IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  proposto  da
 Serafini  Lucilla,  n.  3524/1991 rappresentata e difesa dagli avv.ti
 Giorgio Colnago ed Ernani  d'Agostino  ed  elettivamente  domiciliata
 presso  i  medesimi  in  Roma,  via  Ugo  de Carolis n. 64, contro il
 Ministero  della  pubblica  istruzione,  in  persona   del   Ministro
 pro-tempore,  rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura generale dello
 Stato; e, nei  confronti  di  Benanti  Luigia,  non  costituita;  per
 l'annullamento  del decreto 5 luglio 1991, l'art. n. 2006, con cui il
 Ministero della pubblica istruzione  ha  escluso  la  ricorrente  dal
 concorso  per  esami  e  titoli  a posti di direttore didattico nelle
 scuole elementari, indetto con d.m.  12  aprile  1990,  nonche',  per
 quanto  di  ragione,  del  d.m. 12 aprile 1990, citato, unitamente ad
 ogni altro atto presupposto, susseguente e/o conseguenziale;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  del  Ministero  della
 pubblica istruzione;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Uditi alla pubblica udienza  del  31  ottobre  1994  (relatore  il
 Consigliere  Evasio  Speranza)  l'avv.  Colnago  per  la ricorrente e
 l'avv.  dello  Stato  Giacobbe,  presente   alle   preliminari,   per
 l'amministrazione resistente.
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Con  il  ricorso  in  epigrafe,  notificato  il  15 ottobre 1991 e
 depositato il 7 successivo, l'insegnante Serafini Lucilla immessa nel
 ruolo  della  scuola   elementare   dal   1   settembre   1987,   con
 retrodatazione  giuridica  al  10 settembre 1983, ha impugnato la sua
 esclusione dal concorso per titoli ed  esami  a  posti  di  direttore
 didattico  nelle  scuole  elementari indetto con d.m. 12 aprile 1990,
 per non avere  l'interessata,  alla  data  di  scadenza  del  termine
 previsto   per  la  presentazione  della  domanda  di  ammissione  al
 concorso, maturato, dopo la nomina in ruolo, un  servizio  di  almeno
 cinque anni effettivamente prestato.
    A sostegno del gravame ha dedotto:
    I.  -  Violazione d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. Eccesso di potere
 per errore nei presupposti.
    L'esclusione dal concorso in parola sarebbe illegittima in quanto,
 alla  data di scadenza del termine per la presentazione della domanda
 (17 agosto 1990) l'interessata aveva maturato la prescrita anzianita'
 da computare dall'anno 1983/1984, data di decorrenza giuridica  della
 nomina, e da valutare come effettiva anzianita' giuridica.
    II.  -  Violazione  art.  57 legge 11 luglio 1980, n. 312 e art. 5
 legge 10 maggio 1983, n.  195.  Eccesso  di  potere  per  errore  nei
 presupposti,   per   disparita'   di   trattamento,   per   manifesta
 ingiustizia.
    In ogni caso, alla ricorrente doveva essere considerato  utile  al
 riguardo   non   gia'  il  solo  periodo  di  servizio  nella  scuola
 elementare, ma anche quello svolto nei ruoli della scuola materna nei
 quali e' stata nominata con decorrenza 1 settembre 1981.
    Invero, non sarebbe necessaria l'appartenenza ai ruoli del tipo  e
 grado  di  scuola  cui  si  riferisce  il  posto direttivo al momento
 dell'emanazione del bando di concorso richiesta dall'art.  24  d.P.R.
 n.   417/1974,   e,  cio',  a  seguito  di  disposizioni  legislative
 sopravvenute: art. 3 legge  10  giugno  1982,  n.  349  che,  a  fini
 dell'ammissione ai concorsi direttivi ha equiparato agli appartenenti
 ai  ruoli del personale docente del tipo di scuola cui si riferiscono
 i concorsi medesimi, coloro che vi abbiano appartenuto in  passato  e
 conservino  titolo  alla  restituzione a detti ruoli; art. 5 legge 10
 maggio 1983, n. 195 che ha ammesso al concorso  a  posti  di  preside
 nelle scuole secondarie gli insegnanti laureati che abbiano titolo al
 trasferimento  o  passaggio  a  cattedre  di insegnamento del tipo di
 scuola o istituto cui si riferisce il posto direttivo; art. 57, legge
 n. 312/1980 che ha consentito i passaggi di ruolo  oltre  che  da  un
 ruolo  ad  altro  superiore,  da  un  ruolo  ad  altro inferiore, nei
 medesimi casi in  cui  sono  consentiti  i  passaggi  inversi,  fermi
 restando i requisiti previsti dall'art. 77, d.P.R. n. 417/1974.
    Poiche',  in  base a tali nuove disposizioni, al personale docente
 di scuola materna e' consentito il passaggio nei ruoli  della  scuola
 elementare,  dovrebbe consentirsi l'ammissione ai concorsi a posti di
 direttore didattico nelle  scuole  elementari  anche  ai  docenti  di
 scuola  materna  aventi  titolo  al  passaggio nei ruoli della scuola
 elementare e, cio, in virtu' di una interpretazione  estensiva  degli
 artt.  57 legge n. 312/1980 e 5 legge n. 195/1983, che deve ritenersi
 consentita non riguardando norma eccezionale, essendo la  fattispecie
 all'esame  del  tutto  simile  a  quella  disciplinata  dalla  legge,
 considerando in conseguenza modificata la disposizione  dell'art.  25
 d.P.R.  n.  417/1974,  secondo  cui  ai concorsi a posti di direttore
 didattico di scuola elementare e direttore  di  scuola  materna  sono
 ammessi gli insegnanti delle rispettive scuole.
    D'altra  parte,  la  mancata ammissione degli insegnanti di scuola
 materna ai  concorsi  direttivi  delle  scuole  elementari,  comporta
 ingiustizia  e  discriminazione,  non avendo ancora il Ministro della
 pubblica istruzione  istituito  le  direzioni  didattiche  di  scuola
 materna,  senza  trascurare  la  realta'  esistente tra i due settori
 delle scuole in parola, i loro rapporti e l'intreccio  di  competenze
 funzionali e l'identita' di status giuridico ed economico dei docenti
 medesimi sotto piu' profili.
    III.  -  Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  9 del d.-l. n.
 357/1989, conv. nella legge n. 417/1989 in relazione agli artt. 3,  4
 e 97 della Costituzione.
    Nell'ipotesi  in  cui  non fossero condivisibili le argomentazioni
 precedentemente esposte, dovrebbe sollevarsi, con riguardo alle norme
 costituzionali  in  rubrica,  la   questione   di   costituzionalita'
 dell'art.  9  d.-l.  n.  357/1089,  nella parte in cui prevede in via
 transitoria,  anziche'  permanente,  che  ai  concorsi  a  posti   di
 direttore  didattico  possono  partecipare  anche i docenti di scuola
 materna, cosi' come consentito ai docenti  che  abbiano  superato  le
 prove  di  precedenti  concorsi cui siano stati ammessi con riserva e
 cosi' come consentito dall'art. 20 dello stesso testo legislativo nei
 confronti dei direttori didattici per i concorsi ispettivi.
    Invero, il limitare la possibilita' di accesso a  posti  direttivi
 della  scuola  elementare ai soli docenti di scuola materna che hanno
 partecipato a passati concorsi e non anche a quelli banditi a seguito
 all'entrata in vigore della legge n. 417/1989, discrimina tra docenti
 versanti in situazioni giuridiche del tutto identiche, precludendo  a
 personale  qualificato  di accedere ad una funzione superiore secondo
 le proprie possibilita' e scelte, preclusione contraria  ai  principi
 di imparzialita' cui deve attenersi l'Amministrazione.
    Il  Ministero della pubblica istruzione, costituitosi in giudizio,
 ha opposto la argomentata  infondatezza  del  ricorso  (cfr.  memoria
 dep.ta il 19 ottobre 1994).
    La  ricorrente  con  memoria  depositata  il  18  ottobre 1994, ha
 ulteriormente   illustrato   le   proprie   tesi    insistendo    per
 l'accoglimento, sottolineando, in particolare, che la recente legge 5
 gennaio   1941,   n.  24,  oltre  a  stabilire  in  via  generale  la
 partecipazione  degli  insegnati  di  scuola  materna   ai   concorsi
 direttivi per la scuola elementare, ha previsto una sanatoria ammessi
 con riserva al concorso direttivo indetto con d.m. 25 marzo 1992, per
 cui  l'unico  gruppo di docenti che non hanno beneficiato delle varie
 sanatorie susseguitesi nel  tempo,  ne'  di  quella  della  legge  n.
 24/1994  -  che  avrebbe  superato,  in  via legislativa, la presente
 controversia - sono soltanto i candidati  del  concorso  per  cui  e'
 causa,  esclusione  per altro priva di ragione logica e giuridica. La
 ricorrente ha quindi chiesto che la legge n. 24/1994  sia  sottoposta
 al  vaglio  della  Corte costituzionale nella parte in cui discrimina
 gli effetti della sanatoria tra candidati di concorsi direttivi nella
 scuola elementare che rivestono "identica posizione giuridica".
                             D I R I T T O
    I. Come  accennato,  la  ricorrente,  ha  denunciato,  sotto  piu'
 profili,  la illegittimita' della sua esclusione dal concorso indetto
 con d.m.  12  aprile  1990  disposta  dal  Ministero  della  pubblica
 istruzione per carenza del requisito di cui all'art. 2, lettera B del
 bando, per non avere l'interessata svolto dopo la nomina nel ruolo un
 quinquennio di effettivo servizio quale insegnante elementare.
    II. Al riguardo occorre ricordare che il d.P.R. 31 maggio 1974, n.
 417,  contenente  "norme sullo stato giuridico del personale docente,
 direttivo ed ispettivo della scuola materna,  elementare,  secondaria
 ed  artistica  dello  Stato",  indica  con  chiarezza  i requisiti di
 partecipazione  ai  concorsi  per  il  reclutamento   del   personale
 direttivo della scuola materna ed elementare.
    L'art. 24 di detto decreto, dopo avere stabilito che i concorsi in
 questione sono indetti distintamente per tipi e gradi di scuole e per
 tipi di istituzioni educative, precisa (secondo comma) che alle dette
 procedure   "possono  partecipare  gli  insegnanti  ed  il  personale
 educativo,  forniti  di  laurea, che appartengono ai ruoli del tipo e
 grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto  direttivo
 e  che  abbiano  maturato,  dopo  la nomina nei ruoli, un servizio di
 almeno cinque anni effettivamente prestato".
    Il successivo art. 25 - "nomina particolare" per la scuola materna
 ed elementare - dispone  che  "ai  concorsi  a  posti  di  direttrice
 didattica  di  scuola  materna  e  di  direttore  didattico di scuola
 elementare, sono ammessi gli insegnanti delle rispettive scuole".
    Dal  combinato  disposto  delle  norme  citate   si   desume   che
 l'anzianita',   richiesta  ai  fini  in  questione,  e'  solo  quella
 consistente   nell'effettiva   prestazione   del   servizio    svolto
 dall'aspirante dopo la nomina in ruolo, esclusa, quindi, l'anzianita'
 giuridica   concernente   il  servizio  non  di  ruolo  eventualmente
 riconosciuto ex art. 3 del d.-l. 19 giugno 1970, n. 370.
    Difatti, secondo un orientamento  interpretativo  ormai  costante,
 per l'ammissione a concorsi a posti direttivi di cui al secondo comma
 dell'art.  25  del  citato  d.P.R.  n.  417/1974, occorrono 5 anni di
 effettivo servizio dalla nomina nel  ruolo  di  appartenenza  cui  si
 riferisce   il   concorso,  esclusa  la  valutazione  dell'anzianita'
 pre-ruolo riconosciuta a fini di carriera (cfr. Cons. di Stato VI, 25
 novembre 1980, n. 1146; 6 aprile 1982, n. 188; 9  febbraio  1984,  n.
 58;  t.a.r.  Lazio  III:  14  gennaio 1980, n. 36; 23 maggio 1989, n.
 1059; Cons. di Stato II 31 gennaio 1990, n. 1234).
    Con riguardo, in particolare,  all'art.  25  -  dichiarata  "norma
 particolare"  dal  terzo comma dell'antecedente art. 24 del d.P.R. n.
 417/1974  -  va  osservato  che  la  necessita'  che  gli  insegnanti
 appartengano,  ai  fini dell'ammissione ai concorsi a posti direttivi
 della scuola materna e di scuola elementare, alle "rispettive scuole"
 risponde all'intento  del  legislatore  ordinario  di  chiamare  alla
 direzione  delle  scuole  medesime,  solo quei docenti che, per avere
 svolto con stabilita' la funzione docente nei ruoli del tipo e  grado
 di  scuola  o  istituzione  cui si riferisce il posto direttivo, sono
 considerati, secondo una valutazione dello stesso legislatore che non
 pare irragionevole, in possesso  di  una  adeguata  conoscenza  della
 specifica  attivita', della struttura organizzativa e delle tematiche
 peculiari ai singoli tipi e gradi di scuola  nel  cui  ambito  dovra'
 essere esercitata la funzione direttiva.
    Ne' alla ricorrente puo' essere riconosciuto utile al riguardo, il
 servizio  prestato  nel  ruolo  della  scuola  materna, interpretando
 estensivamente il requisito richiesto  dall'art.  25  del  d.P.R.  n.
 417/1974   alla   luce   dell'art.  3  della  legge  n.  349/1982  e,
 segnatamente, delle disposizioni di cui all'art. 57  della  legge  n.
 312/1980 e 5 della legge n. 195/1983.
    Invero,   in   base   alla  prima  di  tali  norme  che,  ai  fini
 dell'ammissione   ai   concorsi   direttivi,   ha   equiparato   agli
 appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola cui si
 riferiscono   i   concorsi  medesimi,  "coloro  i  quali  vi  abbiano
 appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a  detti
 ruoli",  la  ricorrente risulta priva e, comunque, non ha dimostrato,
 di  avere  "titolo"  a  detta  restituzione,  la   quale,   comunque,
 riguarderebbe  un  ruolo di scuola (materna) diverso da quello cui si
 riferisce il concorso direttivo oggetto di contestazione.
    Quanto  all'art.  5  della legge n. 195/1983 (che ha consentito la
 partecipazione ai concorsi a posti di preside anche  agli  insegnanti
 laureati  aventi  titolo  al  trasferimento o passaggio a cattedra di
 insegnamento "del tipo di scuola o istituzione cui  si  riferisce  il
 posto  direttivo"), tale norma si e' limitata a modificare l'art. 27,
 primo comma del d.P.R n. 417/1974, concernente "i concorsi a  preside
 nelle  scuole secondarie di secondo grado" norma quest'ultima che, in
 quanto definita "particolare" dall'u.c. dell'antecedente art. 24, non
 puo' evidentemente trovare applicazione oltre i  casi  e  le  materie
 espressamente contemplati e, cio', ne' in via analogica, risultando i
 requisiti di ammissione ai concorsi direttivi della scuola elementare
 completamente  disciplinati dalla norma generale di cui all'art. 25 e
 dalla norma particolare di cui  al  successivo  art.  24  del  citato
 d.P.R. n. 417/1974, ne' in via estensiva, dovendo ritenersi contraria
 alla  volonta'  del  legislatore  di  derogare  ai  precisi requisiti
 fissati per la partecipazione al tipo di concorso di cui si tratta.
    Il fatto che l'art. 57 della legge n.  312/1980  abbia  consentito
 anche  il  passaggio  da  un  ruolo  ad altro inferiore, negli stessi
 termini in cui sono consentiti i passaggi  inversi  gia'  contemplati
 dall'art.  77  del d.P.R. n. 417/1974, fermi restando i requisiti ivi
 previsti, neppure puo' giovare alla ricorrente,  considerando  da  un
 lato,  che  l'interessata  al  momento  dell'esclusione  dal concorso
 faceva parte del ruolo elementare  e  non  aveva  maturato,  dopo  la
 nomina  nel  ruolo  stesso,  il  prescritto  quinquennio di effettivo
 servizio in tale tipo di scuola; ne' puo' giovarle,  in  ipotesi,  il
 passaggio  inverso,  atteso  che  il concorso da cui e' stata esclusa
 l'interessata non riguarda posti direttivi della  scuola  materna  e,
 dall'altro, che al caso di specie, non e' applicabile, per le ragioni
 esposte, l'art. 5 della legge n. 195/1983.
   Neppure  pare  configurabile  alcuna  disparita' di trattamento tra
 docenti  di  scuola  materna  e  docenti  di  scuola  elementare,  in
 relazione  alla  asserita  "unicita'"  della funzione docente o della
 identita'  di  stato  giuridico  ed  economico  di  detto  personale.
 Difatti,   puo'  convenirsi,  che  la  funzione  docente,  sul  piano
 concettuale  astratto,  costituisce  un  quid  non   differenziabile,
 peraltro  essa,  in  concreto,  presenta caratterizzazioni peculiari,
 attesa la diversita - del resto riconosciuta dalla stessa  ricorrente
 -  ravvisabile nei diversi soggetti cui la funzione stessa e' rivolta
 (essendone  destinatari  nella  scuola   materna   alunni   in   eta'
 prescolare),  nei  diversi programmi, e nella relativa organizzazione
 scolastica; a cio' si aggiunga che i livelli retributivi non incidono
 sul riparto delle funzioni del personale docente e che, pertanto,  e'
 irrilevante  che  gli  insegnanti  di  scuola materna siano collocati
 nella stessa qualifica funzionale degli insegnanti elementari (t.a.r.
 Lazio III, 11 marzo 1988, n. 90); allo stesso modo,  la  funzione  di
 collaboratore  vicario di direttore didattico che puo' essere assunta
 dall'insegnante materna ex art. 4, lett. g) del d.P.R.  n.  417/1974,
 non appare significativa ai fini di una parificazione, ai fini di cui
 trattasi,  tra le due categorie di insegnanti che non sussiste, anche
 perche' puo' essere affidata a  docente  non  laureato  (cfr.  t.a.r.
 Puglia - Lecce 3 marzo 1988, n. 111).
    Il  ricorso  deve,  pertanto,  essere  respinto  sulla  base della
 vigente disciplina legislativa in tema di requisiti di partecipazione
 ai concorsi direttivi della scuola elementare.
    II.  -  La  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 9,
 primo comma, del d.-l. 6 novembre  1989,  n.  357,  convertito  nella
 legge  27  dicembre  1989, n. 417, nella parte in cui non ha previsto
 "in via permanente",  ma  solo  in  sanatoria,  che  ai  concorsi  di
 direttore  didattico  possono  partecipare  anche i docenti di scuola
 materna  cosi'  come  e'  stato  consentito  ai  docenti  che   hanno
 partecipato  a  concorsi  precedentemente  indetti  i  cui  candidati
 avevano superato le  relative  prove  cui  erano  stati  ammessi  con
 riserva, sollevata dalla ricorrente con riferimento agli artt. 3, 4 e
 97  della  Costituzione,  si  appalesa  sicuramente  rilevante  ma, a
 giudizio del collegio, non fondata.
    La norma censurata dispone testualmente che "i docenti  che,  alla
 data  di  entrata in vigore del presente decreto, abbiano superato le
 prove di  un  prededente  concorso  per  titoli  ed  esami  o  di  un
 precedente   concorso  per  titoli  integrato  da  un  colloquio  per
 l'accesso ai ruoli del personale direttivo, nonche' coloro che  siano
 stati ammessi al concorso con riserva, hanno titolo ad essere immessi
 nei predetti ruoli, purche' in possesso dei prescritti requisiti alla
 data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
 decreto, oppure, anche se appartenenti a ruoli di altro tipo e  grado
 di  scuola,  abbiano titolo al passaggio di ruolo nella scuola cui si
 riferisce il concorso". Secondo la  ricorrente  la  norma  in  parola
 limitando  la  sanatoria  da  essa  prevista in favore dei docenti di
 scuola materna che avevano partecipato a concorsi direttivi di scuola
 elementare precedenti all'entrata in vigore della legge n.  417/1989,
 avrebbe  perpetuato una grave discriminazione a carico dei docenti di
 scuola materna che (come la ricorrente) hanno partecipato ad analoghi
 concorsi indetti pero'  successivamente  all'emanazione  della  legge
 stessa, pur trovandosi gli uni e gli altri in identica situazione.
    Le  anzidette  deduzioni,  oltre  che inammissibili, si appalesano
 infondate.
    Difatti, sotto il primo profilo, e' sufficiente osservare  che  la
 scelta  tra  la  riconsiderazione di pregresse situazioni concorsuali
 (ai fini della sanatoria) e la  prefigurazione,  per  il  futuro,  di
 determinati   requisiti  di  partecipazione  ai  concorsi  direttivi,
 rientra  nella   insindacabile   discrezionalita'   del   legislatore
 (ordinario),  in  quanto,  diversamente  opinando, verrebbe negata in
 radice la stessa discrezionalita' della funzione legislativa.
    Sotto il secondo profilo, va osservata che, con l'art. 9 del d.-l.
 n. 357/1989, il legislatore ha scelto la via della  sanatoria  e  che
 questa all'evidenza, non poteva riguardare che situazioni concorsuali
 gia'  in  atto e non successive, eppure ipotizzabili in quel momento,
 come il concorso cui ha partecipato la  ricorrente,  il  quale,  alla
 data  di  entrata  in  vigore  della legge in discorso, non era stato
 ancora indetto.
    In   conseguenza   deve   escludersi   l'asserito   sospetto    di
 incostituzionalita'  dell'art.  9, primo comma, del d.-l. n. 357/1989
 e, cio', anche a volere trascurare che la sanatoria, ivi prevista, e'
 disposta in favore di candidati  ammessi  con  riserva,  "purche'  in
 possesso  dei predetti requisiti alla data di entrata in vigore della
 legge" condizione sicuramente non  invocabile  dalla  ricorrente  non
 avendo, a quella data, maturato il prescritto quinquennio di servizio
 nella scuola elementare.
    III.  -  Questione  di costituzionalita', come accennato, e' stata
 sollevata dalla ricorrente anche a carico della legge 5 gennaio 1994,
 n. 24 sopravvenuta in corso di giudizio, la quale ha previsto (art.3)
 che gli insegnanti di scuola materna possono partecipare ai  concorsi
 direttivi per la scuola elementare, nonche' ha disposto una sanatoria
 per  i  candidati ammessi con riserva all'ultimo concorso indetto con
 d.m. 25 marzo 1992 (cioe' per i candidati che avevano servizio  nella
 scuola materna).
    Secondo   la   ricorrente   la   norma  avrebbe  ingiustificamente
 trascurato proprio i  candidati  del  precedente  concorso  direttivo
 indetto  con  d.m.  12 aprile 1990, cui ha partecipato la ricorrente.
 Ora, considerato che i  candidati  ammessi  con  riserva  a  concorsi
 direttivi  precedenti  a quello della ricorrente sono stati sistemati
 in ruolo ( ex art. 9, primo comma, del  d.-l.  n.  357/1989)  e  che,
 parimenti,  sono  stati  collocati  in  ruolo i candidati dell'ultimo
 concorso direttivo (  ex  legge  n.  24/1994),  mentre  sono  rimasti
 esclusi  da  analoga  sistemazione  i  soli  candidati  del  concorso
 intermedio (d.m.  12  aprile  1990),  tale  diverso  trattamento  non
 sembrerebbe giustificabile sul piano logico e giuridico.
    Al  riguardo  ritiene il Collegio che la questione di legittimita'
 sottoposta sia rilevante e non manifestamente infondata. In  effetti,
 la  legge  n.  24/1994  nella parte in cui prevede la sanatoria per i
 candidati dell'ultimo concorso direttivo per la scuola elementare, ma
 non anche  per  i  candidati  del  concorso  cui  ha  partecipato  la
 ricorrente  e,  in  cio', va individuata la rilevanza della questione
 stessa - non pare rispondente a criteri  di  ragionevolezza,  ne'  di
 imparzialita' di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
    Difatti,  una volta che il legislatore si e' determinato nel senso
 di operare una sanatoria di pregresse situazioni concorsuali che, per
 quanto esposto,  non  avevano  potuto  beneficiare  della  precedente
 sanatoria  prevista  dall'art.  9, primo comma, legge n. 417/1989, in
 quanto verificatisi in un momento successivo all'entrata in vigore di
 questa legge, riesce difficile individuare la ratio e la razionalita'
 di una scelta ( ex art. 3 legge n. 24/1994), che limita la  sanatoria
 al solo concorso direttivo indetto con d.m. 25 marzo 1992, ignorando,
 come  se  non  esistesse,  la  situazione  dei candidati del concorso
 direttivo indetto con d.m. 12 aprile 1990.
    Tale scelta puo' spiegarsi con una  falsa  rappresentazione  della
 realta'  attinente  a  precedenti  concorsi  direttivi  oppure con un
 errore da parte del legislatore e non con l'effettiva volonta'  dello
 stesso  di  non  voler sanare la posizione dei candidati del concorso
 oggetto della presente vertenza.
    La Sezione non ignora il carattere di specialita' delle  norme  di
 sanatoria  e che il loro dettame e' rimesso alla discrezionalita' del
 legislatore, anche per quanto concerne la fissazione  di  sbarramenti
 temporali  circa  il possesso dei requisiti e che il fluire del tempo
 costituisce  elemento  di  diversificazione  di  posizioni  poste   a
 raffronto, intervenute in tempi diversi.
    Peraltro  non  sembra  al  Collegio  che  tali principi riescano a
 giustificare la limitazione contenuta  nell'art.  3  della  legge  in
 parola,  attesoche', una volta che il legislatore si e' determinato a
 riconsiderare pregresse situazioni concorsuali di  candidati  ammessi
 con  riserva a concorsi direttivi per la scuola elementare, non trova
 alcuna spiegazione logica l'escludere dalla  sanatoria  candidati  di
 concorsi  pure  precedenti  versanti  nella  stessa  situazione.  Ed,
 infatti,  l'art.  3 della legge n. 24/1994 - stabilendo (primo comma)
 che "gli  insegnanti  di  scuola  materna  in  possesso  degli  altri
 requisiti  prescritti  dalle  norme  vigenti  possono  partecipare ai
 concorsi per il reclutamento del  personale  direttivo  della  scuola
 elementare"  e che (secondo comma) "le disposizioni di cui al comma 1
 si applicano anche ai  candidati  ammessi  con  riserva  al  concorso
 indetto  con decreto del Ministero della pubblica istruzione 23 marzo
 1992"  -  pone  come  condizione  essenzale  per  beneficiare   della
 sanatoria  de  qua  "l'ammissione  con riserva al concorso". Ora tale
 condizione puo' essere fatta valere anche  dalla  ricorrente  che  ha
 superato  le  prove del concorso indetto con d.m. p.i. 12 aprile 1990
 cui era stata ammessa con riserva e che,  alla  data  di  entrata  in
 vigore  della  legge  in discorso, e anche in possesso del prescritto
 requisito di servizio (quinquennio di servizio nella  scuola  materna
 in cui aveva conseguito la nomina in ruolo nell'a.s. 1981/1982).
    Per   le   considerazioni   suesposte,  il  Collegio  ritiene  non
 manifestamente infondata, in  relazione  agli  artt.  3  e  97  della
 Costituzione,  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 3, secondo comma, della legge 5 gennaio 1994,  n.  24  e  ne  rimette
 l'esame alla Corte costituzionale.