IL TRIBUNALE
    Sentito il difensore di Demontis Pietro, il quale ha  chiesto  che
 il  processo  venga  sospeso  e  rinviato, essendo egli assolutamente
 impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla  sua
 adesione  alla  astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di
 imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;
    Sentito il pubblico ministero,  il  quale,  premesso  di  ritenere
 legittimo  l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha
 eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma
 del c.p.p., nella parte in cui  non  prevede  alcuna  disciplina  per
 l'ipotesi   in   cui   il   procedimento   rimanga  sospeso  a  tempo
 indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e  10
 della Carta costituzionale;
                             O S S E R V A
    Demontis  Pietro,  e'  stato  tratto  all'odierno dibattimento con
 decreto 15  aprile  1993  del  g.i.p.  presso  questo  tribunale  per
 rispondere  del delitto di cui agli artt. 56 e 519 p.p. del c.p.; del
 delitto di cui agli artt. 523 p.p. del c.p.; del delitto di cui  agli
 artt.  61,  n.  2,  81  c.p.v.  del  c.p., 10, 12 e 14 della legge n.
 497/1974.
    Reati commessi in Sassari la notte del 5 febbraio 1991.