IL TRIBUNALE Sentito il difensore di Ortu Francesco e Sanna Nicola, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi; Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale; O S S E R V A Ortu Francesco e Sanna Nicola, sono stati tratti all'odierno dibattimento con decreto 9 marzo 1995 del presidente, per rispondere del delitto di cui agli artt. 110, 628, secondo e terzo comma, n. 1, ult. ip. del c.p. In Ittiri il 28 settembre 1986.