IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Lette  le  richieste del p.m. per l'emissione di decreto penale di
 condanna nei  procedimenti  riuniti  (n.  8658/1994  +  55  ulteriori
 iscrizioni)  nei  confronti  di  responsabili dell'impianto Acquarno,
 complesso fognario munito di depuratore  a  servizio  degli  scarichi
 civili  e  industriali  del comune di S. Croce sull'Arno identificati
 in: Duranti Elsa, Fiaschi Claudio, Ferrari Giorgio, Capaccioli Mauro,
 Gronchi  Attilio,  Borrini  Angelo,  succedutisi  nel   tempo   quali
 presidenti e direttori tecnici del suddetto impianto di depurazione e
 trattamento  di  acque  provenienti  da  insediamenti  sia civili che
 industriali in S. Croce sull'Arno; per i reati di  cui  all'art.  21,
 primo  e  terzo  comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, per avere
 effettuato scarichi della pubblica fognatura centralizzata del comune
 di S. Croce sull'Arno senza aver previamente richiesto la  prescritta
 autorizzazione  ed  aver  superato  i limiti tabellari di legge, come
 accertato con numerosi prelievi fino al 30 maggio 1994.
    Letta la richiesta subordinata del p.m. (per il caso  di  ritenuta
 irrilevanza penale dei fatti contestati) di proposizione di questione
 di  legittimita'  costituzionale delle disposizioni di cui agli artt.
 1, 3  e  6  d.-l.  n.  79/1995,  convertito  in  legge  n.  172/1995,
 modificative degli artt. 14, 15 e 21 legge 10 maggio 1976, n. 319, in
 relazione  agli  artt.  3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui
 escludono dal  regime  generale  sanzionatorio  penale  gli  scarichi
 provenienti  da  pubbliche  fognature  (qualunque sia la natura delle
 acque ammesse alle fognature medesime), con irrazionale equiparazione
 degli scarichi suddetti agli scarichi da insediamenti civili.
    La questione proposta dal pubblico ministero appare rilevante  per
 la   decisione   nel   procedimento  speciale  e  non  manifestamente
 infondata.
    Non  vi  e'  alcun  dubbio  sulla qualifica di scarico di pubblica
 fognatura attribuibile allo scarico  richiamato  nella  richiesta  di
 emissione  decreto  penale  di  condanna  e sull'applicazione al caso
 concreto della nuova disciplina dettata per gli scarichi da  pubblica
 fognatura.
    Una   prima  lettura  del  testo  della  legge  n.  319/1976  come
 risultante dalle modifiche inserite dal d.-l. 17 marzo 1995,  n.  79,
 convertito  con  modificazioni nella legge 17 maggio 1995, n. 172, fa
 ritenere non accoglibile la richiesta di  emissione  di  d.p.  ed  il
 g.i.p.  dovrebbe  quindi  pronunziare  sentenza  a sensi art. 129 del
 c.p.p. Le novita' introdotte dagli artt. 1, 3 e 6  del  decreto-legge
 citato  agli  artt.  14, 15 e 21 della legge n. 319/1976 eliminano la
 sanzione penale per  i  comportamenti  di  apertura  di  scarichi  di
 pubblica fognatura senza richiesta di autorizzazione (art. 21, ultimo
 comma,  nuovo  testo  legge  n.  319)  e di superamento dei limiti di
 accettabilita' degli scarichi stabiliti ex art. 14 legge n. 319/1976,
 colpendo tali comportamenti con  sanzione  amministrativa.  I  limiti
 regionali  eliminano,  a  loro  volta,  la necessita' di rispettare i
 limiti tabellari imposti agli scarichi  non  da  insediamento  civile
 dalla normativa statale.
    Tale  interpretazione,  che  sembra  essere  l'unica correttamente
 praticabile, rende la  normativa  censurabile  sotto  il  profilo  di
 palese violazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione, introducendo
 tale  normativa un irrazionale trattamento di favore per gli scarichi
 provenienti  da  pubblica  fognatura,  con  conseguente  lesione  del
 diritto alla salute protetto dall'art. 32 della Costituzione.
    La  disciplina  appare  irrazionale  sia  nel sottrarre lo scarico
 finale delal fognatura ai limiti tabellari previsti in generale dalla
 legge per gli scarichi di insediamenti produttivi (assimilando sempre
 e  comunque  lo  scarico  ad  uno  scarico  di  insediamento  civile,
 equiparando un carattere dello scarico di natura meramente formale ad
 una  valutazione  sostanziale),  sia  nella  parte sanzionatoria, con
 l'eliminazione della tutela penale  per  il  superamento  dei  limiti
 regionali  e  per  la  mancanza  di  richiesta di autorizzazione allo
 sversamento.
    E'  ragionevole  l'intento  legislativo  di  sanzionare   in   via
 amministrativa   gli   scarichi  da  insediamenti  civili  (portatori
 sicuramente di minori carichi inquinanti) mentre non  e'  ragionevole
 presumere  che  lo  scarico di fognatura pubblica, alla quale possono
 essere allacciati  scarichi  di  ogni  tipo,  sia  di  per  se'  meno
 pericoloso  di  uno  scarico da insediamento produttivo. Quanto sopra
 resta valido anche in presenza dei limiti di cui all'art.  12,  primo
 comma, n. 2, legge n. 319/1976.
    L'ammissione di acque, il cui sversamento avrebbe rilevanza penale
 per  superamento  dei limiti tabellari in caso di scarico diretto, in
 una pubblica fognatura con impianto di depurazione  centralizzato  e'
 soggetta  soltanto  ai  limiti  fissati  dagli enti di gestione della
 fognatura medesima.
    Tali limiti dovrebbero  rendere  possibile  la  depurazione  delle
 acque,  in  modo da consentire il rispetto della disciplina regionale
 per lo scarico finale.  Di  fatto  l'esperienza  di  alcuni  mesi  ha
 dimostrato  come,  per carenza di controlli o per ammissione di acque
 eccedenti le possibilita' di  depurazione,  lo  scarico  della  fogna
 indicata  in  imputazione  supera  costantemente  anche  i  parametri
 regionali gia' piu' favorevoli di quelli previsti dalla legge.
     Con  la depenalizzazione del comportamento dei responsabili della
 pubblica fognatura e' di fatto  sufficiente  la  costituzione  di  un
 consorzio  fognario  con  depuratore  per  rendere  esenti  da  serio
 controllo tutti gli operatori ammessi allo scarico. Rimane,  infatti,
 soggetto  a  controllo  penale  soltanto  il  superamento  dei limiti
 determinati  per  i  singoli  scarichi  ammessi,  dagli  stessi  enti
 gestori.   Tali   limiti   sono  stabiliti  in  modo  sostanzialmente
 discrezionale, almeno fino all'entrata in vigore  di  apposita  legge
 regionale   (art.   2,   secondo   comma,   d.-l.   n.  79/1995)  sul
 pretrattamento delle acque industriali.
    La scelta e'  del  tutto  irrazionale  essendo  ancora  penalmente
 sanzionato  ogni  modestissimo superamento delle tabelle di legge per
 gli scarichi autonomi di insediamenti produttivi. Il  legislatore  ha
 quindi  introdotto  un'esenzione dal controllo penale non in rapporto
 alla (potenziale) pericolosita' degli scarichi ma alla qualifica  del
 soggetto titolare dello scarico terminale.
    Il  g.i.p.  ritiene meritevole di verifica costituzionale le norme
 richiamate,  per  la  loro  contraddittorieta',  eliminabile  con  la
 caducazione  del  regime  differenziato  stabilito  per  le pubbliche
 fognature in quanto tali e senza alcun  riferimento  alla  potenziale
 dannosita'  dello  scarico  (si  vedano  al proposito le disposizioni
 contenute nella direttiva comunitaria n. 271 del 1991).