IL TRIBUNALE
    Sentito il difensore di Serra Giovanni Angelo, il quale ha chiesto
 che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli  assolutamente
 impedito  a comparire per legittimo impedimento consistente nella sua
 adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a  carico  di
 imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;
    Sentito  il  pubblico  ministero,  il  quale, premesso di ritenere
 legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire,  ha
 eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma
 del  c.p.p.,  nella  parte  in  cui  non prevede alcuna soluzione per
 l'ipotesi  in  cui  il   procedimento   rimanga   sospeso   a   tempo
 indeterminato,  e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10
 della Carta costituzionale;
                             O S S E R V A
    Serra Giovanni Angelo, e' stato  tratto  all'odierno  dibattimento
 con  decreto  21  gennaio  1995  del  presidente per rispondere della
 contravvenzione di cui all'art.  1,  primo  comma,  seconda  ipotesi,
 legge 7 agosto 1982, n. 516.
    In Sassari 31 maggio 1986.
    Con  missiva  in  data  30  maggio 1995 il presidente della Camera
 penale sarda ha informato il  tribunale  che  l'Unione  delle  camere
 penali  italiane  ha  proclamato  l'astensione  degli  avvocati dalle
 udienze a tempo indeterminato.
    La lettura del dettato dell'art. 486, quinto  comma,  del  c.p.p.,
 impone  al  tribunale di accertare preliminarmente se sussista o meno
 un legittimo impedimento, se dallo stesso  discenda  l'impossibilita'
 assoluta  di  comparire (con riferimento all'esercizio della funzione
 defensionale e  non  alla  mera  presenza  fisica)  e  se  lo  stesso
 impedimento sia stato prontamente comunicato.
    Sembra  ai  giudici  che  seri  problemi  non possano porsi ne' in
 ordine alla comunicazione, che e'  stata  tempestivamente  data,  ne'
 alla  legittimita'  dell'impedimento,  comunque  si  voglia  definire
 l'atteggiamento della classe forense, posto che la suprema  Corte  ha
 piu' volte sancito tale legittimita' (v. per tutte Cass. I, 31 luglio
 1991).  I  dubbi  che  potrebbero nascere dalla constatazione che non
 ogni legittimo impedimento e' necessariamente causa di impossibilita'
 assoluta sembrano ai giudici da risolversi nel senso inteso dal p.m.,
 datosi che la soluzione opposta renderebbe totalmente vano, nel  caso
 di specie, il riferimento al legittimo impedimento.
    Cio'  posto,  e passando all'esame della questione di legittimita'
 costituzionale,  sembra  ai   giudici   che   la   stessa   non   sia
 manifestamente infondata.
    Cio'  perche'  nei  confronti di Serra Giovanni Angelo la funzione
 giurisdizionale non e' esercitata e la giustizia non e'  amministrata
 (artt. 101 e 102 della Costituzione) e cio' a tempo indeterminato.
    Da  cio'  consegue,  inoltre, in modo irresolubile per il giudice,
 datosi che la  fattispecie  processuale  venutasi  a  creare  non  e'
 minimamente   prevista   dalla   norma   in   esame,   la   materiale
 impossibilita' di esercizio della funzione giurisdizionale.
    Tanto premesso ed osservato che  la  stessa  Carta  costituzionale
 all'art. 2 prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti
 inviolabili dell'uomo, nella specie non tutelati;
      rilevato   che  assume  rilievo,  in  questa  sede,  il  dettato
 dell'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848, laddove e' sancito che
 "ogni persona ha diritto che la sua causa  sia  esaminata  ..  in  un
 tempo  ragionevole",  diritto  vanificato  da una astensione, a tempo
 indeterminato, di una parte, sia pur fondamentale  ed  indispensabile
 allo svolgimento dell'attivita' giurisdizionale;
      osservato  che  la  stessa  Corte  costituzionale  esaminando il
 dettato dell'articolo in oggetto ha ritenuto (con sentenza n. 178 del
 22-29 aprile 1991) non fondata la questione, in quanto in  quel  caso
 ravvisava  la  sussistenza  per  il giudice di un potere di controllo
 che, nel caso in esame, difetta totalmente.
    Si osserva, in conclusione, come si verta, nel caso di specie,  in
 ipotesi   in  cui  diritti  costituzionalmente  garantiti  potrebbero
 risultare in insuperabile conflitto  tra  di  loro;  che  cio'  rende
 vieppiu'  non  manifestamente  infondata la questione e necessario il
 ricorso al giudizio  della  Corte  costituzionale;  ritenuto  che  il
 presente  giudizio  non  puo' essere definito indipendentemente dalla
 risoluzione della questione proposta.