IL TRIBUNALE Sentito il difensore di Salaris Cosimo, Baldinu Leonardo, Satta Dario, Casu Egidio Mario, Porcu Vinicio, Orsini Camillo, Calvia Salvatore, Dettori Antonio, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi; Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma del c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale; O S S E R V A Salaris Cosimo, Baldinu Leonardo, Satta Dario, Casu Egidio Mario, Porcu Vinicio, Orsini Camillo, Calvia Salvatore, Dettori Antonio, sono stati tratti all'odierno dibattimento con decreto 7 ottobre 1993 del giudice per le indagini preliminari presso questo tribunale, per rispondere il Salaris: del delitto di cui agli artt. 640 cpv. n. 1-61, n. 7 del c.p. In Sassari il 15 marzo 1989; del delitto di cui agli artt. 81 cpv. del c.p. e 4, primo comma, n. 5 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429. In Sassari fino al 14 marzo 1992; della contravvenzione di cui all'art. 1, sesto comma del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429. Accertato in Sassari il 13 marzo 1992. Tutti: del delitto di cui agli artt. 110 del c.p., 2621 n. 1 del c.c. In Sassari il 28 agosto 1991. Con missiva in data 30 maggio 1995 il presidente della Camera penale sarda ha informato il tribunale che l'Unione delle camere penali italiane ha proclamato l'astensione degli avvocati dalle udienze a tempo indeterminato. La lettura del dettato dell'art. 486, quinto comma, del c.p.p., impone al tribunale di accertare preliminarmente se sussista o meno un legittimo impedimento, se dallo stesso discenda l'impossibilita' assoluta di comparire (con riferimento all'esercizio della funzione defensionale e non alla mera presenza fisica) e se lo stesso impedimento sia stato prontamente comunicato. Sembra ai giudici che seri problemi non possano porsi ne' in ordine alla comunicazione, che e' stata tempestivamente data, ne' alla legittimita' dell'impedimento, comunque si vogliano definire la decisione e la condotta della classe forense, posto che la suprema Corte ha piu' volte sancito tale legittimita' (v. per tutte Cass. I, 31 luglio 1991). I dubbi che potrebbero nascere dalla constatazione che non ogni legittimo impedimento e' necessariamente causa di impossibilita' assoluta sembrano ai giudici da risolversi nel senso indicato dal p.m., datosi che la soluzione opposta vanificherebbe, nel caso di specie, il riferimento al legittimo impedimento. Cio' posto, e passando all'esame della questione di legittimita' costituzionale, sembra ai giudici che la stessa non sia manifestamente infondata. Cio' perche' nei confronti di Salaris Cosimo e piu' la funzione giurisdizionale non e' esercitata e la giustizia non e' amministrata (artt. 101 e 102 della Costituzione) e cio' a tempo indeterminato. Da cio' consegue, inoltre, in modo irresolubile per il giudice, datosi che la fattispecie processuale venutasi a creare non e' minimamente prevista dalla disposizione in esame, la materiale impossibilita' di esercizio della funzione giurisdizionale. La norma appare cosi' in contrasto anche con il dettato dell'art. 24 della Costituzione. Ed in vero, osservato che la stessa Carta costituzionale all'art. 2 prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, nella specie si rileva che gli stessi non sono tutelati. In tale prospettiva, tenuto conto del dettato dell'art. 10 della Costituzione, assume rilievo, in questa sede, l'art. 6 della legge 4 agosto 1955, n. 848, laddove e' sancito che "ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata .. in un tempo ragionevole", diritto vanificato da una astensione, a tempo indeterminato, di una parte, sia pur fondamentale ed indispensabile allo svolgimento dell'attivita' giurisdizionale. Si osserva, inoltre, che la stessa Corte costituzionale, esaminando il dettato dell'articolo in oggetto, ha ritenuto (con sentenza n. 178 del 22-29 aprile 1991) non fondata la questione, in quanto in quel caso ravvisava la sussistenza per il giudice di un potere di controllo che, nel caso ora in esame, difetta totalmente. Si osserva, in conclusione, come si verta, nel caso di specie, in ipotesi in cui diritti costituzionalmente garantiti potrebbero risultare in insuperabile conflitto tra di loro. Cio' rende vieppiu' non manifestamente infondata la questione e necessario il ricorso al giudizio della Corte costituzionale. Ritenuto che il presente giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione proposta.