IL TRIBUNALE Sentito il difensore di Cocco Antonio e Porcu Francesco, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi; Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale; O S S E R V A Cocco Antonio e Porcu Francesco, sono stati tratti all'odierno dibattimento con decreto del 9 marzo 1992 del g.i.p. presso questo tribunale, per rispondere dei delitti di cui agli art. 110 e 61, n. 7, e 423 del c.p. In agro di Oschirri il 7 settembre 1991.