LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso prodotto dalla sig.ra Filippa Sanna, nata il 20 novembre 1948 a Florinas (SS) e domiciliata presso avv. Felice Assennato, via Carlo Poma n. 2, (00195 ) Roma, avverso il decreto n. 100 in data 12 febbraio 1976 dell'INADEL. Uditi nella pubblica udienza dell'8 aprile 1994, con l'assistenza del segretario dott. Ermete Francocci, il consigliere relatore dott. Silvio Pergameno, l'avv. Domenico Bonaiuti per delega dell'avv. F. Assennato, procuratore speciale del ricorrente, non presente l'avv. Antonio Bova per l'INADEL; Visto il ricorso iscritto al n. 129968 del registro di segreteria; Visti gli atti e i documenti tutti della causa. F a t t o Con la deliberazione impugnata l'INADEL ha negato alla ricorrente gia' infermiera professionale presso gli Ospedali civili riuniti di S. Martino - Genova, cessata dal servizio per dimissioni volontarie il giorno 8 ottobre 1973, dopo 4 anni e nove mesi di iscrizione, l'assegno vitalizio di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 152, per assenze del requisito di cui all'art. 5 di tale legge. Avverso tale deliberazione ha proposto ricorso l'interessata (dopo avere adito il giudice del lavoro e il tribunale amministrativo regionale, dichiaratisi entrambi privi di giurisdizione); con l'atto introduttivo del giudizio e successiva memoria la sig. Sanna insiste nella sua richiesta, richiamandosi in particolare alla sentenza costituzionale n. 204 del 1972, colla quale era stata dichiarata l'illeggitimita' costituzionale dell'art. 11, primo e terzo comma, della precedente legge 13 marzo 1950, n. 120, nella parte in cui veniva subordinata la concessione dell'assegno vitalizio alla condizione che il collocamento a riposo del dipendente fosse avvenuto per motivi indipendenti dalla sua volonta' e l'interessato comunque non fruisse di pensione ad altro titolo. Nell'odierna udienza la difesa della ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, sottolineando la circostanza che alla determinazione di lasciare il lavoro la ricorrente era stata costretta in ragione delle sue condizioni di salute; in via subordinata la difesa ha confermato la richiesta di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. D i r i t t o Con la sentenza costituzionale n. 204/1972, richiamata in narrativa, e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, primo e terzo comma, della legge n. 120/1950 (che regolava la materia degli assegni vitalizi dell'INADEL prima della legge n. 152/1968), nelle parti in cui veniva esclusa la concessione del detto assegno qualora il dipendente fosse cessato dal servizio per motivi dipendenti dalla sua volonta' ovvero fosse in godimento di pensione ad altro titolo. Quanto sopra per contrasto con l'art. 36 della Costituzione, in quanto l'assegno vitalizio era da ritenere parte della retribuzione differita e non poteva quindi essere negata al lavorataore, anche in presenza delle condizioni poste dalla legge, integrandosi altrimenti una violazione del principio della giusta retribuzione. Con l'impugnata delibera dell'INADEL l'assegno vitalizio e' stato negato alla ricorrente in applicazione del disposto dell'art. 5 lett. a) della legge n. 152 del 1968, che limita il riconoscimento del diritto all'assegno in parola al caso che il dipendente sia cessato dopo il compimento dell'eta' di anni 60 (e di quella minore stabilita dal regolamento organico dell'ente di appartenenza) ovvero si divenuto inabile al lavoro in modo assoluto e permanente (requisito da accertare con visita medico collegiale da richiedere entro il termine perentorio di un anno dalla data di cessazione dal servizio. Quanto sopra esposto, questo giudice rileva che la disposizione da ultimo ricordata sembra in effetti trovarsi in contrasto con l'art. 35 della Costituzione, per le stesse ragioni che motivarono a suo tempo la declaratoria di illegittimita' costituzionale di cui alla ricordata sentenza n. 204/1972 della Corte verificatrice, gia' piu' volte ricordata. Pertanto, considerata l'evidente rilevanza di una pronunzia della Corte costituzionale sulla questione ai fini della definizione del presente giudizio, il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, primo comma, lett. a) della legge 152/1968, nei termini dianzi delineati.