IL TRIBUNALE
    Sentito  il difensore di Simula Antonio il quale ha chiesto che il
 processo  venga  sospeso  e  rinviato,  essendo  egli   assolutamente
 impedito  a comparire per legittimo impedimento consistente nella sua
 adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a  carico  di
 imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;
    Sentito  il  pubblico  ministero,  il  quale, premesso di ritenere
 legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire,  ha
 eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 468, comma quinto
 c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna soluzione per l'ipotesi
 in  cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e cio'
 in  contrasto  col  dettato  degli  artt.  2,  3,  10   della   Carta
 costituzionale;
                             O S S E R V A
    Simula  Antonio  e'  stato  tratto  all'odierno  dibattimento  con
 decreto  28  gennaio  1995  del  presidente,  per  rispondere   della
 contravvenzione  di cui all'art. 1, secondo comma, n. 2 della legge 7
 agosto 1982 n. 516 e del delitto di cui all'art. 81 cpv. c.p., 4 n. 7
 legge 7 agosto 1982 n. 516. In Sassari fino all'11 dicembre 1982.
    Con missiva in data 30 maggio  1995  il  presidente  della  Camera
 penale  sarda  ha  informato  in  tribunale che l'Unione delle camere
 penali italiane ha proclamato l'astensione  degli  avvocati  a  tempo
 indetermianto.
    La  lettura  del dettato dell'art. 486, quinto comma c.p.p. impone
 al tribunale di accertare  preliminarmente  se  sussista  o  meno  un
 legittimo  impedimento,  se  dallo  stesso  discenda l'impossibilita'
 assoluta di comparire (con riferimento all'esercizio  della  funzione
 defensionale  e  non  alla  mera  presenza  fisica)  e  se  lo stesso
 impedimento sia stato prontamente comunicato.
    Sembra ai giudici che seri  problemi  non  possano  porsi  ne'  in
 ordine  alla  comunicazione,  che  e' stata tempestivamente data, ne'
 alla  legittimita'  dell'impedimento,  comunque  si  voglia  definire
 l'atteggiamento  della  classe forense, posto che la suprema corte ha
 piu' volte sancito tale legittimita' (v. per tutte  le  Cass.  I,  31
 luglio  1991). I dubbi che potrebbero nascere dalla constatazione che
 non  ogni  legittimo  impedimento   e'   necessariamente   causa   di
 impossibilita'  assoluta  sembrano ai Giudici da risolversi nel senso
 inteso  dal  p.m.,  datosi  che  la  soluzione   opposta   renderebbe
 totalmente  vano,  nel  caso  di  specie, il riferimento al legittimo
 impedimento.
    Cio' posto, e passando all'esame della questione  di  legittimita'
 costituzionale,   sembra   ai   Giudici   che   la   stessa  non  sia
 manifestamente infondata.
    Cio'  perche'  nei  confronti  di  Simula  Antonio   la   funzione
 giurisdizionale  non e' esercitata e la giustizia non e' amministrata
 (artt. 101 e 102 della Cost.) e cio' a tempo indeterminato.
    Da cio' consegue, inoltre, in modo irresolubile  per  il  giudice,
 datosi  che  la  fattispecie  processuale  venutasi  a  creare non e'
 minimamente   prevista   dalla   norma   in   esame,   la   materiale
 impossibilita' di esercizio della funzione giurisdizionale.
    Tanto  premesso  ed  osservato  che la stessa Carta costituzionale
 all'art. 2 prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti
 inviolabili dell'uomo, nella specie non tutelati; rilevato che assume
 rilievo, in questa sede, il dettato dell'art. 6 legge 4  agosto  1955
 n.  848,  laddove  e'  sancito che ogni persona ha diritto che la sua
 causa sia esaminata .. in un tempo ragionevole, diritto vanificato da
 una  astensione,  a  tempo  indeterminato,  di  una  parte,  sia  pur
 fondamentale   ed   indispensabile  allo  svolgimento  dell'attivita'
 giurisdizionale;  osservato  che  la  stessa  Corte   costituzionale,
 esaminando  il  dettato  dell'articolo  in  oggetto, ha ritenuto (con
 sentenza n. 178 del 22-29 aprile 1991) non fondata la  questione,  in
 quanto  in  quel  caso  ravvisava la sussistenza per il giudice di un
 potere di controllo che, nel caso in esame, difetta totalmente.
    Si osserva, in conclusione, come si verta, nel caso di specie,  in
 ipotesi   in  cui  diritti  costituzionalmente  garantiti  potrebbero
 risultare in insuperabile contrasto tra di loro; cio' rende  vieppiu'
 non  manifestamente infondata la questione e necessario il ricorso al
 giudizio  della  Corte  costituzionale;  ritenuto  che  il   presente
 giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione
 della questione proposta.