IL TRIBUNALE
    Sentito il difensore di Bifulco Alfonso il quale ha chiesto che il
 processo  venga  sospeso  e  rinviato,  essendo  egli   assolutamente
 impedito  a comparire per legittimo impedimento consistente nella sua
 adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a  carico  di
 imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;
    Sentito  il  pubblico  ministero,  il  quale, premesso di ritenere
 legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire,  ha
 eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 468, comma quinto
 c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna soluzione per l'ipotesi
 in  cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e cio'
 in  contrasto  col  dettato  degli  artt.  2,  3,  10   della   Carta
 costituzionale;
                             O S S E R V A
    Bifulco  Alfonso  e'  stato  tratto  all'odierno  dibattimento con
 decreto  21  gennaio  1995  del  presidente,  per  rispondere   delle
 contravvenzioni  di cui agli artt. 3, secondo comma, 1, quarto comma;
 1, secondo comma, e quarto comma del d.-l. 10  luglio  1982,  n.  429
 convertito  in  legge  7 agosto 1982 n.  516; accertato in Sassari 16
 settembre 1987.