IL TRIBUNALE
    Sentito il difensore di Liuzzi Livio e Lecis Vindice, il quale  ha
 chiesto  che  il  processo  venga  sospeso  e  rinviato, essendo egli
 assolutamente  impedito  a  comparire   per   legittimo   impedimento
 discendente  dalla  sua  adesione  alla  astensione dalle udienze nei
 procedimenti a carico di  imputati  non  detenuti,  proclamata  dagli
 Organismi nazionali forensi;
    Sentito  il  pubblico  ministero,  il  quale, premesso di ritenere
 legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire,  ha
 eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma
 del  c.p.p.,  nella  parte  in  cui non prevede alcuna disciplina per
 l'ipotesi  in  cui  il   procedimento   rimanga   sospeso   a   tempo
 indeterminato,  e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10
 della Carta costituzionale;
                             O S S E R V A
    Liuzzi Livio  e  Lecis  Vindice,  sono  stati  tratti  all'odierno
 dibattimento  con decreto 13 gennaio 1994 del giudice per le indagini
 preliminari presso questo tribunale per rispondere del delitto di cui
 agli artt. 110 e 81 cpv., 595  del  c.p.,  art.  13  della  legge  n.
 47/1948.