IL TRIBUNALE
    Sentito  il  difensore di Ottonello Monica e Ottonello Marcello il
 quale ha chiesto che il processo venga sospeso  e  rinviato,  essendo
 egli  assolutamente  impedito  a  comparire per legittimo impedimento
 consistente nella sua adesione  alla  astensione  dalle  udienze  nei
 procedimenti  a  carico  di  imputati  non detenuti, proclamata dagli
 Organismi nazionali forensi;
    Sentito il pubblico ministero,  il  quale,  premesso  di  ritenere
 legittimo  l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha
 eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, comma quinto
 c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna soluzione per l'ipotesi
 in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e  cio'
 in   contrasto   col  dettato  degli  artt.  2,  3,  10  della  Carta
 costituzionale;
                             O S S E R V A
    Ottonello  Monica  e  Ottonello   Marcello   sono   stati   tratti
 all'odierno  dibattimento  con decreto 21 gennaio 1995 del presidente
 per rispondere delle contravvenzioni di  cui  agli  artt.  1,  sesto,
 secondo  comma  n.  1 e 2, sesto comma; 2, secondo comma del d.-l. 10
 luglio  1982 convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, e del delitto
 ex art. 4 medesima. Porto Torres, 5 settembre 1987.