LA CORTE DEI CONTI
   Ha  pronunciato  la  seguente  decisione sul ricorso prodotto dalla
 sig.ra Filippa Sanna, nata il 20 novembre  1948  a  Florinas  (SS)  e
 domiciliata presso avv. Felice Assennato, via Carlo Poma n. 2, (00195
 )  Roma,  avverso  il  decreto  n.  100  in  data  12  febbraio  1976
 dell'INADEL.
   Uditi nella pubblica udienza dell'8 aprile 1994,  con  l'assistenza
 del  segretario dott. Ermete Francocci, il consigliere relatore dott.
 Silvio Pergameno, l'avv. Domenico Bonaiuti per  delega  dell'avv.  F.
 Assennato,  procuratore  speciale del ricorrente, non presente l'avv.
 Antonio Bova per l'INADEL;
   Visto il ricorso iscritto al n. 129968 del registro di segreteria;
   Visti gli atti e i documenti tutti della causa.
                               F a t t o
   Con la deliberazione impugnata l'INADEL ha negato  alla  ricorrente
 gia'  infermiera  professionale presso gli Ospedali civili riuniti di
 S. Martino - Genova, cessata dal servizio per  dimissioni  volontarie
 il  giorno  8  ottobre  1973,  dopo 4 anni e nove mesi di iscrizione,
 l'assegno vitalizio di cui alla legge  8  marzo  1968,  n.  152,  per
 assenze del requisito di cui all'art. 5 di tale legge.
   Avverso  tale deliberazione ha proposto ricorso l'interessata (dopo
 avere adito il giudice  del  lavoro  e  il  tribunale  amministrativo
 regionale,  dichiaratisi entrambi privi di giurisdizione); con l'atto
 introduttivo del giudizio e successiva memoria la sig. Sanna  insiste
 nella  sua  richiesta,  richiamandosi  in  particolare  alla sentenza
 costituzionale n. 204 del 1972,  colla  quale  era  stata  dichiarata
 l'illeggitimita'  costituzionale  dell'art.  11, primo e terzo comma,
 della precedente legge 13 marzo 1950, n.  120,  nella  parte  in  cui
 veniva   subordinata   la  concessione  dell'assegno  vitalizio  alla
 condizione che il collocamento a riposo del dipendente fosse avvenuto
 per motivi indipendenti dalla sua volonta' e  l'interessato  comunque
 non fruisse di pensione ad altro titolo.
   Nell'odierna  udienza  la  difesa della ricorrente ha insistito per
 l'accoglimento del ricorso, sottolineando  la  circostanza  che  alla
 determinazione   di  lasciare  il  lavoro  la  ricorrente  era  stata
 costretta  in  ragione  delle  sue  condizioni  di  salute;  in   via
 subordinata  la  difesa  ha  confermato  la richiesta di trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale.
                             D i r i t t o
   Con  la  sentenza  costituzionale  n.   204/1972,   richiamata   in
 narrativa,   e'   stata  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art. 11, primo e terzo  comma,  della  legge  n.  120/1950  (che
 regolava  la  materia  degli assegni vitalizi dell'INADEL prima della
 legge n. 152/1968), nelle parti in cui veniva esclusa la  concessione
 del  detto  assegno  qualora il dipendente fosse cessato dal servizio
 per motivi dipendenti dalla sua volonta' ovvero fosse in godimento di
 pensione ad altro titolo.
   Quanto sopra per contrasto con l'art.  36  della  Costituzione,  in
 quanto  l'assegno  vitalizio era da ritenere parte della retribuzione
 differita e non poteva quindi essere negata al lavorataore, anche  in
 presenza  delle condizioni poste dalla legge, integrandosi altrimenti
 una violazione del principio della giusta retribuzione.
   Con l'impugnata delibera dell'INADEL l'assegno vitalizio  e'  stato
 negato alla ricorrente in applicazione del disposto dell'art. 5 lett.
 a)  della  legge  n.  152  del 1968, che limita il riconoscimento del
 diritto all'assegno in parola al caso che il dipendente  sia  cessato
 dopo il compimento dell'eta' di anni 60 (e di quella minore stabilita
 dal   regolamento  organico  dell'ente  di  appartenenza)  ovvero  si
 divenuto inabile al lavoro in modo assoluto e  permanente  (requisito
 da  accertare  con  visita  medico  collegiale da richiedere entro il
 termine perentorio di un anno dalla data di cessazione dal servizio.
   Quanto sopra esposto, questo giudice rileva che la disposizione  da
 ultimo  ricordata  sembra in effetti trovarsi in contrasto con l'art.
 35 della Costituzione, per le stesse ragioni  che  motivarono  a  suo
 tempo  la  declaratoria  di illegittimita' costituzionale di cui alla
 ricordata sentenza n. 204/1972 della Corte verificatrice,  gia'  piu'
 volte  ricordata.  Pertanto,  considerata l'evidente rilevanza di una
 pronunzia della Corte costituzionale sulla questione  ai  fini  della
 definizione   del   presente   giudizio,   il  Collegio  ritiene  non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  5, primo comma, lett. a) della legge 152/1968, nei termini
 dianzi delineati.