IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Visti gli atti del procedimento penale contro Di Modica Luigi ed
altri, per i delitti di associazione per il narcotraffico, omicidio
volontario pluriaggravato, violazione della disciplina delle armi,
violazione della disciplina degli stupefacenti, corruzione per atto
contrario ai doveri dell'ufficio, ecc.;
Vista in particolare l'istanza formulata in data 8 settembre 1995,
nel corso della udienza preliminare, affinche' sia dichiarata ex art
303 c.p.p., in applicazione del nuovo testo dell'art. 297, comma 3,
c.p.p., la inefficacia sopravvenuta della misura cautelare della
custodia in carcere attualmente applicata nei confronti di Sarlo
Mario Pasquale, nato a S. Pietro Carida' il 21 maggio 1949,
attualmente detenuto presso la casa circondariale S. Vittore di
Milano, difeso dagli avvocati Giuseppe Bamonte e Daniele Ripamonti,
entrambi del foro di Milano;
Vista la missiva del pubblico ministero, pervenuta in data 12
settembre 1995, con la quale si richiede che l'istanza difensiva sia
accolta limitatamente ai reato sub capo 50) della rubrica, e sia
respinta limitatamente ai restanti reati, con la sola eccezione dei
delitti di cui ai capi 53) e 54) della rubrica, rispetto ai quali si
chiede sia proposta questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 297, comma 3, c.p.p. per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
Rilevato che di propria iniziativa, con la missiva citata, il
pubblico ministero ha rilevato l'intervenuta decorrenza del termine
massimo della custodia, relativamente ai delitti di cui ai capi 1) e
2) della rubrica, con riguardo a Schettini Antonio, nato a Portici il
29 gennaio 1957, attualmente detenuto presso la casa circondariale S.
Vittore di Milano, difeso dagli avvocati Vincenzo Mavilla del foro di
Milano e Michele Bruno del foro di Napoli e Trovato Franco, nato a
Mercedusa il 2 maggio 1947, attualmente detenuto presso la casa
circondariale S. Vittore di Milano, difeso dagli avvocati Giuliano
Spazzali del foro di Milano ed Emidio Tommasini del foro di Reggio
Calabria;
Rilevato come anche per detti due imputati, con la missiva citata,
si chieda dal pubblico ministero sia sollevata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 297, comma 3, c.p.p., nella
nuova formulazione, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
O s s e r v a
Che l'istanza difensiva concernente Mario Sarlo e' pressocche'
integralmente fondata, cosi' come fondata risulta l'indicazione del
pubblico ministero relativamente ai coimputati Schettini e Trovato.
Dovrebbe pervenirsi, quindi, ad un generalizzato provvedimento di
scarcerazione per decorrenza dei termini massimi della custodia. E
tuttavia, chiaro restando che le palesi e pressanti necessita'
cautelari (affermate e ribadite per questi imputati, come per altri,
da decine di provvedimenti ad ogni livello) non assumono rilevanza
sul terreno da praticarsi in questa sede, deve rilevarsi come la
nuova legge pervenga al "comando" di scarcerazione pur nell'assenza
totale di ciascuno dei fattori d'allarme cui ragionevolmente, in
altri casi, potrebbe collegarsi la "sanzione" d'una decorrenza
precoce del termine per la custodia. Si tornera' immediatamente
sull'argomento. Certo e' che il sospetto di un contrasto tra la
scelta dei riformatori e l'art. 3 della Costituzione, nella misura in
cui questa norma pone un limite di ragionevolezza alle scelte
legislative che accomunano o discriminano le situazioni regolate, non
potrebbe certo dirsi manifestamente infondato. E' preliminare ad
ogni altra considerazione un vaglio circa il fondamento
dell'interpretazione che, di fatto, si e' proposta in ordine alla
disciplina dell'art. 297, comma 3, c.p.p., nella formulazione
introdotta ex art. 12 della legge n. 332/1995. Non sembra dubbio che
la norma estenda enormemente i casi che la giurisprudenza aveva
solitamente definito mediante il riferimento ad una concatenazione di
addebiti: al fenomeno cioe' della diluizione nel tempo della
contestazione cautelare di reati, cosi' da prolungare, ben oltre la
scadenza dei termini della custodia per la prima fattispecie
addebitata, la situazione materiale di detenzione dell'interessato.
La giurisprudenza, formatasi nel vigore del codice Rocco e poi
reiteratasi con la nuova legge processuale, aveva per altro sempre
limitato la fattispecie - e cioe' la retrodatazione del termine di
decorrenza della custodia rispetto all'epoca di notificazione del
provvedimento piu' recente - alle ipotesi di artificioso ritardo
nella contestazione dei fatti, che invece avrebbero potuto essere
tutti addebitati in unico o comunque piu' remoto contesto (sulla
inutilita' o addirittura sul carattere colpevole del ritardo nella
contestazione aggiuntiva, per limitarsi alla giurisprudenza sul nuovo
codice, cfr. Cass. sez. 6a feb. 1990, in Cass. pen. mass. 1990, p.
1571; Cass. sez. 1a 15 apr. 1991, in Cass. pen. mass. 1992, p. 377;
Cass. sez 1a 2 dic. 1991, in Cass. pen. mass. 1993, p. 89; Cass.
sez. 1a 25 feb.1992, in Cass. pen. mass. 1993, p. 1045). Per quanto
sembri strano, la nuova norma non richiede affatto, per la
retrodatazione, che la contestazione cautelare piu' recente sia
tardiva. E' una soluzione gia' evidente quando si legga la prima
parte del terzo comma, laddove l'effetto e' collegato unicamente al
rapporto di connessione qualificata tra i reati, senza alcun riguardo
all'epoca di acquisizione delle distinte notitiae criminis.
D'altronde la seconda parte della norma fornisce una conferma al
contrario: la retrodatazione sara' impedita dalla prova che la
conoscenza dei fatti di nuova contestazione e' stata tardiva, ma solo
a condizione che per i fatti di piu' remota contestazione sia gia'
intervenuto il rinvio a giudizio. Dal che si deduce che, se la
tardivita' della contestazione rispetto alla cognizione e' sempre
causa di retrodatazione della decorrenza, la sua dipendenza dalla
obiettiva tardivita' della cognizione impedisce la retrodatazione
solo per il caso di rinvio a giudizio medio tempore intervenuto. Si
deduce, in altre parole, che nel corso delle indagini preliminari la
decorrenza del termine va fissata al giorno della prima cattura
quand'anche per i nuovi reati la notitia criminis sia di molto
successiva. Poiche' sembra principio indiscutibile quello che ogni
reato dia eventualmente luogo ad un trattamento cautelare, e che il
trattamento abbia una durata connessa alla gravita' del reato stesso,
occorre stabilire in quali casi e per quali ragioni la legge possa
ragionevolmente derogare a tale principio. Non v'e' dubbio che la
base della deroga continui ad essere l'esigenza di precludere le
contestazioni a catena. Cio' per un verso alla luce del contesto
normativo di adozione della disciplina, e per altro verso alla luce
della "spia" rappresentata dalla seconda parte della norma, che
annette rilevanza, in casi limitati, alla tardivita' della
cognizione. Dunque dovrebbe essere stato sancito il perdurare di
quella comparazione di interessi che, da tempo sottesa all'istituto
della retrodatazione in funzione di garanzia contro l'inerzia (o
peggio) dell'inquirente, non aveva salvo errore mai dato adito a
sospetti di incostituzionalita': si consente la privazione
della liberta' per ciascun reato ed in misura proporzionale, ma si
pretende che la contestazione sia tempestiva, pena appunto la
"perdita", ai fini cautelari, del periodo intercorso tra la "nuova"
notizia ed il suo sfruttamento per la custodia. Ma il nuovo
legislatore, come si e' visto, e' andato ben oltre, privando di ogni
rilevanza il dato scriminante dello iato tra possibilita' ed
effettivita' della nuova contestazione. E' probabile che dall'esame
dei lavori preparatori sia desumibile la reale intenzione dei
riformatori. Fin d'ora occorre pero' chiedersi se esista una
finalita' legittimante che ispiri la disciplina e che renda
indifferente, ai fini del trattamento, la perdita del fatto
scriminante fino ad oggi risolutivo, e cioe' il carattere strumentale
della dilazione nel tempo dei provvedimenti restrittivi. Sembra
evidente che l'applicazione di siffatta disciplina, ove ne venga
stabilita la compatibilita' costituzionale, comportera' di fatto
fenomeni rilevantissimi: frazionamento esasperato dei procedimenti
(ogni rinvio a giudizio "proteggera'" la possibilita' cautelare per
i reati di futuro accertamento), aggravamento della logica di
sommarieta' nell'indagine che gia' caratterizza il sistema voluto dal
legislatore del 1988, tardivita' della prima contestazione cautelare
rispetto al grado di sviluppo della indagine, ecc. Tutte queste
conseguenze non sono francamente proponibili quali obiettivi
perseguiti dal legislatore dell'agosto 1995. Probabilmnte, se si
vuole escludere l'eventualita' di una legiferazione che di fatto
abbia ecceduto l'intenzione, la disciplina ha risentito del dibattito
politico-istituzionale su altri temi, come ad esempio quello dei cd
collaboratori di giustizia e dei problemi connessi alla gradualita'
delle loro rivelazioni.
E tuttavia, se anche cosi' fosse, la conclusione sarebbe
indifferente sul terreno che qui va praticato. Non appartiene alla
valutazione giudiziale la questione dei limiti legali da porre
eventualmente all'utilizzazione di una notitia criminis. E non
interessa qui stabilire quanto corretta sarebbe la trasposizione sul
piano del trattamento cautelare di meccanismi orientati a
"costringere" entro limiti stretti l'utilita' dei collaboratori a
fini di accertamento delle responsabilita', in genere per gravi
reati, ed in regime di perdurante ragionevolezza dei termini
prescrizionali e di perdurante obbligatorieta' dell'azione penale.
Certo e', comunque, che la disciplina avrebbe di fatto accomunato una
serie di situazioni assimilabili solo su terreni del tutto eccentrici
rispetto a quello cui specificamente e' pertinente la disciplina
stessa, e cioe' quello dei limiti di durata del trattamento
cautelare.
Non v'e' da stupirsi, in queste condizioni, che il pubblico
ministero, portatore (nel suo ruolo di parte) dell'interesse alla
maggior funzionalita' del processo quale mezzo per la composizione e
la prevenzione dei piu' gravi conflitti interumani, obietti alla
nuova disciplina la serieta' che, sotto qualche profilo almeno,
caratterizza le relative implicazioni. Non sembra inutile citare
parte della missiva meglio indicata nell'epigrafe: "gli indagati
detenuti per piu' ordinanze di custodia cautelare, anche se per reati
di pari gravita', si vengono a trovare in situazioni diverse a
seconda che la notizia di reato connesso, oggetto del secondo
provvedimento, venga acquisita o meno in prossimita' del decreto di
rinvio a giudizio disposto per il primo fatto: nel primo caso
potrebbero avere maturato pressocche' istantaneamente il diritto alla
scarcerazione per decorrenza dei termini della custodia cautelare
relativamente ai reati tardivamente emersi; nel secondo caso, potendo
lo stesso p.m. sfruttare un piu' ampio periodo di tempo per le sue
determinazioni, il detenuto ben difficilmente potrebbe maturare il
diritto a quella scarcerazione. Addirittura, nel primo caso, qualora
la notizia di reato fosse acquisita pochi giorni prima del rinvio a
giudizio, il p.m., contrariamente al secondo caso, sarebbe persino
privato del potere-dovere di richiedere un provvedimento cautelare,
potendosi trovare dinanzi ad una situazione di un termine di custodia
decorso (o molto prossimo a decorrere) prima ancora dell'emissione
del titolo di detenzione (ne' e' ipotizzabile che, in tali casi, il
p.m. possa richiedere la proroga del termine di custodia cautelare
per il reato tardivamente conosciuto, prima ancora, cioe', di
richiedere l'emissione del provvedimento cautelare).
Gli indagati detenuti, anche se per reati di pari gravita', si
vengono a trovare in situazioni diverse a seconda che la notizia di
reato connesso, oggetto di un secondo provvedimento cautelare, venga
acquisita, indipendentemente dalla data di acquisizione, nello stesso
procedimento o in procedimento diverso. Infatti, con riferimento, ad
es., all'acquisizione della notizia di reato del tentato omicidio di
Salvatore Batti, e' evidente che, qualora si fosse trattato di
notizia emersa nella stessa data ma nell'ambito di altro procedimento
(pendente, ad es., presso altra sede giudiziaria o presso altro
magistrato dello stesso ufficio), non sarebbe applicabile il comma 3
dell'art. 297 c.p.p. in quanto non ci si troverebbe di fronte a
"fatto desumibile dagli atti prima del rinvio a giudizio". A seconda
del "luogo giuridico" di acquisizione della notizia di reato, dunque,
pur in situazioni analoghe, i cittadini potrebbero trovarsi in
situazioni opposte: legittimamente detenuti in un caso, scarcerati
per decorrenza termini (o addirittura certi di non poter essere
raggiunti da provvedimento cautelare) nell'altro ... Inoltre, per
effetto della assenza di qualsiasi norma transitoria che ne rinvii
ragionevolmente l'applicazione, l'art. 297, comma 3, c.p.p.,
determina disparita' di trattamento tra imputati detenuti in
procedimenti complessi e nella identica situazione a seconda che la
legge di modifica 8 agosto 1995, n. 332, sia entrata in vigore prima
o dopo il promuovimento dell'azione penale nel primo caso, infatti,
contrariamente al secondo, il p.m. potra' richiedere la proroga dei
termini della custodia cautelare ex art. 305, comma 2, c.p.p.; cio'
indipendentemente dal grado di diligenza del p.m., tanto che, anzi,
solo quello che non si sara' preoccupato di chiudere rapidamente le
indagini preliminari potra' ancora esercitare i suoi diritti, il
tutto con ovvio diverso trattamento degli indagati o imputati
detenuti in identica situazione".
Ad alcune delle conseguenze illustrate dal rappresentante
dell'accusa potrebbe guardarsi come ad inconvenienti che non
dipendano dal principio di diritto posto dalla normativa (anche se la
stessa, come ogni normativa, dovrebbe pur essere valutata nelle
conseguenze che collega ai dati ineliminabili della concreta
attivita' giudiziaria, a partire dalle infinite casualita' che
governano la formazione del fascicolo nelle indagini preliminari).
D'altronde l'obiettiva e grave difficolta' che l'assenza di una
disposizione transitoria introduce nei processi in corso (nella
specie avrebbe potuto tranquillamente richiedersi la proroga dei
termini della custodia, che oggi non e' piu' possibile per essere
stata chiusa la fase delle indagini preliminari) provoca la
comprensibile doglianza della parte che vede cambiata la regola
durante il gioco, ma non sembra attingere al tema della
discriminazione tra i cittadini innanzi alla legge. Sembra pero'
evidente che la nuova normativa, quale criterio generale di
regolazione della durata della custodia cautelare, parifica in modo
irragionevole situazioni assolutamente eterogenee. Parifica,
anzitutto, la posizione di coloro che si sarebbero trovati in
condizione di "giovarsi" d'una nuova contestazione piu' tempestiva
(coloro cioe' per i quali l'a.g. abbia centellinato nel tempo
l'utilizzazione cautelare dei dati indiziari gia' raccolti) alla
posizione di indagati per i quali la tardivita' della nuova
contestazione dipenda esclusivamente dalla tardivita' della relativa
acquisizione indiziaria. Ma resta diversificata, nel contempo, anche
la situazione di soggetti che - parimenti interessati da
contestazioni cautelari tempestive in rapporto a nuove investigazioni
- abbiano visto o meno disporre il giudizio rispetto al reato di piu'
remota contestazione: il rinvio a giudizio e' fatto indifferente
quanto alla necessita' specialpreventiva ed al rischio di fuga (e
spesso anche per l'inquinamento della prova, notoriamente destinata a
formarsi nel dibattimento); il rinvio a giudizio, oltretutto, e'
frutto dell'iniziativa incontrollabile del p.m. e del giudice. Ne' si
obietti che proprio le cadenze processuali, nel sistema, hanno il
ruolo di consentire un allungamento della custodia in attesa della
sentenza irrevocabile: qui si parla, per entrambe le situazioni,
della durata della custodia con riguardo ad un procedimento (e per un
reato) in fase di indagini preliminari.
Si consideri che la disciplina, in numerosissimi casi, potrebbe
comportare di fatto un completo abbandono di necessita' cautelari
attualissime, in modo ancora una volta scollegato da ogni ragionevole
contemperamento tra interessi di garazia individuale e necessita'
sociali. La durata del termine per la custodia e' posta generalmente
in relazione alla gravita' del reato, sulla base di evidenze
statistiche: si tratta di un serio parametro di misurazione della
pericolosita', e si tratta in genere di fatti per i quali piu'
difficoltose si presentano le indagini. Ora, la novella rompe
completamente la relazione tra gravita' del fatto e durata del
trattamento cautelare, almeno in tutti i casi nei quali la prima
cattura riguardi un fatto di gravita' pari o minore a quella del
reato di successiva contestazione. E' agevole infatti constatare che,
sebbene commisurato al reato con la pena edittale piu' grave, il
termine decorrera' in ogni caso dall'avvio del trattamento. Con la
conseguenza, davvero singolare, che il tempo a disposizione per le
indagini sul fatto piu' grave sara' ridotto in misura corrispondente
a tutta la custodia disposta per il reato precedentemente contestato,
ed in ipotesi ridotto a pochi giorni. Nei casi di ordinanze "a
catena" il fenomeno e' giustificato, certo per la necessita' di
garantire dall'arbitrio il cittadino, ma, prima ancora, per il
carattere non accidentale della riduzione del termine per il reato
piu' grave (che, per definizione, avrebbe potuto essere prima
indagato). Nel caso invece di pefetta "normalita" della dilazione
(ancor oggi, dovrebbe considerarsi naturale che le indagini valgano
a porre progressivamente in luce reati connessi) la conseguenza
appare davvero abnorme: per il sol fatto d'essere stato precocemente
catturato riguardo al furto della vettura, che poi si scopra essere
stata da lui utilizzata per un omicidio, il fortunato destinatario
della contestazione patrimoniale sara' irragionevolmente favorito,
quale autore dell'omicidio (e non, si badi, quale ladro), rispetto a
chi, nel caso analogo, veda accertate contemporaneamente l'una e
l'altra responsabilita'. Per quanto si e' appena osservato, poi,
risulta evidente come la nuova disposizione rompa anche la relazione
tra durata della custodia e qualita' effettiva e concreta delle
necessita' cautelari. Si arriverebbe, e forse si arrivera', al
paradosso di misure da applicare per necessita' investigative nuove e
complesse, scaturite ex novo dalla piu' recente notizia di reato, la
cui durata sara' decisa non gia' con riguardo all'esaurimento di tali
necessita', quanto piuttosto dalla portata casuale del "residuo"
termine in corsa per tutt'altra fattispecie. Si arriverebbe, e forse
si arrivera', ad omettere catture "obbligatorie" ex art. 275 comma 3,
c.p.p., con la motivazione dell'essere il termine quasi interamente
decorso pur nell'assenza della minima anticipazione probatoria sul
tema. L'unica spiegazione sostanziale che si riesce ad elaborare per
una siffatta scelta normativa, per la verita', e' quella d'una
presunzione sfavorevole all'autorita' inquirente: non solo la
presunzione della strumentalita' all'illecito prolungamento della
custodia del ritardo d'una nuova cattura rispetto all'acquisizione
della nuova notitia criminis, ma addirittura la presunzione che la
stessa tardivita' della notizia rispetto a quella sfruttata per la
prima contestazione sia frutto della volonta' di una artificiosa
elusione della disciplina sui termini massimi della custodia. Solo in
questa chiave, e cioe' immaginando che tutte le situazioni regolate
siano analoghe nella sostanza, la disciplina recupererebbe
omogenita': si tratterebbe sempre di contestazioni a catena, anche
se provate diversamente (sulla base degli atti in un caso, e per
presunzione juris et de jure nell'altro). Di nuovo, per la verita',
apparirebbe contraddittoria la scelta di "salvare" le contestazioni
tempestive ma successive alla prima per il sol fatto che, sulla
prima, sia gia' stato disposto il giudizio. Ma in ogni caso si
percepisce la portata di fatto assunta da una regola che ragionevole
sarebbe solo a condizione che, sempre ed a qualsiasi latitudine, la
stessa acquisizione progressiva delle risultanze (e cioe', si
consenta, la fisiologia del procedimento investigativo), di qualunque
risultanza (magari la confessione di un latitante di recente
cattura), sia sospetta ed anzi frutto di comportamenti illeciti degli
inquirenti (perche', di certo, rinviare a questi fini la stessa
formazione della notizia di reato sarebbe oggetto di una condotta
illecita). Se sembra costituzionalmente tollerabile che il
legislatore risolva attraverso le presunzioni un problema di prova
oggettivamente delicato, altrettanto non potrebbe dirsi a fronte di
una presunzione assoluta. E non sembra dubbio che di questo si
tratti, poiche' come si e' visto la disciplina non annette alcuna
rilevanza nemmeno alla prova provata che nessun rinvio strumentale
sia intervenuto a modulare la nuova cattura e, piu' radicalmente,
l'acquisizione della nuova fonte di prova. Almeno nella parte in cui
non consente di vagliare in concreto la situazione processuale - e
cio' magari addirittura attraverso una mera inversione dell'onere
della prova (si presume la strumentabilita' a meno che ...) - la
nuova disciplina appare foriera di assimilazione irragionevole tra
situazioni eterogenee, e di irragionevole distinzione tra situazioni
assimilabili.
La disamina dei casi di specie, oltreche' risolvere il problema
della rilevanza della questione proposta, sembra utile anche ad
evidenziare la portata della riforma, la sua operativita' oltre ogni
logica di garanzia dei diritti del cittadino a fronte della inerzia o
prevaricazione ad opera dell'amministrazione della giustizia.
All'esito di lunghe e laboriose indagini su una delle piu'
pericolose organizzazioni criminali operanti in Lombardia, di
schietta matrice mafiosa, il pubblico ministero aveva formulato una
richiesta di cattura con riguardo a numerossimi gravi reati. La
richiesta, datata 7 giugno 1993, aveva assunto addirittura la forma
di un provvedimento restrittivo (ordine di fermo del pubblico
ministero) nei confronti di numerosi soggetti, ma per gli imputati
che interessano, gia' detenuti per cause diverse, cio' non era
avvenuto. Per costoro il trattamento cautelare si era avviato
mediante il provvedimento conclusivo del complesso subprocedimento
avviatosi con i fermi anzidetti, e cioe' con l'ordinanza riassuntiva
di questo giudice in data 27 maggio 1994 (notificata a Sarlo il 7
giugno 1994, a Trovato l'8 giugno 1994 ed a Schettini il 27 giugno
1994). Il senso generale di quel provvedimento risiede nella
contestazione dei numerossimi reati allora emersi grazie alle
indagini sulla cosca capeggiata proprio da Antonio Schettini,
Giuseppe Flachi e Franco Coco Trovato: una organizzazione dedita al
narcotraffico (capo 34 della rubrica del provvedimento), con un
livello superiore di schietta connotazione mafiosa (capo 158), dedita
alla commissione di omicidi attuati per sbaragliare la concorrenza e
proteggere gli interessi della associazione; in questa prospettiva,
particolare rilevanza aveva assunto la cd "guerra coi Batti", dal
nome della famiglia che capeggiava una organizzazione di spacciatori,
contro la quale Coco e Flachi avevano proceduto per ragioni personali
e di territorio, sterminando ad uno ad uno tutti i componenti di
rilievo, a partire dal capo indiscusso di quel gruppo, e cioe'
Salvatore Batti. A proposito della fisiologia dell'indagine.
Compiendo una sintesi estrema va detto come, gravitando la prova in
quel primo procedimento sulle dichiarazioni di criminali esterni alla
organizzazione (come Salvatore Annacondia) o usciti dalla stessa in
epoca remota (come Michele Di Donato), o fondandosi la prova stessa
su circostanze accertate in presa diretta durante le attivita'
criminali (grazie a pedinamenti ed intercettazioni iniziati nel
1992), il quadro delle contestazioni risultasse in certo senso
generico. Erano stati individuati numerosissimi componenti della
associazione per delinquere, tra i quali appunto Trovato, Schettini e
Sarlo. Erano stati accertati alcuni dei fatti specifici piu'
recenti. Ma per molti dei delitti del passato, soprattutto gli
omicidi, s'era raggiunto un quadro indiziario grave solo con riguardo
alla riferibilita' alla organizzazione, con la conseguenza,
evidentemente, che solo i responsabili della deliberazione avevano
potuto essere raggiunti dalla relativa contestazione cautelare.
Tra i soggetti inquisiti nell'ambito della indagine in questione si
trovavano Giorgio Tocci e Luigi Di Modica, oggi rei confessi, al pari
di Schettini, dell'omicidio consumato in data 31 maggio 1992 ai danni
di Alfonso Veggetti (da quella notte Schettini si trova detenuto).
Tocci era stato un quadro dirigente della organizzazione di cui si e'
detto, ed anche Di Modica (praticamente il plenipotenziario di Luigi
"Jimmy" Miano nella gestione dei traffici gravitanti sul famoso
autoparco di via Salomone), per la sua posizione di capo d'una
organizzazione alleata, era informato di numerosissime circostanze.
Entrambi gli imputati, durante tutto il corso della indagine, avevano
negato la propria responsabilita' per qualsiasi reato, al pari del
resto di circa 200 ulteriori indagati.
Poi, ad indagine preliminari quasi ultimate, i due imputati in
questione avevano deciso di ammettere le proprie responsabilita' e di
collaborare con gli inquirenti. L'avvio di questa fase data al 7
giugno 1994 quanto a Giorgio Tocci, ed al 18 maggio 1994 per cio' che
attiene a Luigi Di Modica. Inutile dire che non v'e' il minimo
segnale, di alcun genere, che l'uno od entrambi dei nuovi
collaboratori siano stati in qualche modo sollecitati a posticipare
la propria scelta. La cosa, francamente, sarebbe stata del tutto
assurda, a fronte di personaggi di rango cosi' elevato e in epoca in
cui, semmai, si prospetta dalle Difese un presunto accanimento
investigativo.
Cio' soprattutto considerando che finalmente, essendosi trovate
voci "interne" alla organizzazione, si accedeva alla descrizione
diretta delle fasi di deliberazione e di esecuzione di molti omicidi:
di qui il fenomeno, come si vede non strumentale ma perfettamente
fisiologico, delle contestazioni ex art. 575 c.p. a molti degli
associati gia' catturati in quanto tali; contestazioni che spesso
duplicavano quelle che per lo stesso fatto, nei limiti del possibile,
erano gia' state effettuate in precedenza, generalmente ai danni dei
capi della organizzazione. Ad ogni modo, essendo ormai trascorso
circa un anno dall'avvio dei trattamenti cautelari per molti degli
indagati, il pubblico ministero aveva disposto la separazione del
procedimento relativo a tutte le nuove notizie di reato (8 giugno
1994), promuovendo l'azione nel procedimento principale (8 luglio
1994). L'udienza preliminare, celebrata a far tempo dal 6 ottobre
1994, si era chiusa per quanto interessa col rinvio a giudizio di
Schettini e Trovato (15 novembre 1994) avanti alla 2ΓΏ Corte di Assise
di Milano (il dibattimento e' in corso dal 6 marzo 1995), mentre
Mario Sarlo era pervenuto allo stesso risultato chiedendo il giudizio
immediato (decreto del 5 ottobre 1994). Intanto, durante i mesi
estivi del 1994, espletati rapidi quanto indispensabili accertamenti
a riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori, il Pubblico
Ministero era pervenuto alla formulazione di una corposissima nuova
richiesta cautelare (13 settembre 1994): solo tre mesi, come
giustamente si pone in rilievo, erano trascorsi dall'acquisizione
della prima nuova chiamata in correita', due dei quali interamente
compresi nel periodo feriale. Il 3 ottobre 1994, a meno di tre
settimane dalla richiesta, era stata depositata una ordinanza
cautelare che riguardava e riguarda centinaia di reati gravissimi, e
circa una ottantina di persone (una contestazione per un solo
episodio riguardo ad un solo imputato, allo stato, risulta annullata
dagli organi del riesame e di legittimita'). Queste posizioni, con
l'aggiunta di poche altre, rappresentano l'oggetto dell'odierno
procedimento. Saranno chiare, a questo punto, le ragioni che hanno
determinato la seguente sequenza delle accuse. Nell'ambito del proc.
n. 12602/92 Mario Sarlo e' stato rinviato a giudizio:
per appartenenza con funzioni organizzative ad un'associazione
finalizzata al traffico di stupefacenti, ex art. 74 d.P.R. n. 309/90
(capo 34 della rubrica del proc. m. 12602/92.21);
per appartenenza quale organizzatore ad un'associazione di
stampo mafioso, ex art. 416 bis c.p. (capo 158 della rubrica);
per detenzione di cocaina in parte consumata nello studio
professionale del coimputato Andrea Tumbarello ex art. 110 c.p. 73
d.P.R. n. 309/'90 (capo 72);
per estorsione aggravata ex art. 629, primo e secondo comma, c.p.
in danno di Davalle Sonia e De Ponti Fabrizio (capo 73);
per altra estorsione aggravata ex art. 629, primo e secondo
comma, c.p. in danno di Davalle Sonia e De Ponti Fabrizio (capo 74
della rubrica);
per detenzione di altra cocaina in parte consumata
nell'abitazione di De Pierro Cosimo ex art. 110 c.p., 73 d.P.R. n.
309/'90 (capo 76);
per detenzione di altra cocaina in parte consumata
nell'abitazione di Zappala' Benito ex art. 110 c.p., 73 d.P.R. n.
309/'90 (capo 77);
per detenzione e porto di una pistola in una precisa occasione,
ex artt. 81 cpv. c.p., 10, 12 e 14 legge 497/74 (capo78);
per falsificazione dei documenti d'identita' sequestratigli
all'atto del suo arresto da latitante (capo 163).
Per tutti questi reati Mario Sarlo e' detenuto dal 7 giugno 1994.
Nel presente procedimento, invece, il Sarlo e' stato raggiunto da
provvedimento cautelare - ed il p.m. (ha richiesto il suo rinvio a
giudizio - per i seguenti reati:
omicidio di Paolo Cirnigliaro (Milano, 10 novembre 1990) e
connessi reati di detenzione e porto d'armi, nonche' di ricettazione
del veicolo rubato usato nell'azione (capi 5, 6 e 7 della rubrica);
omicidio di Angelo Maccarrone (Cormano, 18 dicembre 1990) e
connessi reati di detenzione e porto d'armi, nonche' di ricettazione
del veicolo rubato usato nell'azione (capi 8, 9, e 10 della rubrica);
omicidio di Salvatore De Vitis (Cusano Milanino, 7 maggio 1991) e
connessi reati di detenzione e porto d'armi, nonche' di ricettazione
del veicolo rubato usato nell'azione (capi 19, 20 e 21 della
rubrica);
duplice omicidio di Aydemir Aydin ed Altintas Ali' (Nova
Milanese, tra il 25 ottobre 1991 ed il 30 ottobre 1991) e connessi
reati di detenzione e porto d'armi, nonche' di ricettazione dei
veicoli rubati usati nell'azione (capi 24, 25 e 26 della rubrica);
tentato omicidio di Giorgio Tocci (Milano, 16 maggio 1992) e
connessi reati di detenzione e porto d'armi, nonche' di ricettazione
del veicolo rubato usato nell'azione (capi 35, 36 e 37 della
rubrica);
omicidio di Alfonso Veggetti e tentato omicidio di Matteo Palumbo
(Cinisello Balsarno, 30 maggio 1992) e connessi reati di detenzione e
porto d'armi, nonche' di ricettazione dei veicoli rubati usati
nell'azione (capi 38, 39 e 40 della rubrica);
corruzione di Nuzzo Giorgio ex art. 319 c.p. (capo 50);
traffici ad alto livello di cocaina (capo 53) ed eroina (capo
54).
Per tutti questi reati Mario Sarlo e' detenuto dal 20 ottobre 1994.
Nel procedimento n. 12602/92 Amtonio Schettini e Franco Coco
Trovato sono stati rinviati a giudizio, tra l'altro:
omicidio consumato in danno di Luigi "Ciro" Batti, avvenuto in
Milano il 18 settembre 1990 (capi 46/48 di quella rubrica). ll Batti
era figlio di Francesco, e dunque nipote del Salvatore che qui
interesa;
omicidio consumato in danno di Francesco Batti, avvenuto in
Milano il 15 o 16 ottobre 1990 (capi 49/50 della rubrica);
omicidio consumato in danno di Salvatore Batti, fatto avvenuto in
S. Giorgio Vesuviano, il 23 dicembre 1990 e per i connessi reati in
tema di armi (capi 164 e 165 della rubrica).
omicidio consumato in danno di Rosalinda Traditi, avvenuto in
Milano il 28 febbraio o il 1 marzo 1991 (capi 56/57 della rubrica).
La Rosalindi era la moglie separata di Luigi Ciro Batti.
Per questi reati Franco Trovato e' detenuto dall 8 giugno 1994, e
Antonio Schettini e' detenuto dal 27 giugno 1994. Fa eccezione il
solo gruppo delle contestazioni riguardanti l'omicidio consumato di
Salvatore Batti, per il quale i due imputati sono stati rinviati a
giudizio in condizione di liberta' Nel presente procedimento, invece,
il Trovato e lo Schettini sono stati raggiunti da provvedimento
cautelare - ed il p.m. ha chiesto il loro rinvio a giudizio - tra
l'altro per i seguenti reati: tentativo di omicidio aggravato in
danno dello stesso Salvatore Batti, avvenuto in Terziglio il 30
giugno 1990, e connessi reati in materia di armi (capi 1 e 2). Era in
pratica avvenuto che, maturata dall'organizzazione criminale la
decisione di eliminare il capo del gruppo antagonista, vi fosse stato
un primo tentativo nel giugno 1990 (era rimasta ferita solo la figlia
di Batti), e poi l'agguato successivo e definitivo del dicembre 1990.
Per questi reati Franco Trovato e' detenuto dal 24 novembre 1994, e
Antonio Schettini e' detenuto dal 15 ottobre 1994. Risulta evidente
allora che, sul solo presupposto ulteriore della connessione con i
reati contestati mediante l'ordinanza del 27 maggio 1994, il termine
di decorrenza per i delitti ascritti nel nuovo procedimento a Sarlo,
Trovato e Schettini mediante l'ordinanza del 3 ottobre 1994 andrebbe
individuato nella data di notifica del provvedimento piu' remoto.
Infatti le nuove di notizie di reato, come risulta dalla cronologia
sopra esposte, erano note agli atti prima che, nel procedimento
originario, fosse disposto il giudizio.
Lo stesso pubblico ministero, come si e' visto, ammette la
ricorrenza di una connessione qualificata tra alcuni dei reati
contestati a Sarlo nell'ambito del procedimento gia' "definito" ed
alcuni degli illeciti per i quali si procede nella sede presente.
Addirittura di propria iniziativa, poi, lo stesso pubblico ministero
identifica la connessione che rileva tra i reati che nel complesso
interessano le posizioni Schettini e Trovato. In verita' proprio
queste ultime danno luogo ad una fattispecie "scolastica" di delitto
continuato. Non v'e' dubbio che, stando alla prospettazione
accusatoria, siano state le stesse persone a tentare prima l'omicidio
riuscito poi; non v'e' dubbio che cio' fosse accaduto in attuazione
proressiva di un'unica determinazione omicida, maturata ben prima del
reato piu' remoto e meno grave; non v'e' dubbio infine - la cosa va
specificata in quanto non si e' mai avviato il trattamento cautelare
per il delitto di omicidio consumato in danno di Salvatore Batti -
che la deliberazione omicida avesse compreso anche lo sterminio degli
altri componenti della cosca rivale, tra i quali almeno Luigi Batti,
suo padre Francesco e sua moglie Rosalinda.
Sussiste quindi indiscutibile connessione tra il reato di piu'
recente contestazione e delitti per i quali e' stata disposta la
cattura oltre un anno orsono.
Resta da dire, solo, che la progressivita' della contestazione e'
pienamente giustificata dalla progressivita' in concreto
dell'acquisizione delle fonti di prova. All'epoca di adozione
dell'ordinanza cautelare datata 27 maggio 1994 si disponeva di
informazioni che rendevano fortemente credibile la responsabilita'
del gruppo Coco/Schettini per la doppia aggressione in danno del
Batti, e che tuttavia non consistevano notizie dirette circa le
responsabilita' individuali per la deliberazione e la esecuzione
delle iniziative criminose (quelle informazioni sono riassunte alle
pagine 274/276 dell'ordinanza cautelare 3 ottobre 1994). I fattori di
prova realmente decisivi per la contestazione furono e sono
rappresentati dalle dichiarazioni accusatorie di Giorgio Tocci.
Non sara' inutile aggiungere che il p.m., pure avendo proceduto
come sopra si accennava a "riversare" le fonti di prova sopravvenute
in un nuovo procedimento, aveva opportunamente provveduto a rendere
"pubblica" l'acquisizione delle nuove emergenze sulle aggressioni in
danno di Salvatore Batti, depositando gli estratti pertinenti nei
verbali di Tocci e Di Modica unitamente alla richiesta di rinvio a
giudizio nel primo procedimento, e contestualmente promuovendo
l'azione contro Flachi, Schettini e Trovato (non fu chiesta anche la
loro cattura, presumibilmente per l'esistenza di altri titoli
detentivi per fatti diversi, ma - si noti - quella cattura non e'
stata richiesta neppure nel procedimento attuale). Vero dunque che le
nuove notizie di reato precedettero il rinvio a giudizio
relativamente gia' ai delitti contestati col provvedimento cautelare
del 27 maggio 1994. Vero anche, pero', che quelle notizie avevano
seguito di molti mesi le fonti sottese al primo provvedimento
restrittivo, e sono poi state tempestivamente sfruttate, a fini
cautelari, col provvedimento del 3 ottobre 1994.
Rilievi in tutto analoghi possono farsi quanto alla posizione di
Mario Sarlo, catturato dapprima per i delitti associativi e per i
fatti relativamente secondari denunciati da Sonia Davalle, e
individuato poi quale coautore di molti degli omicidi compiuti dalla
organizzazione solo a seguito delle dichiarazioni di Tocci e Di
Modica.
Non sembra seriamente contestabile la connessione qualificata tra i
reati tra i quali si e' fatto sommariamente cenno, la cosa pare
particolarmente evidente relativamente alla eliminazione di vari
componenti della famiglia Batti (famiglia in senso parentale e
criminale), e puo' essere rapidamente enunciata anche per una parte
dei delitti concernenti Mario Sarlo: lo stesso p.m. ha ravvisato ai
fini che interessano continuazione tra i delitti di prima
contestazione e le fattispecie di narcotraffico delineate ai capi 53
e 54 della attuale rubrica. Va poi notato, sebbene la questione
assuma ormai solo rilievo formale, che si identifica ragionevolmente
continuazione tra una parte almeno degli omicidi contestati a Sarlo
in seconda battuta e le fattispecie associative per le quali e' gia'
stato rinviato a giudizio: la pertinenza di quei fatti ad un disegno
criminoso comprendente le condotte associative incentrate sulla
organizzazione per il narcotraffico, e piu' ancora sul suo livello
mafioso, e' stata ad esempio affermata nei provvedimenti che questo
ufficio ha pronunciato sulla competenza territoriale nell'ambito
della udienza preliminare celebrata fino al 15 novembre 1994 ed in
questa stessa udienza.
Alla luce delle circostanze sommariamente enunciate deve
concludersi che per tutte le tre produzioni in esame, in applicazione
della legge vigente, dovrebbe essere riconosciuta ex art. 303 c.p.p.
la inefficacia sopravvenuta della misura cautelare in corso di
esecuzione. Sussiste quindi la condizione di rilevanza cui la legge
subordina l'eccezione di legittimita' costituzionale.
Un'ultima annotazione: esattamente il p.m. rileva che per il
delitto di corruzione ascritto a Mario Sarlo mediante il capo 50
della rubrica il termine massimo della custodia, pari a tre mesi, e'
gia' da tempo scaduto. Relativamente a quel delitto, dunque, va
adottato un provvedimento di scarcerazione.