LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dall'Istituto autonomo case popolari della provincia di Como, in persona dell'ing. Francesco Acquaro, averso S/RIF. su istanza rimborso I.C.I.; Letti gli atti; Sentite le parti; Udito il relatore dott. Guido Sica; RITENUTO IN FATTO Con ricorso ritualmente proposto l'Istituto chiedeva disporsi il rimborso, gia' vanamente richiesto in via amministrativa, dell'I.C.I. versata all'A.F. per il 1993, assumendo di non essere soggetto passivo del tributo, avuto riguardo alla sua natura di ente pubblico ed alle funzioni esercitate; in via subordinata, deduceva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, lett. a), nn. 1, 2, 3, 6 e 7 della legge n. 421/1992 e degli artt. 1 e 7 del D.Lgs. n. 504/1992 per violazione degli artt. 2, 3 e 53 Cost. L'A.F. depositava deduzioni e chiedeva respingersi la domanda. All'udienza di discussione, sentite le parti, la Commissione si riservava di decidere. Contrariamente a quanto assume, l'Istituto rientra tra i soggetti passivi dell'I.C.I. essendo proprietario di immobili; e' da ritenere tuttavia fondata la questione di legittimita' sollevata, nei limiti che vengono di seguito precisati. L'incidenza del tributo assorbe - secondo le indagini espletate - il 34% dell'importo complessivo dei canoni e supera comunque la quota normativamente destinata a coprire le spese generali, di amministrazione e per tasse ed imposte; per poter provvedere al pagamento dell'imposta e' stato necessario utilizzare per l'esercizio 1993 somme iscritte in bilancio per altri fini (v. note n. 146/S del 22 luglio 1993 e n. 9044/A del 14 ottobre 1993 del Ministero dei LL.PP.). Non e' possibile, d'altra parte, promuovere un aumento delle entrate, giacche' la misura del canone di locazione, finalizzata al soddisfacimento di esigenze di solidarieta' nei confronti dei soggetti piu' deboli, e' rigidamente predeterminata; di conseguenza, il prelievo del tributo e' tale da impedire, o comunque gravemente pregiudicare, l'ulteriore esercizio dei compiti istituzionali dell'Ente. La peculiarita' delle funzioni espletate era stata tenuta presente in passato dal legislatore nella disciplina dell'I.S.I. (art. 7) e dell'I.N.V.I.M. (art. 25, secondo comma, lett. b) d.P.R. n. 643/1972, art. 26 legge n. 141/1983); nella non disposta esenzione dell'I.C.I. o, quanto meno, nella mancata previsione di una diversa misura del tributo, e' quindi da ravvisare la violazione di molteplici disposizioni costituzionali: dell'art. 53, perche' non trovano alcuna considerazione ne' gli scopi sociali perseguiti, ne' i numerosi vincoli che influiscono nell'azione dell'Istituto, rendendo rigida l'entita' delle entrate; degli artt. 2 e 3, perche' ignorando le specifiche finalita' solidaristiche perseguite dall'istituto, non e' previsto per l'I.C.I. un trattamento esentivo (art. 7) o quantomeno differenziato (art. 6). La questione di legittimita' non appare, pertanto, manifestamente infondata. La questione di legittimita', rilevante ai fini della decisione della proposta azione di rimborso, non e', pertanto, manifestamente infondata.