IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza all'udienza del 27 giugno 1995; Vista la richiesta di declaratoria di estinzione del reato per compiuta prescrizione avanzata dalla difesa di Tita Paolo in ordine all'imputazione di cui al capo 3) del proc. n. 337/88 r.g.; Visto il parere contrario espresso dal p.m.; Rilevato che ai sensi dell'art. 2, terzo comma, d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, il termine massimo di prescrizione per il reato contestato all'imputato al suddetto capo 3) non risulta ancora scaduto, calcolando la sospensione del procedimento a decorrere dall'entrata in vigore del citato decreto (23 gennaio 1992) fino alla data (8 settembre 1994) nella quale l'ufficio distrettuale ii.dd. di Torino ha comunicato al tribunale la risposta prevista dal suddetto art. 2, terzo comma, d.P.R. n. 23/1992; Rilevato che la documentazione relativa al condono presentato dall'imputato fu prodotta all'udienza del 30 settembre 1992 e che questo tribunale interpello' a riguardo l'ufficio ii.dd. in data 12 ottobre 1992, ottenendo da quest'ultimo ufficio la risposta soltanto in data 8 settembre 1994, e cioe' dopo che era stato inoltrato espresso sollecito con richiesta del 23 agosto 1994; Rilevato che nel caso di specie non sembra essere stato rispettato il disposto di cui al citato art. 2, terzo comma, d.P.R. n. 23/1992, il quale esige che la risposta dell'ufficio fiscale intervenga "evitando ogni ritardo"; Rilevato che la disciplina come sopra dettata da tale norma in materia di sospensione dei termini di prescrizione, per la sua genericita' ed indeterminatezza, urta contro il principio di ragionevolezza previsto dall'art. 3 della Costituzione, in quanto non fornisce al giudice di merito alcun parametro concreto per individuare con precisione il momento temporale a partire dal quale si debba calcolare la ripresa dei termini prescrizionali nel caso di inerzia degli uffici fiscali nell'ottemperare alla richiesta dell'ufficio giudiziario procedente; Rilevato che tale indeterminatezza si risolve in una ingiustificata disparita' di trattamento, poiche' l'effetto favorevole della declaratoria di estinzione del reato viene in tal modo a dipendere da un evento incerto nel "quando" e diverso da imputato a imputato;