IL TRIBUNALE
    Sentito il difensore di Pasquarelli Agostino, il quale ha  chiesto
 che  il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente
 impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla  sua
 adesione  alla  astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di
 imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;
    Sentito il pubblico ministero,  il  quale,  premesso  di  ritenere
 legittimo  l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha
 eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma
 del c.p.p., nella parte in cui  non  prevede  alcuna  disciplina  per
 l'ipotesi   in   cui   il   procedimento   rimanga  sospeso  a  tempo
 indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e  10
 della Carta costituzionale;
                             O S S E R V A
    Pasquarelli Agostino, e' stato tratto all'odierno dibattimento con
 decreto 9 marzo 1995 del presidente per rispondere del delitto di cui
 agli artt. 81 cpv., e 314 del c.p.
    In Sassari sino all'11 gennaio 1986.
    Con  missiva  in  data  30  maggio 1995 il presidente della camera
 penale sarda ha informato il  tribunale  che  l'Unione  delle  camere
 penali  italiane  ha  proclamato  l'astensione  degli  avvocati dalle
 udienze a tempo indeterminato.
    La lettura del dettato dell'art. 486, quinto  comma,  del  c.p.p.,
 impone  al  tribunale di accertare preliminarmente se sussista o meno
 un legittimo impedimento, se dallo stesso  discenda  l'impossibilita'
 assoluta  di  comparire (con riferimento all'esercizio della funzione
 defensionale e  non  alla  mera  presenza  fisica)  e  se  lo  stesso
 impedimento sia stato prontamente comunicato.
    Sembra  ai  giudici  che  seri  problemi  non possano porsi ne' in
 ordine alla comunicazione, che e'  stata  tempestivamente  data,  ne'
 alla  legittimita' dell'impedimento, comunque si vogliano definire la
 decisione e la condotta della classe forense, posto  che  la  suprema
 Corte  ha piu' volte sancito tale legittimita' (v. per tutte Cass. I,
 31 luglio 1991). I dubbi che potrebbero nascere  dalla  constatazione
 che  non  ogni  legittimo  impedimento  e'  necessariamente  causa di
 impossibilita' assoluta sembrano ai giudici da risolversi  nel  senso
 indicato  dal  p.m.,  datosi che la soluzione opposta vanificherebbe,
 nel caso di specie, il riferimento al legittimo impedimento.
    Cio' posto, e passando all'esame della questione  di  legittimita'
 costituzionale,   sembra   ai   giudici   che   la   stessa  non  sia
 manifestamente infondata.
    Cio' perche' nei confronti di  Pasquarelli  Agostino  la  funzione
 giurisdizionale  non e' esercitata e la giustizia non e' amministrata
 (artt. 101 e 102 della Costituzione) e cio' a tempo indeterminato.
    Da cio' consegue, inoltre, in modo irresolubile  per  il  giudice,
 datosi  che  la  fattispecie  processuale  venutasi  a  creare non e'
 minimamente  prevista  dalla  disposizione  in  esame,  la  materiale
 impossibilita' di esercizio della funzione giurisdizionale.
    La  norma appare cosi' in contrasto anche con il dettato dell'art.
 24 della Costituzione.
    Ed in vero, osservato che la stessa Carta costituzionale  all'art.
 2  prevede  che  la  Repubblica  riconosce  e  garantisce  i  diritti
 inviolabili dell'uomo, nella specie si rileva che gli stessi non sono
 tutelati.
    In tale prospettiva, tenuto conto del dettato dell'art.  10  della
 Costituzione,  assume rilievo, in questa sede, l'art. 6 della legge 4
 agosto 1955, n. 848, laddove e' sancito che "ogni persona ha  diritto
 che  la  sua causa sia esaminata .. in un tempo ragionevole", diritto
 vanificato da una astensione, a tempo indeterminato,  di  una  parte,
 sia    pur    fondamentale   ed   indispensabile   allo   svolgimento
 dell'attivita' giurisdizionale.
    Si  osserva,  inoltre,  che  la   stessa   Corte   costituzionale,
 esaminando  il  dettato  dell'articolo  in  oggetto, ha ritenuto (con
 sentenza n. 178 del 22-29 aprile 1991) non fondata la  questione,  in
 quanto  in  quel  caso  ravvisava la sussistenza per il giudice di un
 potere di controllo che, nel caso ora in esame, difetta totalmente.
    Si osserva, in conclusione, come si verta, nel caso di specie,  in
 ipotesi   in  cui  diritti  costituzionalmente  garantiti  potrebbero
 risultare in insuperabile conflitto tra di loro.
    Cio'  rende  vieppiu'  non manifestamente infondata la questione e
 necessario il ricorso al giudizio della Corte costituzionale.
    Ritenuto  che  il  presente  giudizio  non  puo'  essere  definito
 indipendentemente dalla risoluzione della questione proposta.