IL GIUDICE DI PACE
PREMETTE IN FATTO QUANTO SEGUE
Con ricorso depositato in cancelleria il 18 luglio 1995, la S.r.l.
Commercio Dolciario Cedial, avente sede in Melito di Napoli, chiedeva
al giudice di pace di Napoli di ingiungere a Sarnataro Andrea,
domicliato in Acerra alla via Firenze n. 3, la somma di L. 745.000,
oltre interessi e spese, a titolo di pagamento del residuale prezzo
dovuto per la fornitura di merci, di cui alla fattura-bolla di
consegna n. 5709 del 16 febbraio 1995.
Tutto cio' premesso in fatto,
OSSERVA IN DIRITTO
L'art. 637 c.p.c. al primo comma prevede che e' facultato ad
emettere l'ingiunzione di pagamento, di cui all'art. 633 c.p.c. e
seguenti, il giudice all'uopo competente secondo le norme previste
per la domanda proposta in via ordinaria (artt. 7 ss., 14 e 18 ss.
c.p.c.).
Nella fattispecie, di cui al presente procedimento monitorio, la
competenza ad emettere il decreto ingiuntivo non spetta in alcun modo
al giudice di pace di Napoli, che e' stato adito dalla societa'
ricorrente.
Infatti, a norma dell'art. 18 c.p.c. il foro del convenuto e'
quello del giudice di pace di Acerra. Inoltre, a norma dell'art. 20
c.p.c., e' competente il giudice di pace di Marano o al massimo
quello di Acerra, dato che l'obbligazione dedotta in giudizio
(pagamento del prezzo), ai sensi del terzo comma dell'art. 1182
codice civile, deve essere eseguita in Melito (domicilio del
creditore) ed il luogo dove essa e' sorta o e' Melito (competenza del
giudice di pace di Marano) o e' Acerra (competenza del giudice di
pace di Acerra), ma sicuramente nella specie non e' individuabile la
competenza del giudice di pace di Napoli.
Ne consegue che quest'ultimo, adito erroneamente, dovrebbe di
ufficio rilevare la propria incompetenza per territorio e rigettare
il ricorso. Cio', pero', non e' possibile perche' il rinvio dell'art.
637 c.p.c. alle norme sulla competenza, previste per il giudizio
ordinario, rende operante nella fattispecie il disposto dell'art. 38
c.p.c. che sancisce la non rilevabilita' di ufficio dell'incompetenza
per territorio.
In tal modo il giudice di pace di Napoli dovrebbe emettere un
provvedimento che la legge non attribuisce alla sua competenza.
E' pur vero che l'ingiunto puo' proporre opposizoine e sollevare
l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito, ma e'
altrettanto vero che spesso cio' non avviene specialmente per le
procedure di minore entita'.
Nel campo delle forniture di merci da una citta' ad un'altra e'
incorsa l'abitudine delle imprese creditrici di chiedere ingiunzione
di pagamento del prezzo dovuto ad un giudice incompetente per
territorio ed a loro piu' vicino, fidando in tal modo che la maggior
parte dei debitori ingiunti, per le difficolta' di proporre
opposizione in luogo per loro lontano ed anche inconsiderazione della
modestia delle somme richieste, rinunziano ad opporsi.
Con questo semplice espediente vengono evitate moltissime
opposizioni e sono acquisiti ingiustamente titoli esecutivi
definitivi con provvedimenti emessi da giudici incompetenti.
Viene, quindi, violato il principio stesso su cui si fonda l'art.
637 c.p.c. che ha inteso evitare ogni possibile arbitrio della parte
istante determinando d'imperio il giudice precostituito ad emettere
il decreto ingiuntivo. Ed e' evidente che nella specie, mancando al
giudice adito il potere di rilevare di ufficio la propria
incompetenza per territorio, viene concesso al creditore istante il
potere di realizzare un inammissibile arbitrio nella scelta del
giudice competente non secondo criteri di giustizia, bensi' secondo
la propria convenienza personale ed in vista di particolari
controversie.
La procedura viene, quindi, sottratta al giudice precostituito per
legge senza possibilita' alcuna di impedire una simile evidente
violazione del principio contenuto nel primo comma dell'art. 25 della
Costituzione e cioe' che "nessuno puo' essere distolto dal giudice
naturale precostituito".
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale il
principio del giudice naturale precostituito per legge, sancito dal
citato art. 25, primo comma, della Costituzione, tutela
essenzialmente l'esigenza che la competenza degli organi giudiziari,
al fine della garanzia rigorosa della loro imparzialita', venga
sottratta ad ogni possibile arbitrio mediante la precostituzione per
legge del giudice in base a criteri generali, fissati in anticipo e
non in vista delle singole controversie (sentenza n. 77 del 1977; n.
127 del 1979; ordinanza n. 521 del 1991; ordinanza n. 161 del 1992 ed
altre).
E la Corte con la sentenza n. 110 del 7 giugno 1993 ha anche
affermato che l'art. 25 della Costituzione non si riferisce soltanto
al giudice competente per la pronunzia finale e che il fondamento di
garanzia, che lo ispira, permette di comprendere nel suo tenore anche
un provvedimento non definitivo (come e' appunto il decreto
ingiuntivo).
Pertanto, nella fattispecie l'art. 637 c.p.c., allorche' al primo
comma prevede il semplice rinvio alle norme che regolano la
competenza del giudizio ordinario, determina automaticamente
l'applicabilita' del disposto dell'art. 38 c.p.c. e di conseguenza
non permette al giudice, che emette il decreto ingiuntivo, di poter
dichiarare di ufficio la propria incompetenza per territorio e quindi
di rigettare il ricorso.
Per tale motivo il predetto combinato disposto degli artt. 637 e
38 c.p.c., consente al ricorrente di ottenere arbitrariamente e senza
alcun rispetto dei principi generali sulla competenza per territorio,
sanciti dalla legge a tutela della rigorosa imparzialita' del
giudice, un provvedimento giurisdizionale, anche se non definitivo,
che sicuramente e' ingiusto perche' rende piu' difficile l'esercizio,
da parte del debitore, del suo diritto di proporre opposizione.
In tal guisa viene meno la garanzia rigorosa di imparzialita' del
giudice che l'art. 25 della Costituzione vuole tutelare e che le
norme sulla competenza per territorio intendono attuare.
Diversa e' la fattispecie che si realizza nell'ambito del giudizio
ordinario, dato che in esso i termini e le garanzie, previste dalle
norme sul contrddittorio, rendono piu' accettabile il principio della
non rilevabilita' di ufficio dell'incompetenza per territorio, che e'
appunto sancito dall'art. 38, secondo comma, c.p.c.
Nel caso del decreto ingiuntivo, invece, e' evidente l'arbitrio
che viene concesso al ricorrente in danno dell'ingiunto, dato che il
semplice decorso di un brevissimo termine senza che venga proposta
l'opposizione, permette il formarsi di un titolo esecutivo
giudiziario definitivo che e' fondato su un provvedimento emesso in
ispregio alle norme del codice di rito, che individuano il giudice
naturale precostituito.
Pertanto, la sollevata questione di incostituzionalita' e'
ammissibile e nella specie e' anche rilevante, dato che, in virtu'
del combinato disposto degli artt. 637 e 38 c.p.c., il giudice di
pace di Napoli, pur non essendo competente per territorio, dovrebbe
emettere la richiesta ingiunzione di pagamento.