ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio promosso con ricorso della Regione Siciliana notificato
 il 14 novembre 1994, depositato in cancelleria il 17 successivo,  per
 conflitto  di  attribuzione  sorto a seguito della nota del Ministero
 delle finanze n.  3/199/94 del 27 agosto 1994 con la quale  e'  stata
 respinta  la  richiesta  di voler impartire istruzioni all'ACI per il
 versamento alla Regione, a far data dal 1 gennaio 1993, dei  proventi
 riscossi  in  Sicilia  per  la  sovrattassa annuale per autovetture e
 autoveicoli a motore diesel (istituita con art.  8 del  decreto-legge
 691  del 1976, convertito nella legge n.  786 del 1976) nonche' della
 tassa speciale per autovetture ed autoveicoli  alimentati  a  gas  di
 petrolio liquefatti o a gas metano (istituita con art.  2 della legge
 n.  362 del 1984), ed iscritto al n.  43 del registro conflitti 1994;
   Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente  del Consiglio dei
 ministri;
   Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1995 il Giudice  relatore
 Fernando Santosuosso;
   Uditi  gli  avvocati  Francesco  Castaldi  e Francesco Torre per la
 Regione Siciliana e l'Avvocato  dello  Stato  Oscar  Fiumara  per  il
 Presidente del Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione
 Siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti  dello
 Stato  in  relazione  alla nota del Ministero delle finanze 27 agosto
 1994, n. 3/1999/94, pervenuta il 14 settembre 1994, con cui e'  stata
 respinta  la  richiesta  della  Regione  di  voler  impartire  idonee
 istruzioni all'ACI affinche' i proventi della riscossione in  Sicilia
 della sovrattassa annuale per autovetture ed autoveicoli azionati con
 motore  diesel,  istituita con l'art.   8 del decreto-legge 8 ottobre
 1976, n. 691, convertito  nella  legge  30  novembre  1976,  n.  786,
 nonche'   della   tassa   speciale  per  autovetture  ed  autoveicoli
 alimentati a gas di petrolio liquefatti o a gas metano, istituita con
 l'art.  2 della legge 21 luglio 1984, n.  362, fossero versati  nelle
 casse regionali a far data dal 1 gennaio 1993. Ritiene al riguardo la
 Regione  ricorrente  che  la  nota ministeriale violi sia l'art.   36
 dello statuto che l'art.
  2 delle norme di attuazione emanate con d.P.R. 26 luglio 1965, n.
  1074, in base alle cui disposizioni devono ritenersi spettanti  alla
 Regione  tutte le entrate tributarie erariali, ad eccezione di quelle
 destinate  a  soddisfare  particolari   finalita',   allorche'   tali
 finalita' siano direttamente specificate nella legge istitutiva della
 nuova entrata.
   Nel  caso di specie, risulterebbero assenti entrambe le condizioni,
 in quanto dai lavori preparatori delle norme statali  emergerebbe  il
 carattere  ordinario  delle  nuove entrate fiscali, non qualificabili
 come imposte di scopo. Sarebbero  inoltre  privi  di  pregio  sia  il
 rilievo  relativo  alla  mancata impugnazione in via principale delle
 norme statali, sia l'eccezione  di  tardivita'  della  pretesa  della
 ricorrente,  attesa  l'inapplicabilita'  al conflitto di attribuzione
 dell'istituto dell'acquiescenza.
   In  ogni  caso,  qualora  l'interpretazione  delle  norme   statali
 richiamate  fosse  nel  senso  della devoluzione integrale allo Stato
 delle nuove entrate tributarie, esse dovrebbero essere dichiarate  in
 contrasto  con gli artt. 36 dello statuto e 2 del d.P.R. n.  1074 del
 1965 sotto il riflesso che la  clausola  devolutiva  allo  Stato  dei
 relativi   proventi  non  e'  integrata  dalla  specificazione  delle
 particolari finalita' a cui questi ultimi sarebbero destinati.
   2. - Si e' costituito il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
 concludendo con un'istanza di rigetto del ricorso.
   Nel rilevare che i tributi di cui trattasi sono stati costantemente
 riscossi e fatti propri dallo Stato senza opposizione da parte  della
 Regione,   si   sottolinea   come  soltanto  a  seguito  del  decreto
 legislativo 30 dicembre 1992, n.  504, la Sicilia, reputando superata
 la riserva a favore  dello  Stato,  ha  chiesto  al  Ministero  delle
 finanze  di  dare disposizioni all'ACI per il versamento alla Regione
 degli importi relativi ai predetti tributi.  A  parere  della  difesa
 erariale,  non sarebbe possibile discutere oggi della legittimita' di
 norme del 1976 e del 1984, chiarissime nel senso  di  riservare  allo
 Stato il gettito dei tributi. Ne' potrebbe estendersi alla Sicilia la
 disciplina  introdotta  per  le regioni a statuto ordinario: se cosi'
 fosse,   infatti,   la   disposizione   sarebbe    costituzionalmente
 illegittima. Ed infatti, l'art.  4, lettera c), numero 4, della legge
 23  ottobre  1992,  n.    421, contestualmente alla attribuzione alle
 regioni  a statuto ordinario delle imposte gia' riservate allo Stato,
 ha operato una riduzione del fondo comune di cui all'art.    8  della
 legge  n.   281 del 1970:  ma e' evidente che il rapporto fra risorse
 proprie e finanza derivata e' per  la  Regione  Siciliana  del  tutto
 particolare  e  non  comparabile  con  quello delle regioni a statuto
 ordinario,  si'  che  una  disciplina  differenziata  deve  ritenersi
 legittima.
                        Considerato in diritto
   1.  -  La  Regione Siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione
 nei confronti dello Stato in relazione alla nota del Ministero  delle
 finanze 27 agosto 1994, n.  3/1999/94, con la quale e' stata respinta
 la richiesta della stessa Regione a che il Ministro impartisse idonee
 istruzioni  all'ACI affinche' i proventi della riscossione in Sicilia
 della sovrattassa annuale per autovetture ed autoveicoli azionati con
 motore diesel, istituita con l'art. 8  del  decreto-legge  8  ottobre
 1976,  n.  691,  convertito  nella  legge  30  novembre 1976, n. 786,
 nonche'  della  tassa  speciale  per   autovetture   ed   autoveicoli
 alimentati a gas di petrolio liquefatti o a gas metano, istituita con
 l'art.    2 della legge 21 luglio 1984, n. 362, fossero versati nelle
 casse regionali a far data dal 1 gennaio 1993.
   2. - Prima di valutare il merito del conflitto, occorre  esaminarne
 l'ammissibilita',   alla   luce   della   natura   del  conflitto  di
 attribuzione, come precisata dalla giurisprudenza di questa Corte.
   E'  principio  consolidato,  in  ordine  a  quest'ultima,  che   il
 conflitto  di attribuzione fra Stato e regione puo' sorgere allorche'
 un atto, dello Stato o di una regione, sia invasivo dell'altrui sfera
 di competenza, ed allorche' "la negazione o lesione della  competenza
 sia  compiuta  immediatamente e direttamente con quell'atto, ed esso,
 qualora sia preceduto da  altro  che  ne  costituisca  il  precedente
 logico  e  giuridico,  sia  nei confronti dello stesso, autonomo, nel
 senso che non ne ripeta identicamente il contenuto o  ne  costituisca
 una mera e necessaria esecuzione" (sentenza n.  206 del 1975).
   Con  particolare  riferimento al rapporto fra atto (amministrativo)
 impugnato e legge (o atto con forza di legge) di  cui  esso  atto  e'
 attuazione,  questa Corte ha in piu' occasioni affermato che "in sede
 di conflitto  di  attribuzione  non  (e')  possibile  impugnare  atti
 amministrativi  al  solo scopo di far valere pretese violazioni della
 Costituzione da parte della legge che  e'  a  fondamento  dei  poteri
 svolti   con  gli  atti  impugnati"  (sentenza  n.    126  del  1990;
 analogamente, sentenze nn.  337 del 1989, 245 del 1988, 28 del  1979,
 78 del 1971).
   Alla luce di tali principi, si tratta di valutare se l'atto oggetto
 del  presente  conflitto  sia  immediatamente lesivo della competenza
 assunta come propria dalla Regione, o se invece  la  lesione  che  si
 assume  non debba farsi risalire alle disposizioni legislative di cui
 tale atto e' esecuzione.
   In realta', con la nota del 27  agosto  1994,  n.    3/1999/94,  il
 Ministero  delle  finanze  altro  non  ha fatto che dare esecuzione a
 quanto chiaramente disposto dalle  norme  in  materia  (artt.  8  del
 decreto-legge  8  ottobre  1976,  n.   691, convertito nella legge 30
 novembre 1976, n.  786, e 2 della legge 21 luglio 1984, n.  362), per
 le quali la sovrattassa per le  autovetture  e  per  gli  autoveicoli
 funzionanti  con motore diesel, nonche' per quelli muniti di impianto
 che consente la circolazione mediante alimentazione del motore a  gas
 di petrolio o con gas metano, e' dovuta "a favore dello Stato".
   Secondo  la  Regione  Siciliana, invece, sulla base degli artt.  36
 dello statuto e 2 delle norme di attuazione  emanate  con  d.P.R.  26
 luglio  1965, n.  1074, devono ritenersi spettanti alla Regione tutte
 le entrate tributarie erariali ad eccezione  di  quelle  destinate  a
 soddisfare particolari finalita'.
   3.  -  Com'e'  evidente,  con  il  ricorso  in questione la Regione
 Siciliana lamenta, piu'  che  l'invasione  della  propria  competenza
 causata   dalla   nota   ministeriale,   la  violazione  delle  norme
 statutarie, integrate dalla normativa di  attuazione,  operata  dalle
 disposizioni  legislative sopra richiamate, esaurendosi per intero la
 censura relativa al conflitto in  una  censura  d'incostituzionalita'
 delle norme di legge cui la nota ministeriale ha dato esecuzione.
   Cosi'   impostato,  il  conflitto  non  si  riferisce  al  rapporto
 instauratosi tra gli enti interessati nell'esercizio delle rispettive
 competenze, quanto  piuttosto  alla  questione  relativa  all'assetto
 normativo  della  specifica  materia,  come risultante dalle leggi n.
 786 del 1976 e n.  362 del 1984. Esso pertanto  si  trasforma  in  un
 modo  surrettizio  di  sollevare  (fuori  dai  termini tassativamente
 stabiliti dagli artt.  2 della legge costituzionale 9 febbraio  1948,
 n.    1  e  32  della  legge  11 marzo 1953, n.   87) la questione di
 legittimita' costituzionale delle disposizioni normative  che  stanno
 alla base dell'atto impugnato, e deve pertanto dichiararsi, alla luce
 della costante giurisprudenza di questa Corte, inam-missibile.