IL TRIBUNALE Sentito il difensore di Massarella Lidia M.G., il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi; Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale; O S S E R V A Massarella Lidia M.G., e' stata tratta all'odierno dibattimento con decreto del g.i.p. presso questo tribunale in data 3 marzo 1995, per rispondere del delitto di cui agli art. 323 e 61, n. 10-11, del c.p. In Sassari dal 20 maggio 1993 al 3 giugno 1993.