IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
                             O S S E R V A
    Salvi Sergio Henry e' imputato del reato di cui all'art. 21, primo
 comma, legge n. 319/1976 perche', quale legale  rappresentante  della
 s.r.l.   Viva,   effettuava   lo   scarico   di   reflui  provenienti
 dall'impianto di depurazione in un corpo  idrico  superficiale  senza
 autorizzazione;  detta  norma  ha  subito una sostanziale modifica ad
 opera dell'art. 6 del d.-l.  n.  79/1995  che,  a  parere  di  questo
 giudice,  si  pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto
 il profilo della disparita' di trattamento ingiustificata  in  quanto
 non  fondata  su  presupposti  logici  ed  obiettivi  e  su  esigenze
 concrete.
    In particolare l'art. 6 del  d.-l.  n.  79/1995  ha  depenalizzato
 tutte  le  ipotesi  di  effettuazione  di  scarichi  civili  e  delle
 pubbliche  fognature  serviti  o  meno  da   impianti   pubblici   di
 depurazione  senza autorizzazione, rimanendo cosi' la sanzione penale
 riservata agli scarichi da insediamenti produttivi.
    Se puo'  essere  ritenuto  ragionevole  l'intento  legislativo  di
 sanzionare  solo  amministrativamente  gli  scarichi  provenienti  da
 insediamenti  civili,  potendosi  presumere  che  gli  stessi   siano
 normalmente  caratterizzati  da  un carico inquinante minore rispetto
 agli scarichi degli insediamenti produttivi e quindi meno dannosi per
 l'ambiente, non altrettanto puo' dirsi con riferimento agli  scarichi
 delle  pubbliche  fognature, infatti a queste ultime possono affluire
 anche scarichi provenienti da insediamenti produttivi, per cui non e'
 possibile formulare un  giudizio  preventivo  e  generale  di  minore
 pericolosita'.
    Alla  stregua  della  disciplina  sanzionatoria  introdotta con il
 d.-l. n. 79/1995, dunque, mentre l'esercizio di un singolo scarico da
 insediamento produttivo, anche se munito di depuratore, in assenza di
 autorizzazione ex legge  n.  319/1976  viene  sanzionato  penalmente,
 costituisce invece semplice illecito amministrativo l'esercizio dello
 scarico di una pubblica fognatura alla quale affluisce una pluralita'
 di  scarichi provenienti da insediamenti produttivi, anche in assenza
 di autorizzazione e in presenza quindi  di  un  potenziale  nocumento
 alla situazione ambientale.
    La  nuova  normativa  fonda  la  differenziazione della disciplina
 sanzionatoria non gia', come sarebbe ragionevole, sulla potenzialita'
 inquinante e quindi sulla gravita' del fatto ma, in  ultima  analisi,
 sulla   qualifica  del  soggetto  titolare  dello  scarico  terminale
 (privato  o  ente  pubblico),  dando  corpo  cosi'  al  sospetto   di
 violazione  dell'art.  3 della Costituzione, considerato altresi' che
 la   giurisprudenza   da   tempo   ritiene   preminente,   ai    fini
 dell'individuazione della disciplina normativa applicabile al singolo
 scarico,  la  valutazione  delle caratteristiche effettive e non gia'
 l'accertamento  della  relativa  provenienza  (Cass. s.u. 16 novembre
 1987, Ciardi).
    La violazione dell'art. 3 della Costituzione e' ancora  rilevabile
 dal  raffronto  fra  il  disposto  di cui all'art. 23, primo comma, e
 l'ultimo comma dell'art.  21,  della  legge  n.  319/1976  introdotto
 dall'art. 6, secondo comma, del d.-l. n. 79/1995; se con quest'ultima
 disposizione  e'  stata  infatti depenalizzata la condotta costituita
 dall'effettuazione di scarichi civili o di pubbliche fognature  senza
 aver  richiesto  l'autorizzazione, ne consegue che, mentre chi attivi
 uno  scarico  di  pubblica  fognatura   prima   di   avere   ottenuto
 l'autorizzazione gia' richiesta e' punito con una sanzione penale; la
 condotta, certamente piu' grave, di chi attivi lo scarico senza avere
 neppure  richiesto  l'autorizzazione  costituisce  semplice  illecito
 amministrativo.
    Naturalmente la questione prospettata e' rilevante per i  titolari
 di  scarichi  di  insediamenti  produttivi  diretti  in  corpo idrico
 superficiale  che  si  vedono  gravati  da  un  obbligo,  quello   di
 richiedere   l'autorizzazione,   penalmente   sanzionato   e  la  cui
 inosservanza comporta invece soltanto sanzioni amministrative  per  i
 loro omologhi che effettuino scarichi in pubbliche fognature.
    La  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.-l.
 n. 79/1995 per sospetta violazione dell'art. 3 della Costituzione  e'
 pertanto,  per  i  motivi esposti, non manifestamente infondata ed e'
 altresi' rilevante ai fini del presente giudizio vista la imputazione
 cosi' come sopra specificata.