e' amministrata
 (artt. 101 e 102 Cost.) e cio' a tempo indeterminato.
    Da cio' consegue, inoltre, in modo irresolubile  per  il  giudice,
 datosi  che  la  fattispecie  processuale  venutasi  a  creare non e'
 minimamente  prevista  dalla  disposizione  in  esame,  la  materiale
 impossibilita' di esercizio della funzione giurisdizionale.
    La  norma appare cosi' in contrasto anche con il dettato dell'art.
 24 Cost.
    Ed  in vero, osservato che la stessa Carta costituzionale all'art.
 2  prevede  che  la  Repubblica  riconosce  e  garantisce  i  diritti
 inviolabili dell'uomo, nella specie si rileva che gli stessi non sono
 tutelati.
    In  tale prospettiva, tenuto conto del dettato dell'art. 10 Cost.,
 assume rilievo, in questa sede, l'art. 6 legge 4 agosto 1955 n.  848,
 laddove  e' sancito che "ogni persona ha diritto che la sua causa sia
 esaminata .. in un tempo  ragionevole",  diritto  vanificato  da  una
 astensione, a tempo indeterminato, di una parte, sia pur fondamentale
 ed indispensabile allo svolgimento dell'attivita' giurisdizionale.
    Si   osserva,   inoltre,   che  la  stessa  Corte  costituzionale,
 esaminando il dettato dell'articolo  in  oggetto,  ha  ritenuto  (con
 sentenza  n.  178 del 22-29 aprile 1991) non fondata la questione, in
 quanto in quel caso ravvisava la sussistenza per  il  giudice  di  un
 potere di controllo che, nel caso ora in esame, difetta totalmente.
    Si  osserva, in conclusione, come si verta, nel caso di specie, in
 ipotesi  in  cui  diritti  costituzionalmente  garantiti   potrebbero
 risultare in insuperabile conflitto tra di loro.
    Cio'  rende  vieppiu'  non manifestamente infondata la questione e
 necessario il ricorso al giudizio della Corte costituzionale.
    Ritenuto  che  il  presente  giudizio  non  puo'  essere  definito
 indipendentemente dalla risoluzione della questione proposta.