IL TRIBUNALE
    Sentito il difensore di Madeddu Antonio il quale ha chiesto che il
 processo   venga  sospeso  e  rinviato,  essendo  egli  assolutamente
 impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla  sua
 adesione  alla  astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di
 imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;
    Sentito  il  pubblico  ministero,  il  quale, premesso di ritenere
 legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire,  ha
 eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, comma quinto
 c.p.p. nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi
 in  cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e cio'
 in  contrasto  col  dettato  degli  artt.  2,  3,  10   della   Carta
 costituzionale;
                             O S S E R V A
    Madeddu  Antonio  e'  stato  tratto  all'odierno  dibattimento con
 decreto 21 dicembre 1994 del Presidente, per rispondere  del  delitto
 di  cui  agli artt. 81 cpv., 490 c.p.; in Sassari in data anteriore e
 prossima al 21 novembre 1985.