IL TRIBUNALE Sentito il difensore di Ottonello Monica, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento consistente nella sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi; Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna soluzione per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale; O S S E R V A Ottonello Monica e' stata tratta all'odierno dibattimento con decreto 9 febbraio 1995 del g.i.p. presso questo tribunale per rispondere del delitto di cui all'art. 2, secondo comma della legge n. 516/1982 commesso nel 1985 e accertato nel 1990.