IL TRIBUNALE
    Sentito il difensore di Salaris Cosimo,  Baldinu  Leonardo,  Satta
 Dario,  Casu  Egidio  Mario,  Porcu  Vinicio,  Orsini Camillo, Calvia
 Salvatore, Dettori Antonio, il quale ha chiesto che il processo venga
 sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito  a  comparire
 per   legittimo  impedimento  discendente  dalla  sua  adesione  alla
 astensione dalle udienze nei procedimenti a carico  di  imputati  non
 detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;
    Sentito  il  pubblico  ministero,  il  quale, premesso di ritenere
 legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire,  ha
 eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma
 del  c.p.p.,  nella  parte  in  cui non prevede alcuna disciplina per
 l'ipotesi  in  cui  il   procedimento   rimanga   sospeso   a   tempo
 indeterminato,  e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10
 della Carta costituzionale;
                             O S S E R V A
    Salaris Cosimo, Baldinu Leonardo, Satta Dario, Casu Egidio  Mario,
 Porcu  Vinicio,  Orsini  Camillo,  Calvia Salvatore, Dettori Antonio,
 sono stati tratti all'odierno dibattimento con decreto 7 ottobre 1993
 del giudice per le indagini preliminari presso questo tribunale,  per
 rispondere  il  Salaris:  del  delitto  di cui agli artt. 640 cpv. n.
 1-61, n. 7 del c.p. In Sassari il 15 marzo 1989; del delitto  di  cui
 agli  artt.  81  cpv.  del  c.p.  e 4, primo comma, n. 5 del d.-l. 10
 luglio 1982, n.  429.  In  Sassari  fino  al  14  marzo  1992;  della
 contravvenzione  di  cui  all'art. 1, sesto comma del d.-l. 10 luglio
 1982, n. 429. Accertato in Sassari il 13 marzo 1992.
    Tutti: del delitto di cui agli artt. 110 del c.p., 2621 n.  1  del
 c.c. In Sassari il 28 agosto 1991.
    Con  missiva  in  data  30  maggio 1995 il presidente della Camera
 penale sarda ha informato il  tribunale  che  l'Unione  delle  camere
 penali  italiane  ha  proclamato  l'astensione  degli  avvocati dalle
 udienze a tempo indeterminato.
    La lettura del dettato dell'art. 486, quinto  comma,  del  c.p.p.,
 impone  al  tribunale di accertare preliminarmente se sussista o meno
 un legittimo impedimento, se dallo stesso  discenda  l'impossibilita'
 assoluta  di  comparire (con riferimento all'esercizio della funzione
 defensionale e  non  alla  mera  presenza  fisica)  e  se  lo  stesso
 impedimento sia stato prontamente comunicato.
    Sembra  ai  giudici  che  seri  problemi  non possano porsi ne' in
 ordine alla comunicazione, che e'  stata  tempestivamente  data,  ne'
 alla  legittimita' dell'impedimento, comunque si vogliano definire la
 decisione e la condotta della classe forense, posto  che  la  suprema
 Corte  ha piu' volte sancito tale legittimita' (v. per tutte Cass. I,
 31 luglio 1991). I dubbi che potrebbero nascere  dalla  constatazione
 che  non  ogni  legittimo  impedimento  e'  necessariamente  causa di
 impossibilita' assoluta sembrano ai giudici da risolversi  nel  senso
 indicato  dal  p.m.,  datosi che la soluzione opposta vanificherebbe,
 nel caso di specie, il riferimento al legittimo impedimento.
    Cio' posto, e passando all'esame della questione  di  legittimita'
 costituzionale,   sembra   ai   giudici   che   la   stessa  non  sia
 manifestamente infondata.
    Cio'  perche'  nei  confronti di Salaris Cosimo e piu' la funzione
 giurisdizionale non e' esercitata e la giustizia non e'  amministrata
 (artt. 101 e 102 della Costituzione) e cio' a tempo indeterminato.
    Da  cio'  consegue,  inoltre, in modo irresolubile per il giudice,
 datosi che la  fattispecie  processuale  venutasi  a  creare  non  e'
 minimamente  prevista  dalla  disposizione  in  esame,  la  materiale
 impossibilita' di esercizio della funzione giurisdizionale.
    La norma appare cosi' in contrasto anche con il dettato  dell'art.
 24 della Costituzione.
    Ed  in vero, osservato che la stessa Carta costituzionale all'art.
 2  prevede  che  la  Repubblica  riconosce  e  garantisce  i  diritti
 inviolabili dell'uomo, nella specie si rileva che gli stessi non sono
 tutelati.
    In  tale  prospettiva, tenuto conto del dettato dell'art. 10 della
 Costituzione, assume rilievo, in questa sede, l'art. 6 della legge  4
 agosto  1955, n. 848, laddove e' sancito che "ogni persona ha diritto
 che la sua causa sia esaminata .. in un tempo  ragionevole",  diritto
 vanificato  da  una  astensione, a tempo indeterminato, di una parte,
 sia   pur   fondamentale   ed   indispensabile    allo    svolgimento
 dell'attivita' giurisdizionale.
    Si   osserva,   inoltre,   che  la  stessa  Corte  costituzionale,
 esaminando il dettato dell'articolo  in  oggetto,  ha  ritenuto  (con
 sentenza  n.  178 del 22-29 aprile 1991) non fondata la questione, in
 quanto in quel caso ravvisava la sussistenza per  il  giudice  di  un
 potere di controllo che, nel caso ora in esame, difetta totalmente.
    Si  osserva, in conclusione, come si verta, nel caso di specie, in
 ipotesi  in  cui  diritti  costituzionalmente  garantiti   potrebbero
 risultare in insuperabile conflitto tra di loro.
    Cio'  rende  vieppiu'  non manifestamente infondata la questione e
 necessario il ricorso al giudizio della Corte costituzionale.
    Ritenuto  che  il  presente  giudizio  non  puo'  essere  definito
 indipendentemente dalla risoluzione della questione proposta.