IL TRIBUNALE Sentito il difensore di Simula Antonio il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento consistente nella sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi; Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 468, comma quinto c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna soluzione per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3, 10 della Carta costituzionale; O S S E R V A Simula Antonio e' stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 28 gennaio 1995 del presidente, per rispondere della contravvenzione di cui all'art. 1, secondo comma, n. 2 della legge 7 agosto 1982 n. 516 e del delitto di cui all'art. 81 cpv. c.p., 4 n. 7 legge 7 agosto 1982 n. 516. In Sassari fino all'11 dicembre 1982. Con missiva in data 30 maggio 1995 il presidente della Camera penale sarda ha informato in tribunale che l'Unione delle camere penali italiane ha proclamato l'astensione degli avvocati a tempo indetermianto. La lettura del dettato dell'art. 486, quinto comma c.p.p. impone al tribunale di accertare preliminarmente se sussista o meno un legittimo impedimento, se dallo stesso discenda l'impossibilita' assoluta di comparire (con riferimento all'esercizio della funzione defensionale e non alla mera presenza fisica) e se lo stesso impedimento sia stato prontamente comunicato. Sembra ai giudici che seri problemi non possano porsi ne' in ordine alla comunicazione, che e' stata tempestivamente data, ne' alla legittimita' dell'impedimento, comunque si voglia definire l'atteggiamento della classe forense, posto che la suprema corte ha piu' volte sancito tale legittimita' (v. per tutte le Cass. I, 31 luglio 1991). I dubbi che potrebbero nascere dalla constatazione che non ogni legittimo impedimento e' necessariamente causa di impossibilita' assoluta sembrano ai Giudici da risolversi nel senso inteso dal p.m., datosi che la soluzione opposta renderebbe totalmente vano, nel caso di specie, il riferimento al legittimo impedimento. Cio' posto, e passando all'esame della questione di legittimita' costituzionale, sembra ai Giudici che la stessa non sia manifestamente infondata. Cio' perche' nei confronti di Simula Antonio la funzione giurisdizionale non e' esercitata e la giustizia non e' amministrata (artt. 101 e 102 della Cost.) e cio' a tempo indeterminato. Da cio' consegue, inoltre, in modo irresolubile per il giudice, datosi che la fattispecie processuale venutasi a creare non e' minimamente prevista dalla norma in esame, la materiale impossibilita' di esercizio della funzione giurisdizionale. Tanto premesso ed osservato che la stessa Carta costituzionale all'art. 2 prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, nella specie non tutelati; rilevato che assume rilievo, in questa sede, il dettato dell'art. 6 legge 4 agosto 1955 n. 848, laddove e' sancito che ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata .. in un tempo ragionevole, diritto vanificato da una astensione, a tempo indeterminato, di una parte, sia pur fondamentale ed indispensabile allo svolgimento dell'attivita' giurisdizionale; osservato che la stessa Corte costituzionale, esaminando il dettato dell'articolo in oggetto, ha ritenuto (con sentenza n. 178 del 22-29 aprile 1991) non fondata la questione, in quanto in quel caso ravvisava la sussistenza per il giudice di un potere di controllo che, nel caso in esame, difetta totalmente. Si osserva, in conclusione, come si verta, nel caso di specie, in ipotesi in cui diritti costituzionalmente garantiti potrebbero risultare in insuperabile contrasto tra di loro; cio' rende vieppiu' non manifestamente infondata la questione e necessario il ricorso al giudizio della Corte costituzionale; ritenuto che il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione proposta.