IL TRIBUNALE Sentito il difensore di: 1) Piretta Giovanni Tommaso, 2) Poddighe Costantino, 3) Giorico Angelo, 4) Demontis Pasqualino, 5) Fiore Gianfranco, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente della sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi; Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, comma quinto c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3, 10 della Carta costituzionale; O S S E R V A Piretta Giovanni Tommaso, Poddighe Costantino, Giorico Angelo, Demontis Pasqualino e Fiore Gianfranco sono stati tratti all'odierno dibattimento con decreto del presidente in data 24 novembre 1993 per rispondere: il primo e il secondo: del delitto di cui agli artt. 110 e 81 cpv., 61 n. 7, 317 c.p., in Sassari il 24 aprile 1985; del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 317 c.p., in Sassari fino al 4 settembre 1987; il terzo: del delitto di cui agli artt. 81 e 378 c.p. in Sassari il 22 e 28 dicembre 1987; il secondo: del delitto di cui agli artt. 81 e 346 c.p. in Sassari fino al 2 gennaio 1988; il quarto: del delitto di cui agli artt. 81 e 378 c.p. in Sassari il 12 aprile 1989; il quinto: del delitto di cui agli artt. 81 e 378 c.p. in Sassari il 14 aprile 1989; il quarto e il quinto: del delitto di cui agli artt. 110 e 648 c.p. in Sassari nell'ottobre 1983.