IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE Ha emesso la seguente Ordinanza nel procedimento di esecuzione della rogatoria internazionale richiesta dal giudice istruttore presso il tribunale di grande istanza di Thonon-les-Bains, delegato a questo ufficio a seguito di ordinanza di delibazione della Corte di appello di Milano in data 8 maggio 1991. A seguito di richiesta della a.g. francese, in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano delegava ai giudici delle indagini preliminari di Milano e di Busto Arsizio l'audizione di tali Carezzato Gilberto ed Ezat Becheri e inoltre "l'attuazione delle indagini specificate ai punti 1) - 4) della rogatoria..." che qui si trascrivono: 1) esperire sul vostro territorio le indagini opportune al fine di identificare i coautori o eventuali complici di fatti attribuiti agli accusati stop converrebbe conoscere la destinazione che potrebbe aver avuto la falsa valutazione e verificare approfonditamente le dichiarazioni degli accusati stop tutte le audizioni utili possono aver luogo tra cui anche quelle di Burstro stop; 2) fornire tutte le informazioni sul procedimento seguito nei confronti di Fischer e ricercare gli eventuali legami esistenti con gli accusati stop; 3) procedere ad un'indagine capillare sulle attivita' professionali, i mezzi di sostentamento e le amicizie abituali di Sporchia Oscar e degli altri tre accusati stop; 4) indirizzarmi tutte le informazioni utili sulle loro rispettive situazioni penali (estrato del casellario giudiziario - informazioni generali di polizia stop si prega di procedere a tutte le attivita' complementari (audizioni perquisizioni sequestri) che sembrino necessarie per accertare la verita' e permettono inoltre di stabilire il possibile meccanismo di smercio della falsa valuta sul vostro territorio (acquisto dei falsi biglietti della Banca Centrale Americana). Questo giudice, con nota 23 maggio 1991 in atti, chiedeva chiarimenti all'ufficio delegante, in particolare in ordine al "contenuto delle attivita' di indagine demandate", per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto, segnalando: "Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, pare doveroso segnalare forti perplessita' nella individuazione del reale ambito di potere-dovere riconosciuto dall'ordinamento a questo giudice in relazione alla materia in oggetto. Invero, dalla lettura del testo degli artt. 723 e segg. c.p.p., parrebbe doversi ritenere che il legislatore abbia inteso disciplinare - con le disposizioni citate - soltanto una parte della piu' ampia attivita' di assistenza giudiziaria prevista dalle convenzioni di carattere internazionale sottoscritte (e di per se' autonomamente ed immediatamente efficaci per l'ordinamento) e in particolare la materia di "comunicazioni, notificazioni e attivita' di acquisizione probatoria", con riferimento in ogni caso ad atti specifici da compiersi (anche a non voler intendere l'espressione "acquisizione probatoria" in senso strettamente tecnico) come risulta da tenore letterale delle disposizioni in oggetto e della mancata previsione di ogni autonomo e discrezionale potere di indagine conferito al giudice investito del caso (significativo in proposito pare il confronto con la vicenda della modifica dell'art. 299 c.p.p., laddove soltanto con espressa disposizione normativa e indicazione di specifici presupposti e limiti, e' stato riconosciuto al giudice un autonomo e discrezionale potere di accertamento). Si mette qui in rilievo come, in tale contesto, una indiscriminata attivita' di indagine coordinata da questo ufficio, verrebbe quasi naturalmente a porsi in contrasto con principi di fondo del nuovo codice di rito, in particolare laddove - come nel caso presente - la richiesta della autorita' straniera abbia ad oggetto fatti e condotte penalmente perseguibili nel territorio dello Stato e dunque "obbligatoriamente" rimessi alla attivita' del P.M. Con ordinanza 29 maggio 1991, la Corte di Appello disponeva procedersi senz'altro nella escuzione dell'incarico conferito, ritenendo che "...la richiesta dell'Autorita' straniera di svolgimento di indagini di Polizia Giudiziaria non puo' considerarsi inibita all'Autorita' Giudiziaria Italiana, posto che l'art. 725 c.p.p. effettua un generico richiamo alle norme del codice stesso, senza alcuna esplicita esclusione". Veniva in tal modo formulata una interpretazione estremamente ampia della categoria di "attivita' di acquisizione probatoria" prevista dall'art. 723 c.p.p. ritenuta comprensiva non solo del compimento di specifici atti espressamente richiesti dalla Autorita' straniera, ma di attivita' discrezionali e generalizzate di indagine - conseguentemente, il disposto di cui all'art. 725, secondo comma c.p.p. ("per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo Codice..."), veniva letto come riconoscimento, in capo all'organo chiamato alla esecuzione della rogatoria, dei poteri di cui agli art. 358 e segg. c.p.p. e dunque, piu' in generale, della titolarita' dell'insieme dei poteri e delle facolta' ripartiti, nello schema ordinario del Codice, tra giudice e P.M. Nella interpretazione della Corte d'appello di Milano sopra riportata, dunque, il legislatore, con le norme citate, si sarebbe limitato a ritrascrivere il testo dell'art. 657 del Codice abrogato, ignorando del tutto, nella materia in oggetto, i principi di fondo della dialettica processuale secondo cui si articola il nuovo codice ed e' questo il punto che si pone qui all'attenzione della Alta Corte, sotto un profilo di conformita' ai principi della legge delega 16 febbraio 1987 n. 81. Invero e' noto che la materia dei rapporti giurisdizionali con autorita' straniere risulta disciplinata in materia autonoma e diretta "dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale", limitandosi sul punto il legislatore nazionale ad una disciplina di carattere integrativo e surrogatorio. In merito, il decreto-legge n. 81/1987 non reca alcuna disposizione espressa e tuttavia, al punto 104, prevede, in via conclusiva e riassuntiva, "adeguamento di tutti gli istituti processuali ai principi e criteri innanzi determinati". In tale contesto normativo, pare evidente che una deroga profonda a principi cardine del nuovo processo, quale quello del venir meno della ordinaria dialettica tra giudice e p.m., potrebbe venire giustificata soltanto in ragione di una esplicita disciplina, in tal senso orientata, promanante da Fonti di diritto internazionale ovvero, sotto diverso profilo, in quanto ragionevolmente imposta da una esigenza di semplificazione della forme, laddove la materia in oggetto fosse riconosciuta come radicalmente estranea al campo problematico (e dunque alle esigenze di garanzia) in cui prende forma il nuovo processo e per questo "naturalmente" sottratta alla indicazione generale di cui al punto 104) citato dalla legge delega. Sotto il primo profilo, occorrera' qui fare riferimento alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959, rilevando come il testo sottoscritto si limiti a fare riferimento alla "Autorita' Giudiziaria" dei singoli paesi, con un rinvio pieno ed integrale dunque - per la fase della esecuzione - all'ordinamento interno dei singoli stati firmatari. Sotto il secondo profilo, ad escludere l'ipotesi di lettura prospettata, sara' sufficiente sottolineare come l'organo chiamato alla esecuzione della rogatoria e' lo stesso che, nel sistema del codice, sara' poi chiamato a valutare "se sussistono gravi indizi di colpevolezza" (art. 705 c.p.p.) a fronte di conseguenti richieste di estradizione e di applicazione di misure cautelari. Appare dunque evidente che, ove il giudice della rogatoria fosse ritenuto investito non solo del dovere di compimento di singoli atti espressamente individuati (dunque con una funzione "neutra" di garanzia del corretto adempimento dell'atto), ma di un vero e proprio potere discrezionale di indagine, allora si riproporrebbe senza'altro, quanto meno come problema aperto, il tema della distinzione o sovrapposizione tra organo dell'indagine e della decisione (e su temi di grande rilievo costituzionale quali estradizione e liberta' personale): dunque, ampiamento dentro il campo definito dal punto 104) citato e la materia pare pertanto necessariamente sottratta alla libera valutazione del legislatore delegato. D'altro canto, nel senso prospettato, la disciplina in esame (nell'interpretazione datane dalla Corte di Appello di Milano) porrebbe di per se' evidenti problemi di compatibilita' nel confronto diretto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, ponendo - nella procedura avviata su richiesta di A.G. straniera - la persona sottoposta ad indagine di fronte ad un giudice - inquisitore, con evidente affievolimento della ordinaria dialettica processuale e della tendenziale parita' tra accusa e difesa. Da ultimo, si rileva qui un ulteriore profilo di violazione della legge delega, osservando come, nel caso di specie, la richiesta di esperire "le indagini opportune al fine di identificare i coautori o eventuali complici dei fatti attribuiti agli accusati" ha riguardo in realta' ad ipotesi di reato perseguibili nel paese ai sensi degli art. 453 e segg. c.p.p.: in tal senso il riconoscimento di un autonomo e discrezionale potere di indagine in capo al giudice della rogatoria verrebbe a dar luogo ad una legittimazione alle indagini concorrente con quella del P.M., in violazione dunque del punto 57) della legge delega, relativo alla individuazione della competenza esclusiva del P.M.