IL TRIBUNALE
Letti gli atti del ricorso ex art. 700 del c.p.c. proposto al g.i.
da Di Carlo Mirella nei confronti:
1) del dott. Giuseppe Varisco, quale curatore del fallimento
della S.n.c. Dueazeta Elettronica di Zattiero R.
2) della Lem Laser S.r.l.;
3) della Ferramenta Bardelli S.a.s.;
Visto il suo reclamo ex art. 669-terdecies del c.p.c. avverso
l'ordinanza 9 giugno 1995 del g.i. nella causa di opposizione alla
sentenza dichiarativa del fallimento della Dueazeta Elettronica;
Sentite le parti in camera di consiglio, pronuncia la seguente
ordinanza.
La signora Mirella Di Carlo era con il marito socia illimitatamente
responsabile della S.n.c. Dueazeta Elettronica di Zattiero R. la
societa' ed i soci furono dichiarati falliti con sentenza di questo
tribunale n. 66/1992 del 5 marzo 1992. Con citazione 1 aprile 1992
entrambi i coniugi hanno proposto opposizione alla dichiarazione di
fallimento assumendo essere stata la loro societa' impresa artigiana
la cui attivita' era cessata oltre un anno prima del fallimento.
Nel marzo 1992 la Di Carlo era stata candidata nel collegio di
Udine per la Camera dei deputai ed il Senato, finendo per riportare
svariati voti di preferenza; quindi aveva visto sospeso il suo
diritto di elettorato attivo e passivo ex art. 2, n. 2, legge 7
ottobre 1947, n. 1058. Potendo essere nuovamente candidata per altre
elezioni politiche, si rivolgeva al giudice istruttore della causa di
opposizione al fallimento - ex artt. 669-quater, e 700 del c.p.c. -
domandando la sospensione o la revoca degli effetti della sentenza di
fallimento limitatamente al godimento del suo diritto elettorale, sul
presupposto di un pregiudizio irreparabile nel tempo ocorrente per
vedersi accogliere l'opposizione.
Il giudice istruttore pronunciava il 9 giugno 1995 ordinanza di
rigetto del ricorso avverso la quale la Di Carlo ha proposto entro il
decimo giorno reclamo al collegio con il quale domanda l'accoglimento
del ricorso e, in via pregiudiziale, solleva questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.P.R. 20 marzo 1967, n.
223, come novellato dalla legge 16 gennaio 1992, n. 15, in quanto in
contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Appare non manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale della norma da applicare, in rapporto all'art. 3 della
Costituzione. Il contrasto con l'art. 97 Cost., richiamato dalla
reclamante, non e' invece pertinente giacche' tale ultima norma
riguarda la pubblica amministrazione, non i rapporti politici ovvero
l'ordinamento delle Camere.
La questione e' rilevante nel giudizio sulla misura cautelare in
quanto dalla applicazione della norma deriva lo stato di
ineleggibilita' di cui la ricorrente si duole e che vorrebbe veder
annullato.
Si deve constatare che nel tempo necessario per ottenere sentenza e
veder accolta (eventualmente) la sua opposizione, sarebbe sicuramente
ben piu' che minacciato (in quanto del tutto cancellato il diritto)
l'esercizio del diritto di elettorato della ricorrente: infatti e'
forse vicina la fine della legislatura - se si deve credere a quanto
affermano esponenti politici di primo piano in Parlamento e sulla
stampa - e dunque non e' in un lontano futuro il momento in cui la
ricorrente potrebbe ricandidarsi per tentare di conquistare il seggio
parlamentare. Devono percio' ritenersi sussistere i presupposti a
base del ricorso ex art. 700 del c.p.c. circa la imminenza ed
irreparabilita' della minaccia al diritto, al di la' di ogni
considerazione, che il g.i. ha pure fatto, sulla imminenza delle
elezioni, sulla prova dell'offerta di candidatura, e simili.
D'altra parte, allo stato delle norme di legge, il ricorso ex art.
700 non potrebbe essere accolto. Con l'art. 2 del d.P.R. 20 marzo
1967, n. 223, come novellato dalla legge 16 gennaio 1992, n. 15,
l'imprenditore dichiarato fallito e' privato dalla sua capacita'
elettorale per cui non e' elettorale e, quindi, non puo' essere
candidato. Tale condizione di incapacita' dura cinque anni dalla
data della sentenza di fallimento e puo' cessare in anticipo soltanto
con l'accoglimento dell'opposizione alla sentenza stessa.
Tale disciplina il legislatore ha inteso introdurre in attuazione
dell'art. 48/3 Cost. secondo il quale "il diritto di voto non puo'
essere limitato se non per incapacita' civile o per effetto di
sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnita' morale indicati
dalla legge".
Il grave ed irreparabile danno al soggetto titolare, prima del
fallimento, del diritto di voto - e corrispondentemente del diritto
ad essere candidato per poter essere eletto - non puo' certo piu'
misurarsi sulla durata normale della legislatura, come ha ritenuto il
giudice istruttore nella sua ordinanza, in quanto con l'introduzione
del sistema maggioritario, per eventi imprevedibili ma possibili,
puo' rendersi necessario indire elezioni suppletive per qualche
collegio del quale sia venuto a mancare l'eletto.
Inoltre e' di comune conoscenza che nel divenire della vita
politica il mutare delle condizioni e delle alleanze porta come
conseguenza che l'essere lontani dalla vita politica anche per poco
tempo equivale a perdere il "quoziente di gradimento" ed a vedere
definitivamente compromessa ogni possibilita' di elezione.
Pertanto il richiesto provvedimento di sospensione investirebbe uno
degli effetti della sentenza dichiarativa del fallimento -
sospendendolo - e renderebbe possbile l'esercizio del diritto
elettorale.
La Corte costituzionale ebbe gia' ad occuparsi della medesima
questione che con sentenza n. 43/1970 giudico' infondata in rapporto
alla pretesta illegittimita' costituzionale della norma dell'art. 2,
n. 2, del d.P.R. n. 223/1967. In quella occasione fu escluso in
particolare il contrasto con l'art. 48 Cost. analizzando le vicende
relative all'approvazione di tale articolo da parte dell'Assemblea
Costituente (in quano il testo originario proposto conteneva
limitazioni al diritto di voto unicamente per incapacita' civile e
condanna penale irrevocabile) la quale fini' per approvare l'aggiunta
pur rimettendo alla legge ordinaria di individuare i casi di
indegnita' che legittimano l'esclusione dal diritto elettorale. Fra
questi il legislatore, dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058
(elettorale) a quelle successive, ha costantemente incluso il
fallimento fra le cause di esclusione dal diritto di voto rifacendosi
ad un giudizio anchilosato che, nel tempo, avrebbe potuto essere ben
altrimenti rimediato.
Nella seduta dell'Assemblea Costituente dal 22 maggio 1947 il
relatore per l'art. 48 della Carta costituzionale ebbe a dire che, in
relazione alla futura legge elettorale il cui progetto li
comprendeva, se alla disposizione della Costituzione che doveva
regolare la materia si fosse aggiunta la categoria dei casi di
indegnita' morale, si sarebbero potuti e dovuti comprendere anche i
"cittadini che non hanno fatto onore ai loro impegni"; tale scelta fu
appovata lo stesso giorno dall'assemblea.
Ma a distanza di quasi 50 anni da allora il giudizio negativo sulla
persona del fallito nel sentire comune ha perduto quasi del tutto la
sua carica tanto che in una recente sentenza della Corte
costituzionale (n. 203 dd. 18-30 maggio 1995) puo' leggersi uno
spunto di apertura verso diverso indirizzo, con l'esplicito richiamo
al notevole incremento di dichiarazioni di fallimento anche
"incolpevole" ed alla riflessione dottrinale la quale, nel
superamento della sistemazione tradizionale imperniata sulla
"indegnita'" del fallito, ha tenuto altresi' conto delle eventuali
conseguenze penali produttive di ulteriori effetti giuridici.
Se, pero', compete al legislatore ordinario di valutare
comportamenti da includere fra i "casi di indegnita' morale" di cui
all'art. 48 Cost., per cui il caso in questione in astratto
sfuggirebbe al controllo di legittimita' costituzionale, vi deve
essere la possibilita' di tale controllo alla luce del principio di
ragionevolezza, altre volte utilizzato dal giudice costituzionale. In
siffatta prospettiva si osserva come appaia contrasto dal citato art.
2 del d.P.R. n. 223/1967 con l'art. 3 Cost., in quanto l'effetto che
qui interessa dipende da una indegnita' presunta, al di fuori di ogni
reale verifica della colpa del soggetto, e si rivolge unicamente a
danno di alcuni dei soggetti che, avendo posto in essere
comportamento parimenti riprovevole (se tale puo' in astratto essere
considerato l'aver accumulato debiti), sono raggiunti da sanzione la
quale, invece, lascia indenni altri, come il piccolo imprenditore e
l'artigiano.