IL TRIBUNALE Sentito il difensore di Liuzzi Livio e Maninchedda Andrea, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi; Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale; O S S E R V A Liuzzi Livio e Maninchedda Andrea, sono stati tratti all'odierno dibattimento con decreto 7 luglio 1994 del g.i.p. presso questo tribunale per rispondere del delitto di cui all'art. 57 e 595 del c.p., 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. In Sassari il 15 gennaio 1993.