Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente pro-tempore, per conflitto di attribuzioni riguardo all'Accordo di collaborazione della provincia stessa con il Voivodato di Suwalki (Polonia), stipulato in mancanza del preventivo assenso del Governo previsto dall'art. 2, comma primo, lett. b) del d.P.R. 31 marzo 1994 recante atto di indirizzo e di coordinamento in materia di attivita' all'estero delle regioni e delle provincie autonome, in relazione alla competenza dello Stato in materia di politica estera, alla legge 24 maggio 1990, n. 100, all'art. 2, comma terzo, lett. a) della legge 4 dicembre 1993, n. 491, all'art. 99 del d.P.R. 31 agosto 1972, all'art. 4 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616. L'Accordo in epigrafe non e' stato sottoposto all'assenso del Governo, come previsto dalle norme richiamate, in quanto la provincia autonoma di Bolzano, unitamente alla provincia autonoma di Trento, aveva impugnato per conflitto di attribuzioni l'atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266. L'ecc.ma Corte si e' recentemente pronunciata con sentenza n. 425/1995, dichiarando che spetta allo Stato adottare disposizioni anche per lo svolgimento di attivita' promozionali all'estero, e per quelle di mero rilievo internazionale. In realta', l'esame del testo dell'accordo mette in evidenza alcune disposizioni che sono invasive della competenza statale. Infatti non tutti i rapporti che vengono instaurati con il Voivodato Suwalki della Repubblica di Polonia possono essere ricondotti alla categoria delle attivita' promazionali all'estero e, tanto meno, a quella delle attivita' di mero rilievo internazionale, quale risultano definite sia dal suddetto d.P.R. del 30 marzo 1994, comprendenti rispettivamente le attivita' svolte all'estero, nell'ambito delle competenze proprie e delegate intese a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale, e le attivita' di studio, informazione ed altre specificatamente disciplinate nell'art. 2 del sopracitato d.P.R.. In particolare: a) il punto 5 dell'art. 1 prevede sia la promozione sia la costituzione di joint-ventures. Si osserva che, mentre l'attivita' di promozione puo' essere attuata dalla provincia, poiche' rientra nell'ambito delle attivita' di mero rilievo internazionale, la costituzione di joint ventures all'estero e' di competenza statale (legge n. 100 del 24 aprile 1990). Infatti, quando si e' voluto attribuire alle Regioni potere in materia, si e' intervenuti con un atto del legislatore nazionale, come nel caso della legge n. 19 del 1991, che consente alla regione Friuli-Venezia Giulia di operare attraverso una propria societa' finanziaria; b) la disposizione di cui al punto 6 dello stesso articolo, che prevede la collaborazione nei settori dell'agricoltura e dell'industria agroalimentare, appare in contrasto con la legislazione vigente che riserva allo Stato la competenza nei rapporti internazionali in tali settori (cfr. art. 2, comma 3, lett. a), legge 4 dicembre 1993, n. 491), salvo che l'attivita' non sia riferita ad iniziative promozionali (e in tal caso e' comunque necessaria sempre la previa intesa del Governo) ovvero a quelle di mero rilievo internazionale, cosi' come definite dall'art. 2 del menzionato d.P.R. 31 marzo 1994: il che non e' specificato nell'accordo; c) l'art. 6, prevede l'uso equiordinato della lingua tedesca con quella italiana e polacca. Considerando che l'utilizzazione della lingua tedesca, quale lingua minoritaria, e' garantita e regolamentata da norme di diritto interno con riferimento a rapporti ed ambiti ben precisi, la disposizione e' in contrasto con le norme che disciplinano l'uso della lingua italiana nei rapporti internazionali. Infatti la parificazione della lingua tedesca a quella italiana, lingua ufficiale dello Stato, e' prevista dall'art. 99 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) con riferimento all'ambito regionale e non all'intero territorio nazionale; tanto meno puo' valere nei rapporti internazionali. Si osserva, infine, che nel preambolo dell'Accordo si fa riferimento a quanto stabilito dalla Convenzione europea sulla cooperazione trasfrontaliera del 21 maggio 1980 (Convenzione di Madrid, ratificata dall'Italia con legge 19 novembre 1984, n. 948), quasi a voler ricondurre l'Accordo stesso in tale disciplina. Ma e' ben noto che detta Convenzione restringe la sua operativita' a ben precisi ambiti territoriali della fascia confinaria, ove si verificano le attivita' di cooperazione trasfrontaliera. Ne' puo' richiamarsi il criterio della "cooperazione interregionale" attualmente in fase di studio da parte del Consiglio d'Europa.