IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2539 del 1992 proposto da Rizzo Angelo, rappresentato e difeso dall'avv. Cataldo Rizzo e domiciliato presso la segreteria del t.a.r. Puglia, sezione di Lecce, contro l'U.S.L. BR/4, di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Musci ed elettivamente domiciliata in Lecce alla via M. Basseo n. 22, presso lo studio dell'avv. Gaetano Della Noce; per l'annullamento del provvedimento di cui alla nota dell'amministratore straordinario della U.S.L. BR/4 con prot. n. 6975 - Ufficio personale del 26 maggio 1992, nonche' di ogni altro presupposto, connesso e conseguente; nonche' per la declaratoria del diritto del ricorrente di percepire le differenze retributive per le superiori mansioni svolte, oltre a interessi e rivalutazione monetaria; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della U.S.L. BR/4; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito il relatore cons. Antonio Pasca e uditi altresi' gli avv.ti C. Rizzo ed F. Musci; F A T T O Con ricorso depositato in data 12 agosto 1992, il ricorrente impugnava il provvedimento di cui in epigrafe e ne chiedeva l'annullamento, in una con la richiesta di declaratoria del proprio diritto di percepire le differenze retributive per le superiori mansioni asseritamente svolte, oltre a interessi e rivalutazione monetaria. Il ricorrente, gia' dipendente dell'amministrazione provinciale di Brindisi, e' transitato alle dipendenze della U.S.L. BR/4 di Brindisi con qualifica di coadiutore amministrativo a far data dal 1 settembre 1985, cin concomitanza con il trasferimento alle uu.ss.ll. delle competenze in materia psichiatrica. Il ricorrente, vincitore di concorso per un posto di applicato presso l'O.P.I.S. di Lecce e successivamente trasferito presso l'amministrazione provinciale di Brindisi ed assegnato in servizio presso il Centro provinciale di salute mentale, assume di aver svolto mansioni superiori alla propria qualifica gia' presso l'amministrazione di provenienza; assume che anche dopo essere transitato alle dipendenze della U.S.L. BR/4 egli avrebbe continuato a svolgere le mansioni superiori gia' in precedenza svolte. In data 24 settembre 1987 il ricorrente e' stato trasferito all'Ufficio provveditorato ed economato; presso tale ufficio il ricorrente assume di essersi interessato degli acquisti e delle forniture, predisponendo i provvedimenti deliberativi e gli atti contrattuali (licitazioni private, appalto concorso, ecc.) fino alla fase di esecuzione della contrattazione; il ricorrente assume inoltre di aver svolto mansioni di funzionario verbalizzante, coadiuvando il presidente della U.S.L. nell'espletamento dei procedimenti di aggiudicazione delle gare. In virtu' di quanto sopra, il ricorrente - con istanza del 6 maggio 1982 - chiedeva l'attribuzione del trattamento economico corrispondente alla qualifica di assistente amministrativo a far data dal 1 settembre 1985; tale istanza veniva tuttavia respinta con l'impugnato provvedimento. Il ricorrente deduce i seguenti motivi di censura: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 29 del d.P.R. n. 761/1979 ed eccesso di potere sotto vari profili sintomatici, in relazione alla circostanza che - a dire del ricorrente - erroneamente l'amministrazione avrebbe negato quanto richiesto dal ricorrente invocando la norma di cui all'art. 29 del d.P.R. n. 761/1979; ritiene il ricorrente che la norma succitata non escluda, ma anzi presupponga, la retribuibilita' delle superiori mansioni a far data dal 61 giorno dall'inizio delle stesse; il ricorrente in proposito si richiama alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 57/1989, supportando la propria pretesa direttamente all'art. 36 della Costituzione e all'art. 2126 del c.c.; evidenzia inoltre il ricorrente che egli non avrebbe potuto comunque rifiutare la prestazione richiestagli dall'amministrazione per esigenze di servizio e che l'esercizio delle mansioni superiori avrebbe prodotto un ingiustificato arricchimento della amministrazione a suo danno; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2126 del c.c., nonche' del d.P.R. n. 821/1984 ed eccesso di potere per violazione dei principi di buona amministrazione, per illogicita', contraddittorieta' ed ingiustizia manifesta; l'impugnato provvedimento si supporta inoltre alla rilevata circostanza che presso il servizio provveditorato non esisterebbero in organico posti della qualifica di assistente amministrativo: assume in proposito il ricorrente che le esigenze organizzative dei servizi e dell'attivita' della pubblica amministrazione possono evolversi anche indipendentemente dall'adeguamento della pianta organica e che quest'ultima pertanto possa, in un dato momento, risultare non adeguata rispetto ai fabbisogni dell'amministrazione; il ricorrente richiama sul punto anche atti deliberativi della U.S.L. BR/4 e in particolare la deliberazione n. 602 del 7 maggio 1983, in cui la stessa amministrazione da' atto della circostanza che all'espletamento di varie mansioni si provvede utilizzando personale di qualifica inferiore, il quale comunque - grazie al bagaglio tecnico nel frattempo acquisito - assolve tali compiti con adeguata competenza e professionalita' (tale delibera, tendente all'attribuzione del superiore inquadramento in favore di detto personale, risulta annullata dall'organo tutorio; il ricorrente contesta infine la necessarieta' di un formale provvedimento di conferimento delle superiori mansioni di assistente amministrativo ai sensi del d.P.R. n. 821/1984, assumendo che viceversa proprio dal tenore dell'art. 29 del d.P.R. n. 761/1979 si evincerebbe il principio generale dell'"affidabilita'" delle superiori mansioni; precisa infine il ricorrente che comunque il formale provvedimento potrebbe ravvisarsi nell'ordine di servizio n. 25595 del 19 settembre 1987. In data 18 settembre 1992 si costituiva in giudizio la U.S.L. BR/4, che insisteva per la reiezione del ricorso. Con ordinanza n. 2191/1992 del 30 settembre 1992 veniva disposta l'acquisizione di varia documentazione in via istruttoria; tale documentazione veniva depositata in atti in data l4 novembre 1992. In data 27 novembre 1992 la difesa del ricorrente depositava, tra l'altro, una memoria difensiva. Con ordinanza n. 3165/1992 del 22 dicembre 1992 veniva richiesta ulteriore documentazione in via istruttoria; tale documentazione veniva depositata in atti in date 16 febbraio 1993 e 5 marzo 1993. In data 15 gennaio 1993 la difesa del ricorrente depositava ulteriore memoria e varia documentazione; in data 26 febbraio 1993 la difesa del ricorrente depositava note di udienza. Con ordinanza n. 261/1993 del 3 marzo 1993 veniva parzialmente accolta l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente limitatamente alle differenze retributive tra il trattamento di coadiutore amministrativo e quello di assistente amministrativo limitatamente al periodo successivo alla data del 24 ottobre 1987. In data 26 gennaio 1994 e in data 4 febbraio 1994 la difesa del ricorrente e, rispettivamente, la difesa della U.S.L. BR/4 depositavano in atti memorie difensive. Con sentenza interlocutoria n. 304/1994 del 16 febbraio 1994 veniva richiesto il deposito di ulteriore documentazione in via istruttoria; la richiesta documentazione veniva depositata in data 23 maggio 1993. In data 24 novembre 1994 la difesa del ricorrente depositava in atti ulteriore memoria difensiva e varia documentazione a fini istruttori. All'udienza del 15 dicembre 1994 il ricorso veniva introitato per la decisione. D I R I T T O Ritiene il Collegio preliminarmente che il ricorso in esame non possa essere deciso senza la previa risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. n. 3/1957 in relazione all'art. 36 della Costituzione. La Corte costituzionale con sentenza del 19 giugno 1990, n. 296, anche sulla base di quanto gia' statuito con la precedente sentenza del 23 febbraio 1989, n. 57, decidendo - fra l'altro - della questione di costituzionalita' dell'art. 29, commi secondo e terzo, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, ha ritenuto che la sostituzione vicaria del titolare di una posizione funzionale piu' elevata assente per malattia, ferie, congedo, missione, motivi di famiglia e simili, oppure non immediatamente disponibile in caso di urgenza, rientri "tra gli ordinari compiti della propria posizione funzionale" e non rappresenti pertanto un'ipotesi di esercizio di mansioni superiori ai sensi della norma succitata. Varie norme di settore, in realta', prevedono ipotesi di sostituzione vicaria del titolare assente o nei casi di urgenza in relazione al personale di determinate qualifiche (art. 7, commi quinto e settimo, d.P.R. n. 128/1969 per il personale medico; artt. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 31, 34, 36, 38, 41, 44, 47, 55 e 56 del d.P.R. n. 821/1984 per il personale non medico del S.S.N.); la sostituzione vicaria, pertanto, in tali ipotesi non integra esercizio di mansioni superiori. Alla stregua dell'orientamento interpretativo espresso dalla Corte costituzionale, in particolare con la citata sentenza n. 296/1990, la sostituzione vicaria del titolare assente non comporta alcuna variazione nel trattamento economico del dipendente se espletata per un periodo non superiore a sessanta giorni nell'anno solare; viceversa la sostituzione vicaria che si protragga oltre il termine temporale sopra indicato integra un'ipotesi sottratta all'ambito applicativo di cui al citato art. 29 del d.P.R. n. 761/1979 e che trova la propria disciplina normativa direttamente nell'art. 36 Cost., con conseguente diritto del dipendente all'attribuzione del trattamento economico corrispondente al diverso livello qualitativo delle mansioni espletate. In tale ipotesi l'illegittimo protrarsi dell'esercizio delle superiori mansioni, addebitabile innanzitutto all'amministrazione, non esclude il diritto del dipendente alla giusta retribuzione ai sensi dell'art. 2126 del c.c. Con d.P.R. 28 novembre 1990 n. 384 (artt. 55 e 121, quest'ultimo limitatamente al personale dell'area medica) e' stata prevista la retribuibilita' (per differenza tra lo stipendio della posizione di appartenenza e lo stipendio base della posizione superiore) per l'ipotesi di mansioni superiori imputabili a vacanza del posto di qualifica superiore. E' tuttavia evidente come tale norma, con valore formale di atto amministrativo, non pregiudichi l'azionabilita' della pretesa patrimoniale alle differenze retributive complessivamente considerate, pretesa qualificabile come diritto soggettivo del dipendente ove l'art. 36 della Costituzione venga ritenuta norma precettiva e di immediata applicazione. Tale lettura dell'art. 36 Cost., posta a fondamento della pretesa azionata dal ricorrente, sembra tuttavia in contrasto con l'art. 33 del d.P.R. n. 3/1957; l'art. 83 del d.P.R. n. 761/1979, al primo comma, prevede infatti: "per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto si applicano, per la parte compatibile le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni"; conseguentemente l'art. 33 del d.P.R. n. 3/1957 risulta in tal modo applicabile in via residuale e, comunque, ad integrazione della specifica disciplina di settore, anche al personale del Servizio sanitario nazionale. Tale norma del t.u. degli impiegati civili dello Stato, al primo comma, sancisce il diritto dell'impiegato "allo stipendio e agli assegni per carichi di famiglia nella misura stabilita dalla legge, in relazione alla quantita' e qualita' delle prestazioni rese"; la norma in esame presuppone pero' un costante ed implicito riferimento all'ipotesi fisiologica, nella quale il dipendente sia chiamato a svolgere mansioni proprie della qualifica rivestita, dovendosi conseguentemente escludere che detta disposizione abbia voluto attribuire esclusiva ed assorbente rilevanza allo svolgimento di mansioni estranee alla qualifica di appartenenza, come peraltro si evince agevolmente dalla lettura della disposizione di cui all'art. 31 del t.u. citato (primo, secondo, e terzo comma). Il dipendente ha pertanto il diritto di svolgere funzioni inerenti alla sua qualifica, puo' essere destinato a svolgere anche altre funzioni "purche' corrispondenti alla qualifica che riveste ed al ruolo cui appartiene", ha diritto di percepire la retribuzione corrispondente. Ritiene quindi il Collegio che detta norma, proprio perche' esclude la retribuibilita' per differenza delle mansioni superiori alla qualifica rivestita, risulti - per un verso - ostativa all'accoglimento della pretesa azionata dal ricorrente e - per altro verso e correlativamente - in contrasto con l'art. 36 Cost., ove tale norma dovesse intendersi come norma immediatamente applicabile. Poiche' nel caso di specie il ricorrente rivendica le differenze retributive in relazione al complessivo trattamento economico previsto per la qualifica superiore, la questione di costituzionalita' nei termini sopra evidenziati appare al Collegio rilevante e non manifestamente infondata. E' necessario pertanto disporre la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la definizione della questione di costituzionalita'.