IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza.
   Letti gli atti del proc. n. 78/1995 a carico di  Gastaldi  Federico
 imputato  dei  reati p. e p. agli artt. 582, 594 e 612 c.p., rilevato
 che nel predetto procedimento la parte civile, dopo avere  notificato
 a  mezzo  posta  ex  art.  157 c.p.p. la costituzione di parte civile
 all'imputato in data 8 luglio  1995  (senza  produrre  la  relata  di
 notifica) ha ribadito in udienza detta costituzione;
   Atteso   che   all'esito   dell'udienza   ha  chiesto  la  condanna
 dell'imputato al risarcimento dei danni;
   Ritenuto che in ordine al primo punto e' rilevante  decidere  se  -
 come   eccepito   dall'imputato  -  il  deposito  della  costituzione
 direttamente in udienza, pur essendo previsto dalla legge,  violi  il
 diritto  di  difesa  e  che,  in  ordine  a  tale  punto  risulta non
 manifestamente infondata la questione in relazione agli artt. 3 e  24
 Cost.  per  non  essere previsto un termine a difesa (in analogia con
 quanto previsto dall'art.  555 c.p.p.) con violazione  del  principio
 di  uguaglianza  tra  le  parti, di ragionevolezza (nel non prevedere
 alcun termine a difesa e  nel  prevedere  che  la  parte  civile  non
 costituita possa e debba depositare la lista testi nei termini di cui
 all'art.  468 e 567 c.p.p.) e del diritto di difesa che attiene anche
 all'esercizio del diritto stesso nei confronti della parte civile nel
 processo penale;
   Rilevato che in ordine alla pronuncia relativa alla richiesta della
 parte  civile  e' rilevante decidere in merito alla stessa che non e'
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  78  c.p.p.  in  relazione all'art. 282 c.p.c. e successive
 modificazioni nella parte che prevede che la pronuncia in merito alla
 costituzione di parte civile e' esecutiva solo  se  sussistono  gravi
 motivi,  con  violazione degli artt. 3 e 24 Cost., per violazione del
 principio di uguaglianza tra cittadini che facciano  valere  le  loro
 pretese  nel  processo  civile  (ove  la sentenza e' esecutiva) o nel
 processo penale (ove e' esecutiva solo in presenza dei presupposti di
 legge) e per conseguente violazione del diritto  di  difesa  (che  si
 estrinseca anche nell'ottenere decisioni esecutive se favorevoli);
   Visti gli artt. 23 e segg. legge n. 87/53;