IL PRETORE Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, osserva: Oggetto della presente controversia non puo' essere considerata la richiesta di concessione degli sgravi degli oneri sociali disciplinati dall'art. 18, sesto comma della legge n. 1089/1968 e dalla legge n. 589/1971. E' pacifico, infatti, che il diritto agli sgravi aggiuntivi e supplementari, riconosciuto da questo pretore con sentenza n. 3539/1987, non puo' piu' essere riproposto atteso che il tribunale di Bari, con sentenza n. 737/1988 aveva dichiarato infondata la richiesta, negando che la societa' ricorrente potesse essere considerata un nuovo soggetto giuridico, con conseguente possibilita' di invocare l'applicazione dei benefici innanzi specificati. Tutto cio' non toglie che possa valutarsi, cosi' come richiesto sia pure in via subordinata dalla societa' ricorrente, la legittimita' costituzionale della normativa, esame che venne ritenuto implicitamente superfluo nel precedente giudizio, in considerazione dell'interpretazione fornita da questo giudicante in ordine alla pretesa vantata. Come e' stato sottolineato in ricorso, la normativa relativa agli sgravi incentivanti, aggiuntivo e supplementare, appare ingiustificatamente discriminatoria nei confronti di imprese esercitanti la medesima attivita' e poste nello stesso territorio, differenza che e' collegata al fatto della loro costituzione in epoca precedente o successiva alle date di riferimento. La giurisprudenza del Supremo Collegio ha esteso, infatti, l'applicazione degli sgravi incentivanti non soltanto in favore delle imprese gia' in essere rispettivamente alle date del 30 settembre 1968 e del 31 dicembre 1970, ma lo ha esteso anche a quelle imprese costituite successivamente. Si deve ricordare, in proposito, che il Supremo Collegio ha esplicitamente affermato che "il sistema di interventi della legge n. 1089/1968 non fa alcuna distinzione tra imprese vecchie, nuove o ricostituite, poiche' era ovvio che qualsiasi discriminazione o differenziazione di interventi, con eventuali effetti sperequativi, avrebbe alterato, addirittura per factum principis, regole economiche fondamentali in un regime di libera economia e di libera concorrenza, quale e' quello in cui la nostra Costituzione ha chiamato gli imprenditori ad operare" (Cass. 20 dicembre 1980, n. 6580). Si deve sottolineare, altresi', che l'intervento in favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno, sorte inizialmente con la natura di intervento congiunturale, si e' trasformata nel tempo in un intervento di natura strutturale, avente per oggetto sia l'incremento dell'occupazione sia il contenimento del costo del lavoro, cosi' come evidenziato dalla dottrina citata dalla ricorrente. Inquadrata in tale ottica la normativa in esame, rivisitata ad oltre 25 anni dall'emanazione della legge n. 1089/1968 mostra le lacune e le ingiustizie che scaturirebbero dall'applicazione dei principi fatti propri dal Tribunale di Bari nella sentenza innanzi richiamata. Se si tiene presente che le aziende costituite in epoca precedente ai termini di riferimento hanno avuto la necessita' di rinnovare il proprio personale a seguito dei pensionamenti, dimissioni, trasferimenti, morti di dipendenti, ecc., appare evidente che la concessione dei benefici degli sgravi incentivanti in favore delle imprese costituite successivamente appare un privilegio ingiusto, in considerazione del mancato confronto tra la situazione occupazionale precedente o successiva, cosi' come richiesto per le imprese gia' costituite alle date di riferimento. Tale interpretazione appare rafforzata dal decreto ministeriale 5 agosto 1984, che prevede a decorrere dal 1 luglio 1984, uno sgravio con percentuale unificata per tutte le aziende destinatarie, senza operare alcuna distinzione tra imprese nuove e vecchie. Sulla base delle considerazioni che precedono appare evidente la violazione dei principi sanciti dall'art. 3 e dall'art. 41 della Costituzione, per violazione dei principi di uguaglianza e della liberta' di impresa. Appare evidente, infine, la rilevanza della decisione del presente giudizio, che non potrebbe essere deciso senza la risoluzione della questione incidentale di legittimita'.