IL TRIBUNALE Sentito il difensore di Ottonello Monica e Ottonello Marcello il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento consistente nella sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi; Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, comma quinto c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna soluzione per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3, 10 della Carta costituzionale; O S S E R V A Ottonello Monica e Ottonello Marcello sono stati tratti all'odierno dibattimento con decreto 21 gennaio 1995 del presidente per rispondere delle contravvenzioni di cui agli artt. 1, sesto, secondo comma n. 1 e 2, sesto comma; 2, secondo comma del d.-l. 10 luglio 1982 convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, e del delitto ex art. 4 medesima. Porto Torres, 5 settembre 1987.