IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 9388 del 1993 proposto dal sig. Learco Saporito rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorenzo Acquarone e Roberto De Santis, presso il cui studio ha eletto domicilio in Roma, largo Toniolo, 6; contro l'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, in persona del rettore, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed il Ministero del tesoro, in persona dei Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro De Stefano dell'Avvocatura generale dello Stato; per l'annullamento della nota 19 febbraio 1993, con la quale il rettore ha invitato il ricorrente ad esercitare l'opzione tra l'indennita' di carica da Senatore della Repubblica e quella di professore universitario, in applicazione dell'art. 71 del d.P.R. 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente; Viste le memorie depositate dalle parti; Vista l'ordinanza n. 617 del 1993, con la quale e' stata accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente; Visti gli atti tutti della causa; Udito, alla pubblica udienza del 22 marzo 1995, il relatore cons. Aldo Fera, e i difensori delle parti indicati nel verbale d'udienza; Ritenuto e considerato quanto segue: F A T T O Il ricorrente e' professore universitario e ricopre nel contempo la carica di senatore della Repubblica. Con atto notificato in data 15 giugno 1993, egli impugna la nota 19 febbraio 1993, con la quale il rettore lo ha collocato in aspettativa per la durata della XI legislatura, nella parte in cui lo prova degli assegni, salva l'opzione per la conservazione del trattamento economico quale docente univeritario in luogo dell'indennita' parlamentare, in applicazione dell'art. 71 del d.P.R. 3 febbraio 1993, n. 29. Deduce a sostegno del gravame le seguenti censure: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 71 e 72 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 anche in relazione a quanto previsto dall'art. 13 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, dagli artt. 6 e segg. della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonche' dell'art. 2, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicita' manifesta; 2) in subordine. Illegittimita' costituzionale degli artt. 71 e 72 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, per contrasto con gli artt. 33 e 36 della Costituzione. Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con ogni ulteriore statuizione di legge. Resiste al ricorso l'Ammministrazione intimata, la quale osserva, tra l'altro, che le norme in parola, nell'interpretazione che ne ha dato l'Universita', sono conformi al principio stabilito dall'art. 2, comma 1, della legge-delega n. 421 del 1992, secondo il quale "i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale .. sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato". Nelle more del giudizio e' entrato in vigore l'art. 22, comma 38, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in forza del quale "le norme sull'aspettativa per mandato parlamentare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 71 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, si interpretano autenticamente nel senso della loro applicabilita' anche ai professori e ricercatori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto". Con memoria dell'8 marzo 1995, il ricorrente ribadisce, alla luce dell'interpretazione autentica effettuata dalla legge n. 724, l'illegittimita' costituzionale delle norme in questione, per contrasto con gli artt, 3, 33, 36 e 77 della Costituzione. D I R I T T O Oggetto dell'impugnativa proposta dal ricorrente, professore unversitario e senatore della Repubblica nella XI legislatura, e' la nota, con la quale il rettore lo ha collocato in aspettativa per mandato parlamentare, nella parte in cui lo priva degli assegni, salva l'opzione per la conservazione del trattamento economico quale docente universitario in luogo dell'indennita' parlamentare, in applicazione dell'art. 71 del d.P.R. n. 29 del 1993.