IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Serafini Lucilla, n. 3524/1991 rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Colnago ed Ernani d'Agostino ed elettivamente domiciliata presso i medesimi in Roma, via Ugo de Carolis n. 64, contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato; e, nei confronti di Benanti Luigia, non costituita; per l'annullamento del decreto 5 luglio 1991, l'art. n. 2006, con cui il Ministero della pubblica istruzione ha escluso la ricorrente dal concorso per esami e titoli a posti di direttore didattico nelle scuole elementari, indetto con d.m. 12 aprile 1990, nonche', per quanto di ragione, del d.m. 12 aprile 1990, citato, unitamente ad ogni altro atto presupposto, susseguente e/o conseguenziale; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della pubblica istruzione; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 31 ottobre 1994 (relatore il Consigliere Evasio Speranza) l'avv. Colnago per la ricorrente e l'avv. dello Stato Giacobbe, presente alle preliminari, per l'amministrazione resistente. Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O Con il ricorso in epigrafe, notificato il 15 ottobre 1991 e depositato il 7 successivo, l'insegnante Serafini Lucilla immessa nel ruolo della scuola elementare dal 1 settembre 1987, con retrodatazione giuridica al 10 settembre 1983, ha impugnato la sua esclusione dal concorso per titoli ed esami a posti di direttore didattico nelle scuole elementari indetto con d.m. 12 aprile 1990, per non avere l'interessata, alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato. A sostegno del gravame ha dedotto: I. - Violazione d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. Eccesso di potere per errore nei presupposti. L'esclusione dal concorso in parola sarebbe illegittima in quanto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (17 agosto 1990) l'interessata aveva maturato la prescrita anzianita' da computare dall'anno 1983/1984, data di decorrenza giuridica della nomina, e da valutare come effettiva anzianita' giuridica. II. - Violazione art. 57 legge 11 luglio 1980, n. 312 e art. 5 legge 10 maggio 1983, n. 195. Eccesso di potere per errore nei presupposti, per disparita' di trattamento, per manifesta ingiustizia. In ogni caso, alla ricorrente doveva essere considerato utile al riguardo non gia' il solo periodo di servizio nella scuola elementare, ma anche quello svolto nei ruoli della scuola materna nei quali e' stata nominata con decorrenza 1 settembre 1981. Invero, non sarebbe necessaria l'appartenenza ai ruoli del tipo e grado di scuola cui si riferisce il posto direttivo al momento dell'emanazione del bando di concorso richiesta dall'art. 24 d.P.R. n. 417/1974, e, cio', a seguito di disposizioni legislative sopravvenute: art. 3 legge 10 giugno 1982, n. 349 che, a fini dell'ammissione ai concorsi direttivi ha equiparato agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro che vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli; art. 5 legge 10 maggio 1983, n. 195 che ha ammesso al concorso a posti di preside nelle scuole secondarie gli insegnanti laureati che abbiano titolo al trasferimento o passaggio a cattedre di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si riferisce il posto direttivo; art. 57, legge n. 312/1980 che ha consentito i passaggi di ruolo oltre che da un ruolo ad altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i passaggi inversi, fermi restando i requisiti previsti dall'art. 77, d.P.R. n. 417/1974. Poiche', in base a tali nuove disposizioni, al personale docente di scuola materna e' consentito il passaggio nei ruoli della scuola elementare, dovrebbe consentirsi l'ammissione ai concorsi a posti di direttore didattico nelle scuole elementari anche ai docenti di scuola materna aventi titolo al passaggio nei ruoli della scuola elementare e, cio, in virtu' di una interpretazione estensiva degli artt. 57 legge n. 312/1980 e 5 legge n. 195/1983, che deve ritenersi consentita non riguardando norma eccezionale, essendo la fattispecie all'esame del tutto simile a quella disciplinata dalla legge, considerando in conseguenza modificata la disposizione dell'art. 25 d.P.R. n. 417/1974, secondo cui ai concorsi a posti di direttore didattico di scuola elementare e direttore di scuola materna sono ammessi gli insegnanti delle rispettive scuole. D'altra parte, la mancata ammissione degli insegnanti di scuola materna ai concorsi direttivi delle scuole elementari, comporta ingiustizia e discriminazione, non avendo ancora il Ministro della pubblica istruzione istituito le direzioni didattiche di scuola materna, senza trascurare la realta' esistente tra i due settori delle scuole in parola, i loro rapporti e l'intreccio di competenze funzionali e l'identita' di status giuridico ed economico dei docenti medesimi sotto piu' profili. III. - Illegittimita' costituzionale dell'art. 9 del d.-l. n. 357/1989, conv. nella legge n. 417/1989 in relazione agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione. Nell'ipotesi in cui non fossero condivisibili le argomentazioni precedentemente esposte, dovrebbe sollevarsi, con riguardo alle norme costituzionali in rubrica, la questione di costituzionalita' dell'art. 9 d.-l. n. 357/1089, nella parte in cui prevede in via transitoria, anziche' permanente, che ai concorsi a posti di direttore didattico possono partecipare anche i docenti di scuola materna, cosi' come consentito ai docenti che abbiano superato le prove di precedenti concorsi cui siano stati ammessi con riserva e cosi' come consentito dall'art. 20 dello stesso testo legislativo nei confronti dei direttori didattici per i concorsi ispettivi. Invero, il limitare la possibilita' di accesso a posti direttivi della scuola elementare ai soli docenti di scuola materna che hanno partecipato a passati concorsi e non anche a quelli banditi a seguito all'entrata in vigore della legge n. 417/1989, discrimina tra docenti versanti in situazioni giuridiche del tutto identiche, precludendo a personale qualificato di accedere ad una funzione superiore secondo le proprie possibilita' e scelte, preclusione contraria ai principi di imparzialita' cui deve attenersi l'Amministrazione. Il Ministero della pubblica istruzione, costituitosi in giudizio, ha opposto la argomentata infondatezza del ricorso (cfr. memoria dep.ta il 19 ottobre 1994). La ricorrente con memoria depositata il 18 ottobre 1994, ha ulteriormente illustrato le proprie tesi insistendo per l'accoglimento, sottolineando, in particolare, che la recente legge 5 gennaio 1941, n. 24, oltre a stabilire in via generale la partecipazione degli insegnati di scuola materna ai concorsi direttivi per la scuola elementare, ha previsto una sanatoria ammessi con riserva al concorso direttivo indetto con d.m. 25 marzo 1992, per cui l'unico gruppo di docenti che non hanno beneficiato delle varie sanatorie susseguitesi nel tempo, ne' di quella della legge n. 24/1994 - che avrebbe superato, in via legislativa, la presente controversia - sono soltanto i candidati del concorso per cui e' causa, esclusione per altro priva di ragione logica e giuridica. La ricorrente ha quindi chiesto che la legge n. 24/1994 sia sottoposta al vaglio della Corte costituzionale nella parte in cui discrimina gli effetti della sanatoria tra candidati di concorsi direttivi nella scuola elementare che rivestono "identica posizione giuridica". D I R I T T O I. Come accennato, la ricorrente, ha denunciato, sotto piu' profili, la illegittimita' della sua esclusione dal concorso indetto con d.m. 12 aprile 1990 disposta dal Ministero della pubblica istruzione per carenza del requisito di cui all'art. 2, lettera B del bando, per non avere l'interessata svolto dopo la nomina nel ruolo un quinquennio di effettivo servizio quale insegnante elementare. II. Al riguardo occorre ricordare che il d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, contenente "norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato", indica con chiarezza i requisiti di partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale direttivo della scuola materna ed elementare. L'art. 24 di detto decreto, dopo avere stabilito che i concorsi in questione sono indetti distintamente per tipi e gradi di scuole e per tipi di istituzioni educative, precisa (secondo comma) che alle dette procedure "possono partecipare gli insegnanti ed il personale educativo, forniti di laurea, che appartengono ai ruoli del tipo e grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto direttivo e che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato". Il successivo art. 25 - "nomina particolare" per la scuola materna ed elementare - dispone che "ai concorsi a posti di direttrice didattica di scuola materna e di direttore didattico di scuola elementare, sono ammessi gli insegnanti delle rispettive scuole". Dal combinato disposto delle norme citate si desume che l'anzianita', richiesta ai fini in questione, e' solo quella consistente nell'effettiva prestazione del servizio svolto dall'aspirante dopo la nomina in ruolo, esclusa, quindi, l'anzianita' giuridica concernente il servizio non di ruolo eventualmente riconosciuto ex art. 3 del d.-l. 19 giugno 1970, n. 370. Difatti, secondo un orientamento interpretativo ormai costante, per l'ammissione a concorsi a posti direttivi di cui al secondo comma dell'art. 25 del citato d.P.R. n. 417/1974, occorrono 5 anni di effettivo servizio dalla nomina nel ruolo di appartenenza cui si riferisce il concorso, esclusa la valutazione dell'anzianita' pre-ruolo riconosciuta a fini di carriera (cfr. Cons. di Stato VI, 25 novembre 1980, n. 1146; 6 aprile 1982, n. 188; 9 febbraio 1984, n. 58; t.a.r. Lazio III: 14 gennaio 1980, n. 36; 23 maggio 1989, n. 1059; Cons. di Stato II 31 gennaio 1990, n. 1234). Con riguardo, in particolare, all'art. 25 - dichiarata "norma particolare" dal terzo comma dell'antecedente art. 24 del d.P.R. n. 417/1974 - va osservato che la necessita' che gli insegnanti appartengano, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti direttivi della scuola materna e di scuola elementare, alle "rispettive scuole" risponde all'intento del legislatore ordinario di chiamare alla direzione delle scuole medesime, solo quei docenti che, per avere svolto con stabilita' la funzione docente nei ruoli del tipo e grado di scuola o istituzione cui si riferisce il posto direttivo, sono considerati, secondo una valutazione dello stesso legislatore che non pare irragionevole, in possesso di una adeguata conoscenza della specifica attivita', della struttura organizzativa e delle tematiche peculiari ai singoli tipi e gradi di scuola nel cui ambito dovra' essere esercitata la funzione direttiva. Ne' alla ricorrente puo' essere riconosciuto utile al riguardo, il servizio prestato nel ruolo della scuola materna, interpretando estensivamente il requisito richiesto dall'art. 25 del d.P.R. n. 417/1974 alla luce dell'art. 3 della legge n. 349/1982 e, segnatamente, delle disposizioni di cui all'art. 57 della legge n. 312/1980 e 5 della legge n. 195/1983. Invero, in base alla prima di tali norme che, ai fini dell'ammissione ai concorsi direttivi, ha equiparato agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola cui si riferiscono i concorsi medesimi, "coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli", la ricorrente risulta priva e, comunque, non ha dimostrato, di avere "titolo" a detta restituzione, la quale, comunque, riguarderebbe un ruolo di scuola (materna) diverso da quello cui si riferisce il concorso direttivo oggetto di contestazione. Quanto all'art. 5 della legge n. 195/1983 (che ha consentito la partecipazione ai concorsi a posti di preside anche agli insegnanti laureati aventi titolo al trasferimento o passaggio a cattedra di insegnamento "del tipo di scuola o istituzione cui si riferisce il posto direttivo"), tale norma si e' limitata a modificare l'art. 27, primo comma del d.P.R n. 417/1974, concernente "i concorsi a preside nelle scuole secondarie di secondo grado" norma quest'ultima che, in quanto definita "particolare" dall'u.c. dell'antecedente art. 24, non puo' evidentemente trovare applicazione oltre i casi e le materie espressamente contemplati e, cio', ne' in via analogica, risultando i requisiti di ammissione ai concorsi direttivi della scuola elementare completamente disciplinati dalla norma generale di cui all'art. 25 e dalla norma particolare di cui al successivo art. 24 del citato d.P.R. n. 417/1974, ne' in via estensiva, dovendo ritenersi contraria alla volonta' del legislatore di derogare ai precisi requisiti fissati per la partecipazione al tipo di concorso di cui si tratta. Il fatto che l'art. 57 della legge n. 312/1980 abbia consentito anche il passaggio da un ruolo ad altro inferiore, negli stessi termini in cui sono consentiti i passaggi inversi gia' contemplati dall'art. 77 del d.P.R. n. 417/1974, fermi restando i requisiti ivi previsti, neppure puo' giovare alla ricorrente, considerando da un lato, che l'interessata al momento dell'esclusione dal concorso faceva parte del ruolo elementare e non aveva maturato, dopo la nomina nel ruolo stesso, il prescritto quinquennio di effettivo servizio in tale tipo di scuola; ne' puo' giovarle, in ipotesi, il passaggio inverso, atteso che il concorso da cui e' stata esclusa l'interessata non riguarda posti direttivi della scuola materna e, dall'altro, che al caso di specie, non e' applicabile, per le ragioni esposte, l'art. 5 della legge n. 195/1983. Neppure pare configurabile alcuna disparita' di trattamento tra docenti di scuola materna e docenti di scuola elementare, in relazione alla asserita "unicita'" della funzione docente o della identita' di stato giuridico ed economico di detto personale. Difatti, puo' convenirsi, che la funzione docente, sul piano concettuale astratto, costituisce un quid non differenziabile, peraltro essa, in concreto, presenta caratterizzazioni peculiari, attesa la diversita - del resto riconosciuta dalla stessa ricorrente - ravvisabile nei diversi soggetti cui la funzione stessa e' rivolta (essendone destinatari nella scuola materna alunni in eta' prescolare), nei diversi programmi, e nella relativa organizzazione scolastica; a cio' si aggiunga che i livelli retributivi non incidono sul riparto delle funzioni del personale docente e che, pertanto, e' irrilevante che gli insegnanti di scuola materna siano collocati nella stessa qualifica funzionale degli insegnanti elementari (t.a.r. Lazio III, 11 marzo 1988, n. 90); allo stesso modo, la funzione di collaboratore vicario di direttore didattico che puo' essere assunta dall'insegnante materna ex art. 4, lett. g) del d.P.R. n. 417/1974, non appare significativa ai fini di una parificazione, ai fini di cui trattasi, tra le due categorie di insegnanti che non sussiste, anche perche' puo' essere affidata a docente non laureato (cfr. t.a.r. Puglia - Lecce 3 marzo 1988, n. 111). Il ricorso deve, pertanto, essere respinto sulla base della vigente disciplina legislativa in tema di requisiti di partecipazione ai concorsi direttivi della scuola elementare. II. - La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, primo comma, del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, nella parte in cui non ha previsto "in via permanente", ma solo in sanatoria, che ai concorsi di direttore didattico possono partecipare anche i docenti di scuola materna cosi' come e' stato consentito ai docenti che hanno partecipato a concorsi precedentemente indetti i cui candidati avevano superato le relative prove cui erano stati ammessi con riserva, sollevata dalla ricorrente con riferimento agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, si appalesa sicuramente rilevante ma, a giudizio del collegio, non fondata. La norma censurata dispone testualmente che "i docenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano superato le prove di un prededente concorso per titoli ed esami o di un precedente concorso per titoli integrato da un colloquio per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, nonche' coloro che siano stati ammessi al concorso con riserva, hanno titolo ad essere immessi nei predetti ruoli, purche' in possesso dei prescritti requisiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oppure, anche se appartenenti a ruoli di altro tipo e grado di scuola, abbiano titolo al passaggio di ruolo nella scuola cui si riferisce il concorso". Secondo la ricorrente la norma in parola limitando la sanatoria da essa prevista in favore dei docenti di scuola materna che avevano partecipato a concorsi direttivi di scuola elementare precedenti all'entrata in vigore della legge n. 417/1989, avrebbe perpetuato una grave discriminazione a carico dei docenti di scuola materna che (come la ricorrente) hanno partecipato ad analoghi concorsi indetti pero' successivamente all'emanazione della legge stessa, pur trovandosi gli uni e gli altri in identica situazione. Le anzidette deduzioni, oltre che inammissibili, si appalesano infondate. Difatti, sotto il primo profilo, e' sufficiente osservare che la scelta tra la riconsiderazione di pregresse situazioni concorsuali (ai fini della sanatoria) e la prefigurazione, per il futuro, di determinati requisiti di partecipazione ai concorsi direttivi, rientra nella insindacabile discrezionalita' del legislatore (ordinario), in quanto, diversamente opinando, verrebbe negata in radice la stessa discrezionalita' della funzione legislativa. Sotto il secondo profilo, va osservata che, con l'art. 9 del d.-l. n. 357/1989, il legislatore ha scelto la via della sanatoria e che questa all'evidenza, non poteva riguardare che situazioni concorsuali gia' in atto e non successive, eppure ipotizzabili in quel momento, come il concorso cui ha partecipato la ricorrente, il quale, alla data di entrata in vigore della legge in discorso, non era stato ancora indetto. In conseguenza deve escludersi l'asserito sospetto di incostituzionalita' dell'art. 9, primo comma, del d.-l. n. 357/1989 e, cio', anche a volere trascurare che la sanatoria, ivi prevista, e' disposta in favore di candidati ammessi con riserva, "purche' in possesso dei predetti requisiti alla data di entrata in vigore della legge" condizione sicuramente non invocabile dalla ricorrente non avendo, a quella data, maturato il prescritto quinquennio di servizio nella scuola elementare. III. - Questione di costituzionalita', come accennato, e' stata sollevata dalla ricorrente anche a carico della legge 5 gennaio 1994, n. 24 sopravvenuta in corso di giudizio, la quale ha previsto (art.3) che gli insegnanti di scuola materna possono partecipare ai concorsi direttivi per la scuola elementare, nonche' ha disposto una sanatoria per i candidati ammessi con riserva all'ultimo concorso indetto con d.m. 25 marzo 1992 (cioe' per i candidati che avevano servizio nella scuola materna). Secondo la ricorrente la norma avrebbe ingiustificamente trascurato proprio i candidati del precedente concorso direttivo indetto con d.m. 12 aprile 1990, cui ha partecipato la ricorrente. Ora, considerato che i candidati ammessi con riserva a concorsi direttivi precedenti a quello della ricorrente sono stati sistemati in ruolo ( ex art. 9, primo comma, del d.-l. n. 357/1989) e che, parimenti, sono stati collocati in ruolo i candidati dell'ultimo concorso direttivo ( ex legge n. 24/1994), mentre sono rimasti esclusi da analoga sistemazione i soli candidati del concorso intermedio (d.m. 12 aprile 1990), tale diverso trattamento non sembrerebbe giustificabile sul piano logico e giuridico. Al riguardo ritiene il Collegio che la questione di legittimita' sottoposta sia rilevante e non manifestamente infondata. In effetti, la legge n. 24/1994 nella parte in cui prevede la sanatoria per i candidati dell'ultimo concorso direttivo per la scuola elementare, ma non anche per i candidati del concorso cui ha partecipato la ricorrente e, in cio', va individuata la rilevanza della questione stessa - non pare rispondente a criteri di ragionevolezza, ne' di imparzialita' di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Difatti, una volta che il legislatore si e' determinato nel senso di operare una sanatoria di pregresse situazioni concorsuali che, per quanto esposto, non avevano potuto beneficiare della precedente sanatoria prevista dall'art. 9, primo comma, legge n. 417/1989, in quanto verificatisi in un momento successivo all'entrata in vigore di questa legge, riesce difficile individuare la ratio e la razionalita' di una scelta ( ex art. 3 legge n. 24/1994), che limita la sanatoria al solo concorso direttivo indetto con d.m. 25 marzo 1992, ignorando, come se non esistesse, la situazione dei candidati del concorso direttivo indetto con d.m. 12 aprile 1990. Tale scelta puo' spiegarsi con una falsa rappresentazione della realta' attinente a precedenti concorsi direttivi oppure con un errore da parte del legislatore e non con l'effettiva volonta' dello stesso di non voler sanare la posizione dei candidati del concorso oggetto della presente vertenza. La Sezione non ignora il carattere di specialita' delle norme di sanatoria e che il loro dettame e' rimesso alla discrezionalita' del legislatore, anche per quanto concerne la fissazione di sbarramenti temporali circa il possesso dei requisiti e che il fluire del tempo costituisce elemento di diversificazione di posizioni poste a raffronto, intervenute in tempi diversi. Peraltro non sembra al Collegio che tali principi riescano a giustificare la limitazione contenuta nell'art. 3 della legge in parola, attesoche', una volta che il legislatore si e' determinato a riconsiderare pregresse situazioni concorsuali di candidati ammessi con riserva a concorsi direttivi per la scuola elementare, non trova alcuna spiegazione logica l'escludere dalla sanatoria candidati di concorsi pure precedenti versanti nella stessa situazione. Ed, infatti, l'art. 3 della legge n. 24/1994 - stabilendo (primo comma) che "gli insegnanti di scuola materna in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme vigenti possono partecipare ai concorsi per il reclutamento del personale direttivo della scuola elementare" e che (secondo comma) "le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai candidati ammessi con riserva al concorso indetto con decreto del Ministero della pubblica istruzione 23 marzo 1992" - pone come condizione essenzale per beneficiare della sanatoria de qua "l'ammissione con riserva al concorso". Ora tale condizione puo' essere fatta valere anche dalla ricorrente che ha superato le prove del concorso indetto con d.m. p.i. 12 aprile 1990 cui era stata ammessa con riserva e che, alla data di entrata in vigore della legge in discorso, e anche in possesso del prescritto requisito di servizio (quinquennio di servizio nella scuola materna in cui aveva conseguito la nomina in ruolo nell'a.s. 1981/1982). Per le considerazioni suesposte, il Collegio ritiene non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 5 gennaio 1994, n. 24 e ne rimette l'esame alla Corte costituzionale.