IL TRIBUNALE Sentito il difensore di Saba Antonio Luigi e Sarobba Luigi, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi; Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale; O S S E R V A Saba Antonio Luigi e Sarobba Luigi, sono stati tratti all'odierno dibattimento con decreto 23 giugno 1994 del g.i.p. presso tribunale sede, per rispondere, entrambi: del reato di cui agli artt. 56, 110 a 629 del c.p. In Ozieri fino al 1 febbraio 1993; il Saba: del reato di cui agli artt. 81 e 485 del c.p. In Sassari il 17 luglio 1992.