IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa n. 7/94 tra impresa "N.T. - Nizzoli Trasporti" contro America Marcello. Rilevato che nella presente controversia e' a discutersi del diritto del lavoratore ad esigere il risarcimento del danno anziche' la reintegrazione nel posto di lavoro disposta dal datore di lavoro di impresa minore ai sensi dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come novellato dall'art. 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108; Rilevato che con l'espressione "impresa minore" ci si riferisce a quella impresa che - per i suoi dati dimensionali - non giunge alla tutela concessa dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, ex artt. 18, primo comma, e 35 della citata legge; Rilevato che pertanto in prosieguo l'impresa di cui alla legge n. 300/1970 sara' a definirsi "impresa maggiore"; Rilevato che il pretore della pretura circondariale di Busto Arsizio - sezione distaccata di Gallarate - il 12 marzo 1993 con sentenza n. 304 - dichiarata l'esistenza di rapporto di lavoro subordinato tra le parti in epigrafe indicate - ordinava all'impresa minore di reintegrare l'America nel posto di lavoro entro tre giorni od in mancanza di risarcire il danno quantificandolo in L. 9.901.500, oltre accessori; Rilevato che tale statuizione era emessa in applicazione del citato art. 8 della legge n. 604/1966; Rilevato che l'impresa nella stessa giornata del 12 marzo 1993 invitava - con telegramma e con lettera raccomandata - l'America a presentarsi al lavoro per il giorno 15 marzo 1993; Rilevato che l'America non si presentava e proponeva precetto contro l'impresa per il pagamento del risarcimento del danno suddetto; Rilevato che nella presente controversia e' a discutersi del diritto del lavoratore a rifiutare, ex art. 8 della legge n. 604/1966, la reintegrazione optando per il risarcimento; Rilevato che tale diritto del lavoratore e' pacifico per quello di impresa maggiore in quanto l'art. 18, quinto comma, della legge n. 300/1970 prevede che il lavoratore abbia facolta' di scegliere fra la reintegrazione od il risarcimento ed, in ogni caso, il lavoratore ha diritto all'ulteriore risarcimento di cui all'art. 18, quarto comma, della legge n. 300/1970; Rilevato che invece al lavoratore di impresa minore non solo non e' attribuito il diritto a pretendere il doppio risarcimento ma il diritto o facolta' di riassumere o risarcire il danno appare essere concesso al datore di lavoro; Rilevato infatti che l'art. 8 della legge n. 604/1966 prevede che il datore di lavoro e' tenuto a riassumere il lavoratore od in mancanza a risarcirgli il danno; Rilevato che pertanto dal dettato normativo si evince che mentre nell'art. 18 della legge n. 300/1970 per le imprese maggiori e' previsto che la facolta' di scelta del risarcimento - in sostituzione della reintegrazione (rimane fermo il diritto del lavoratore al risarcimento di cui all'art. 18, quarto comma, della legge n. 300/1970) - compete al creditore/lavoratore invece nell'art. 8 della legge n. 604/1966 - per le imprese minori - la facolta' di scelta compete al debitore/datore di lavoro, (come gia' ritenuto da Cass. 3 gennaio 1986, n. 33); Rilevato che pertanto le fattispecie vanno rispettivamente indicate come obbligazione alternativa con facolta' di scelta a favore del creditore/lavoratore nella legge n. 300/1970 e obbligazione facoltativa da parte del debitore/datore di lavoro nella legge n. 604/1z966; Rilevato che, alla stregua di tale principio, il lavoratore di impresa minore che non si presenti in impresa dopo l'esercizio della scelta da parte del datore di lavoro di riassumere avrebbe perso il diritto al risarcimento, ex art. 1286 secondo comma, del c.c.; Rilevato che in tal modo al dipendente di impresa minore non solo viene attribuito un trattamento diverso e sfavorevole rispetto al dipendente di impresa maggiore ma per di piu' non e' assicurata alcuna tutela concreta dei suoi diritti; Ritenuto infatti che la diversita' di trattamento non ha alcun logico fondamento in quanto il lavoratore meno tutelato di impresa minore ha un trattamento piu' sfavorevole rispetto al lavoratorte piu' tutelato di impresa maggiore; Rilevato che il lavoratore di impresa maggiore e' maggiormente tutelato anche perche' - come detto - ha diritto al doppio risarcimento a sua scelta; Rilevato che inoltre la maggiore tutela dianzi detta si ricava essenzialmente dall'applicazione nei confronti dell'impresa maggiore del disposto della legge n. 300/1970 non applicabile per buona parte all'impresa minore; Ritenuto che in base a tale previsione non si consente concreta tutela all'esercizio dell'azione per la tutela del diritto di lavoratore di impresa minore in quanto, essendo fatto notorio, ex art. 115 del c.p.c., per la decisione giudiziaria in materia di licenziamento e' necessario il decorso di almeno un anno fino alla sentenza esecutiva di primo grado; Rilevato che per un anno almeno il lavoratore non dovrebbe lavorare al fine di impedire che, all'esito della causa, non potendo piu' essere reintegrato, essendosi occupato presso altra impresa e non potendo inviare un preavviso di tre giorni (termine per l'esercizio dell'azione da parte del datore di lavoro ex art. 8 della legge n. 604/1966), perda il diritto al risarcimento; Rilevato che pertanto la previsione del diritto di scelta a favore del debitore/ datore di lavoro di cui all'art. 8 della legge n. 604/1966 appare costituire violazione dell'art. 3 della Costituzione in rapporto al lavoratore di impresa maggiore - per i motivi sopra detti - ed in violazione dell'art. 24 della Costituzione non essendo in concreto concessa tutela al lavoratore di impresa minore; Ritenuto che la questione e' rilevante nella presente controversia in quanto dalla decisione della medesima dipende l'esito del presente giudizio di appello alla sentenza del pretore di Busto Arsizio - sezione distaccata di Gallarate - il quale il 15 settembre 1993 con sentenza n. 304 ebbe a rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta dall'impresa in epigrafe indicata;