IL TRIBUNALE
    Sentito il difensore di Merli Alvaro Giovanni, il quale ha chiesto
 che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli  assolutamente
 impedito  a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua
 adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a  carico  di
 imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;
    Sentito  il  pubblico  ministero,  il  quale, premesso di ritenere
 legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire,  ha
 eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma
 del  c.p.p.,  nella  parte  in  cui non prevede alcuna disciplina per
 l'ipotesi  in  cui  il   procedimento   rimanga   sospeso   a   tempo
 indeterminato,  e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10
 della Carta costituzionale;
                             O S S E R V A
    Merli Alvaro Giovanni, e' stato  tratto  all'odierno  dibattimento
 con  decreto 10 dicembre 1992 del giudice per le indagini preliminari
 presso questo tribunale, per rispondere del  delitto  p.p.  dall'art.
 216, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 241; del reato di cui agli artt. 81
 cpv.,  del  c.p., 1, primo comma, seconda ipotesi, legge n. 516/1982;
 del reato di cui agli artt. 81 cpv., del c.p., 1, ultimo comma, legge
 n. 516/1982.
    Tutti accertati in Sassari il 28 aprile 1992.