IL TRIBUNALE Sentito il difensore di Demontis Pietro, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi; Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale; O S S E R V A Demontis Pietro, e' stato tratto all'odierno dibattimento con decreto 15 aprile 1993 del g.i.p. presso questo tribunale per rispondere del delitto di cui agli artt. 56 e 519 p.p. del c.p.; del delitto di cui agli artt. 523 p.p. del c.p.; del delitto di cui agli artt. 61, n. 2, 81 c.p.v. del c.p., 10, 12 e 14 della legge n. 497/1974. Reati commessi in Sassari la notte del 5 febbraio 1991.