IL TRIBUNALE Sentito il difensore di Madeddu Antonio il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi; Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, comma quinto c.p.p. nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3, 10 della Carta costituzionale; O S S E R V A Madeddu Antonio e' stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 21 dicembre 1994 del Presidente, per rispondere del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 490 c.p.; in Sassari in data anteriore e prossima al 21 novembre 1985.