IL PRETORE Rilevato che alla precedente udienza e' stato nominato un difensore d'ufficio, nella persona del presidente del consiglio dell'ordine locale - quale soggetto in ultima istanza tenuto ad assicurare l'esercizio della funzione defensionale nel processo penale - a seguito della reiezione della richiesta di rinvio del procedimento - per legittimo impedimento - proposta dai difensori di fiducia che avevano dichiarato la propria astensione dall'udienza; Rilevato che la richiesta di rinvio era stata respinta ritenendosi, come argomentato nell'ordinanza in atti, che la astensione - per le sue modalita' - non potesse essere ricondotta alla nozione processuale del legittimo impedimento; Rilevato che all'odierna udienza il difensore gia' nominato d'ufficio, dopo che i difensori di fiducia avevano confermato la propria adesione alla ulteriore astensione, questa volta deliberato dall'Unione camere penali, ha anche egli dichiarato di aderire all'astensione; Rilevato pertanto che allo stato non sono esperibili ulteriori rimedi processuali, sicche' occorre prendere atto che, al di fuori della normale dialettica processuale (che consente tra l'altro alle parti di impugnare i provvedimenti ordinatori relativi alle richieste di rinvio per legittimo impedimento), l'ulteriore utile esercizio della funzione giurisdizionale - funzione definita "a risalto primario dell'ordinamento dello Stato" dalla sentenza 114/1994 della Corte Costituzionale - e' impedito; Rilevato che con precedenti ordinanze questo pretore ha proposto due questioni di legittimita' costituzionale, entrambe relative alla interpretabilita' dell'art. 486.5 cpp nel senso di ritenere costituente legittimo impedimento l'astensione del difensore dalle udienze anche quando la stessa sia deliberata senza congruo termine e senza termine finale certo, la seconda (procedimento Bilato) in particolare relativa all'astensione del difensore d'ufficio espressamente nominato; Ritenuto che appare opportuno riproporre la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dagli artt. 97, 486.5 c.p.p. e 29 disp. att. cpp, in relazione agli artt. 2, 24.1, 24.2, 35.1, 97, 101.2 e 112 Cost., per due ragioni; Ritenuto in particolare, quanto alla prima, che il nuovo periodo di astensione, deliberato il 12 luglio 1995 dall'Unione camere penali, conferma la rilevanza della questione proposta, sia nei giudizi nei quali e' gia' stata sollevata, sia in questo, comprovando che la problematica indicata e' immanente allo sviluppo del processo, sicche' l'eventuale occasionale interruzione o assenza dell'agitazione al momento della richiesta pronuncia della Corte adita non avrebbe influenza tale da far cessare la rilevanza della questione; Ritenuto poi, quanto alla seconda ragione a sostegno della riproposizione, che le modalita' anche di questa nuova astensione (che ha determinato l'ulteriore rinvio di processi rinviati a queste udienze in relazione ai termini indicati via via nelle precedenti astensioni) hanno imposto un ulteriore approfondimento teorico delle questioni processuali connesse al fenomeno dell'astensione; in particolare che deve affermarsi essere l'astensione dall'attivita' defensionale legittima, e quindi riconducibile al legittimo impedimento idoneo ad imporre il rinvio del processo, solo quando le modalita' della stessa rispettino i tre punti indefettibili, indicati come contenuto minimale anche di eventuali codici di autoregolamentazione dall'art. 2.1 della legge n. 146/1990: il preavviso minimo indicato dall'articolo 2.5; l'indicazione preventiva della durata - certa - delle singole astensioni; le prestazioni assicurate compatibili con le finalita' di cui all'art. 2.1 cit.; Rilevato infatti che, se la legge 146/1990 non ha applicazione immediata nei confronti dei rappresentanti della classe forense, proprio perche' regolamenta il diritto di sciopero in relazione ad un rapporto di lavoro quale che sia la sua natura giuridica, tuttavia il dichiarato intento del legislatore di "contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, alla liberta' ed alla sicurezza", con l'espressa previsione del "bene", "amministrazione della giustizia" "con particolare (e quindi non esclusivo) riferimento ai provvedimenti restrittivi della liberta' personale ed a quelli cautelari e urgenti nonche' ai processi penali con imputato in stato di detenzione", rende tale normativa quantomeno parametro interpretativo autorevolissimo e non discrezionale, guida per quel bilanciamento degli interessi cui il giudice e' chiamato nel momento nel quale e' investito della richiesta di rinvio per legittimo impedimento (v. SU ud. 27 marzo 1992 dep. 24 aprile 1992, Fogliani); Ritenuto quindi che va confermato il dubbio di incostituzionalita' degli artt. 97 e 486.5 cpp, 29 disp. att. c.p.p. nella parte in cui siano interpretabili nel senso di ritenere legittimo impedimento l'astensione dalle udienze, anche quando la stessa sia stata deliberata senza il rispetto del termine di cui all'art. 2.5 della legge 146/1990 e senza termine finale certo, anche per il difensore d'ufficio che sia stato nominato dopo la reiezione della richiesta di rinvio proposta da altro precedente difensore per il medesimo motivo; Il termine di cui all'art. 2.5 legge n. 146/1990 appare infatti dare concretezza temporale alla nozione di "congruo termine", invece usata nelle precedenti ordinanze, apparendo tra l'altro manifestazione univoca di volonta' legislativa gia' espressa proprio nella disciplina specifica (si tenga conto che la disciplina ha avuto riferimento alla natura del servizio di interesse pubblico, sicche' apparirebbe certamente censurabile un'eventuale norma che prevedesse per gli appartenenti alla classe forense un termine di preavviso diverso da quello previsto per i magistrati e per gli altri dipendenti della amministrazione della giustizia); Si e' detto della rilevanza della questione, giacche' una pronuncia della Corte, anche in via interpretativa, per la sua evidente autorevolezza non potrebbe che comportare un adeguamento spontaneo dei difensori, si' da consentire tra l'altro l'utile certa prosecuzione del giudizio, anche in tempi futuri; I parametri della non manifesta infondatezza sono quelli degli artt. 2, 24.1, 24.2, 35.1, 97, 101.2 e 112 Cost. (l'interpretazione che qui si contesta priva infatti ogni cittadino della tutela che, in quanto tale e prescindendo da concreti specifici interessi, gli deriva dall'ordinato funzionamento della giurisdizione; determina grave perturbamento della possibilita' di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, vanifica l'inviolabile diritto di difesa; comporta grave turbamento nelle occupazioni dei cittadini terzi coinvolti nel processo quali testi e consulenti; impedisce l'applicazione adeguata e coordinata delle norme organizzative di cui agli artt. 132 e 160 disp. att. c.p.p. e 477 c.p.p. impedisce lo svolgimento della funzione giurisdizionale senza che questo sia previsto dalla legge; contribuisce ad impedire l'accertamento di merito che e' la conseguenza immediata della previsione di obbligatorieta' dell'azione penale); Vanno adottati i consequenziali provvedimenti ordinatori, dovendosi disporre che le notifiche avvengono a mezzo polizia giudiziaria stante l'urgenza determinata dall'opportunita' che la Corte adita possa esaminare questa ordinanza insieme con quelle precedentemente trasmesse.