IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 11311 del 1993
 proposto  dal  sig.  Lorenzo  Acquarone  rappresentato e difeso dagli
 avv.ti Lorenzo Acquarone, Daniela Anselmi e Roberto De Santis, presso
 il cui studio ha eletto domicilio in Roma, largo Toniolo,  6;  contro
 l'Universita'  degli  studi  di  Genova,  in  persona del rettore, la
 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
 pubblica  -  ed i Ministeri dell'Universita' e del tesoro, in persona
 dei Ministri in carica, rappresentati e difesi  dall'avv.  Alessandro
 De  Stefano  dell'Avvocatura generale dello Stato; per l'annullamento
 della nota 20 maggio e 1 luglio 1993, con  le  quali  il  rettore  ha
 collocato il ricorrente in aspettativa senza assegni e lo ha invitato
 a  restituire  la somma di L. 3.087.830, ed in applicazione dell'art.
 71 del d.P.R. 3 febbraio 1993, n. 29;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'Amministrazione
 resistente;
    Viste le memorie depositate dalle parti;
    Vista  l'ordinanza  n. 714 del 1993, con la quale e' stata accolta
 la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, presentata  in
 via incidentale dal ricorrente;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito,  alla pubblica udienza del 22 marzo 1995, il relatore cons.
 Aldo Fera, e i difensori delle parti indicati nel verbale d'udienza;
    Ritenuto e considerato quanto segue:
                               F A T T O
    Il ricorrente e' professore universitario e ricopre  nel  contempo
 la carica di senatore della Repubblica.
    Con  atto notificato in data 14 luglio 1993, egli impugna gli atti
 specificati in rubrica, con i quali il rettore  lo  ha  collocato  in
 aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico parlamentare ed
 ha  disposto il recupero delle somme erogate a titolo stipendiale, in
 applicazione dell'art. 71 del d.P.R. 3 febbraio 1993, n. 29.
    Deduce a sostegno del gravame le seguenti censure:
      1) violazione e falsa applicazione  degli  artt.  71  e  72  del
 d.lgs.  3  febbraio  1993, n. 29 anche in relazione a quanto previsto
 dall'art. 13 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, dagli artt. 6 e segg.
 della legge 9 maggio 1989, n. 168,  nonche'  dell'art.  2,  comma  5,
 della   legge  23  ottobre  1992,  n.  421.  Eccesso  di  potere  per
 travisamento dei fatti ed illogicita' manifesta;
      2) in subordine. Illegittimita' costituzionale degli artt. 71  e
 72  del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, per contrasto con gli artt. 33
 e 36 della Costituzione.
    Conclude chiedendo l'annullamento  dell'atto  impugnato  con  ogni
 ulteriore statuizione di legge.
    Resiste  al ricorso l'Ammministrazione intimata, la quale osserva,
 tra l'altro, che le norme in parola, nell'interpretazione che  ne  ha
 dato l'Universita', sono conformi al principio stabilito dall'art. 2,
 comma  1,  della  legge-delega  n.  421 del 1992, secondo il quale "i
 dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  eletti  al  Parlamento
 nazionale  ..  sono  collocati  in  aspettativa  senza assegni per la
 durata del mandato".
    Nelle more del giudizio e' entrato in vigore l'art. 22, comma  38,
 della  legge  23  dicembre 1994, n. 724, in forza del quale "le norme
 sull'aspettativa per mandato  parlamentare  per  i  dipendenti  delle
 pubbliche  amministrazioni,  di cui all'art. 71 del d.lgs. 3 febbraio
 1993, n. 29, si interpretano  autenticamente  nel  senso  della  loro
 applicabilita'  anche  ai  professori  e  ricercatori  universitari a
 decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto".
    Con memoria dell'8 marzo 1995, il ricorrente ribadisce, alla  luce
 dell'interpretazione   autentica   effettuata  dalla  legge  n.  724,
 l'illegittimita'  costituzionale  delle  norme  in   questione,   per
 contrasto con gli artt, 3, 33, 36 e 77 della Costituzione.
                             D I R I T T O
    Oggetto   dell'impugnativa  proposta  dal  ricorrente,  professore
 unversitario e senatore della Repubblica nella XI  legislatura,  sono
 gli  atti con i quali il rettore lo ha collocato in aspettativa senza
 assegni per tutta la durata del mandato parlamentare, in applicazione
 dell'art. 71 del d.P.R. n. 29 del 1993, e lo ha invitato a restituire
 le somme gia' erogate a titolo stipendiale.