IL TRIBUNALE
    Sentito il difensore di Saba Antonio Luigi  e  Sarobba  Luigi,  il
 quale  ha  chiesto  che il processo venga sospeso e rinviato, essendo
 egli assolutamente impedito a  comparire  per  legittimo  impedimento
 discendente  dalla  sua  adesione  alla  astensione dalle udienze nei
 procedimenti a carico di  imputati  non  detenuti,  proclamata  dagli
 Organismi nazionali forensi;
    Sentito  il  pubblico  ministero,  il  quale, premesso di ritenere
 legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire,  ha
 eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma
 del  c.p.p.,  nella  parte  in  cui non prevede alcuna disciplina per
 l'ipotesi  in  cui  il   procedimento   rimanga   sospeso   a   tempo
 indeterminato,  e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10
 della Carta costituzionale;
                             O S S E R V A
    Saba Antonio Luigi e Sarobba Luigi, sono stati tratti  all'odierno
 dibattimento  con  decreto 23 giugno 1994 del g.i.p. presso tribunale
 sede, per rispondere, entrambi: del reato di cui agli artt. 56, 110 a
 629 del c.p. In Ozieri fino al 1 febbraio 1993; il Saba: del reato di
 cui agli artt. 81 e 485 del c.p. In Sassari il 17 luglio 1992.