IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA Roviera Marino, nato il 22 gennaio 1956 a Rivarolo Canavese, in espiazione di pena presso la Casa di Alessandria, ha presentato istanza intesa ad ottenere un permesso premio allo scopo di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro. L'istanza e' inammissibile. L'art. 58-quater dell'ordinamento penitenziario stabilisce al secondo comma che "La diposizione del primo comma si applica anche al condannato nei cui confronti e' stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, undicesimo comma, dell'art. 47-ter, sesto comma o dell'art. 51, comma primo". Il primo comma della suddetta norma statuisce che "L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'art. 47, la detenzione domiciliare e la semiliberta' non possono essere concessi al condannato per uno dei delitti previsti nel primo comma dell'art. 4- bis ..". Nell'art. 4 del d.-l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, si legge altresi' che "Le disposizioni di cui all'art. 58-quater, secondo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354, si applicano ai condannati nei confronti dei quali il provvedimento di revoca e' stato adottato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto". Dalle norme di cui sopra si evince percio' che non possono essere concessi permessi premio ai detenuti che abbiano avuto revoche di misure alternative alla detenzione per un certo periodo di tempo, avendo commesso delitti "ostativi" (presi cioe' nel primo comma dell'art. 4-bis o.p.), anche prima del 1991. La durata di tale divieto e' fissata dall'art. 58-quater, terzo comma "per un periodo di tre anni dal momento in cui e' ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o e' stato emesso il provvedimento di revoca indicati nel secondo comma". Nel caso di specie al detenuto che e' ristretto per il reato di rapina aggravata, commessa prima del 1991, (reato compreso nel primo comma dell'art. 4-bis o.p.) e' stata revocata la semiliberta', perche' non si era dimostrato idoneo al trattamento (art. 51, primo comma, o.p.), con ordinanza in data 25 ottobre 1994 del tribunale di sorveglianza di Torino, in quanto sussistevano a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine alla commissione di altre rapine. Il Roviera ha prodotto copia della sentenza 16 maggio 1995 del tribunale di Milano, che lo ha assolto dai reati, a cagione dei quali gli era stata revocata la semiliberta'. Questo magistrato, ritiene che comunque l'istanza resti inammissibile, anche alla luce di quanto stabilito dalla Cassazione, con sentenza 9 marzo 1994. Nel caso in esame alla suprema Corte il presidente del tribunale di sorveglianza di Roma con decreto 30 giugno8 luglio 1993 "dichiarava inammissibile l'istanza di Curti Mario tendente ad ottenere la riammissione al regime di semiliberta' rilevando che nei confronti del predetto era stata disposta con ordinanza 27 ottobre 1992 la revoca del beneficio penitenziario della semiliberta', talche' il divieto per un periodo di tre anni della concessione del beneficio (art. 58-quater, terzo comma, o.p.). Avverso tale decreto, con atto 21 luglio 1993, ricorreva per cassazione l'avv. Pietro Carotti, difensore del Curti, denunziando che la revoca della semiliberta' era stata illegittimamente disposta per un fatto per il quale il giudice per le indagini preliminari della pretura circondariale di Roma aveva disposto l'archiviazione in data 18 marzo 1993". La cassazione rigettava tuttavia il ricorso evidenziando che "il decreto pretorio sulla denunzia per il reato di evasione non rimuove gli effetti dell'ordinanza di revoca della semiliberta', divenuto esecutivo nella specie per la mancata impugnazione da parte del Curti", cosicche' non poteva contestarsi in quella sede la legittimita' della revoca e l'effetto preclusivo che ne deriva in forza dell'art. 58-quater o.p. La sentenza sopracitata appare come precedente utilizzabile anche nel caso all'esame di questo magistrato. Anche nella presente fattispecie infatti: la revoca della semiliberta' e' stata disposta sulla base di un procedimento penale, conclusosi successivamente con una pronuncia favorevole al reo; la revoca appare legittimamente disposta da parte del tribunale di sorveglianza di Torino, perche' i gravi indizi di colpevolezza erano stati confermati dal tribunale della liberta' di Milano e la magistratura di sorveglianza non puo' certamente entrare nel merito di un procedimento, andando di diverso avviso rispetto all'autorita' procedente. Il prevenuto non aveva proposto ricorso per Cassazione contro il provvedimento di revoca. La decisione sulla revoca non appare rimuovibile in alcun modo (ne' comunque vi e' stata ancora decisione in merito da parte del tribunale di sorveglianza di Torino). Pertanto l'effetto preclusivo, evidenziato dai supremi giudici, che si verifica per il giudicato formatosi sulla revoca ex art. 58-quater, secondo comma o.p., si e' realizzato anche nei confronti del Roviera, a cui non possono essere concessi permessi premiali per anni tre dalla data del provvedimento di revoca della misura alternativa da parte del tribunale di sorveglianza. Piu' precisamente il reo non potra' ottenere permessi-premio fino al 25 ottobre 1997, per cui tutte le istanze che perverranno fino a tale data, compresa quella odierna, dovranno essere dichiarate inammissibili. Questo magistrato dubita tuttavia della conformita' dell'art. 58-quater o.p. come sopra interpretato alle norme di cui all'art. 3 e 27 Cost. La rigidita' del meccanismo di revoca e l'impossibilita' di una sua rimozione, provocano un risultato processuale ingiusto per il reo, che si trova ristretto per la mancata impugnazione di un provvedimento praticamente inimpugnabile nel 1994 (non potendo il tribunale di sorveglianza sindacare la decisione del tribunale della liberta'), ed oggi pero' venuto meno in suo favore. Un intervento integrativo della Corte costituzionale, che impedisse l'operativita' del meccanismo di cui sopra nel caso di soggetti assolti successivamente per insussistenza del fatto o perche' essi non lo hanno commesso, eviterebbe sicuramente un risultato iniquo, garantendo un esame nel merito dell'istanza e l'attuazione del precetto costituzionale, relativo alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.). Il suddetto intervento non consentirebbe altresi' la violazione del principio di uguaglianza (art. 30 Cost.) che l'art. 58-quater provoca invece nel momento in cui equipara la revoca di misure alternative nei confronti di soggetti poi assolti, solo per il fatto che non e' stato proposto gravame, alla revoca nei confronti di soggetti, successivamente condannati con sentenza definitiva per comportamenti illeciti tenuti nel corso della misura in esecuzione. Lo scrivente pertanto, debita della legittimita' costituzionale dell'art. 58-quater o.p. in relazione alle norme parametro sopraindicate, nella parte in cui non dispone che l'effetto preclusivo di cui al primo e secondo comma della suddetta norma non opera nei casi in cui, dispostosi la revoca di una misura alternativa per sussistenza di indizi di colpevolezza a carico del condannato, in relazione a procedimento penale pendente, intervenga sentenza di assoluzione perche' il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto. La questione appare altresi' rilevante ai fini della decisione sull'istanza del Roviera, che in difetto della pronuncia additiva sopra prospettata dovrebbe attendere il 1997 prima di un'esame nel merito delle proprie richieste di permesso premiale. Sull'ammissibilita' di una declaratoria di illegittimita' costituzionale nel corso di un procedimento di concessione e diniego di permesso premio, questo magistrato si limita a richiamare la recentissima pronuncia della Corte costituzionale n. 227 del 26 giugno 1995, in cui, seppur in via incidentale si afferma con ampia motivazione che i procedimenti di concessione o diniego dei permessi premio hanno natura giurisdizionale, con conseguente legittimazione dei magistrati di sorveglianza a sollevare questione di incostituzionalita' delle norme applicande.