IL TRIBUNALE
    Sentito il difensore di Liuzzi  Livio  e  Maninchedda  Andrea,  il
 quale  ha  chiesto  che il processo venga sospeso e rinviato, essendo
 egli assolutamente impedito a  comparire  per  legittimo  impedimento
 discendente  dalla  sua  adesione  alla  astensione dalle udienze nei
 procedimenti a carico di  imputati  non  detenuti,  proclamata  dagli
 Organismi nazionali forensi;
    Sentito  il  pubblico  ministero,  il  quale, premesso di ritenere
 legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire,  ha
 eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma
 del  c.p.p.,  nella  parte  in  cui non prevede alcuna disciplina per
 l'ipotesi  in  cui  il   procedimento   rimanga   sospeso   a   tempo
 indeterminato,  e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10
 della Carta costituzionale;
                             O S S E R V A
    Liuzzi Livio e Maninchedda Andrea, sono stati  tratti  all'odierno
 dibattimento  con  decreto  7  luglio  1994  del g.i.p. presso questo
 tribunale per rispondere del delitto di cui all'art.  57  e  595  del
 c.p., 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. In Sassari il 15 gennaio
 1993.