IL TRIBUNALE Sentito il difensore di Bifulco Alfonso il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento consistente nella sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi; Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 468, comma quinto c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna soluzione per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3, 10 della Carta costituzionale; O S S E R V A Bifulco Alfonso e' stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 21 gennaio 1995 del presidente, per rispondere delle contravvenzioni di cui agli artt. 3, secondo comma, 1, quarto comma; 1, secondo comma, e quarto comma del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429 convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516; accertato in Sassari 16 settembre 1987.