Ricorso  del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato,  domiciliataria  in  in
 Roma,  via  dei  Portoghesi  n.  12,  contro la provincia autonoma di
 Bolzano, in persona del presidente   pro-tempore,  per  conflitto  di
 attribuzioni  riguardo  all'Accordo di collaborazione della provincia
 stessa con il Voivodato di Suwalki (Polonia), stipulato  in  mancanza
 del preventivo assenso del Governo previsto dall'art. 2, comma primo,
 lett.  b)  del  d.P.R.  31  marzo 1994 recante atto di indirizzo e di
 coordinamento in materia di  attivita'  all'estero  delle  regioni  e
 delle provincie autonome, in relazione alla competenza dello Stato in
 materia  di  politica  estera,  alla  legge  24  maggio 1990, n. 100,
 all'art. 2, comma terzo, lett. a) della legge  4  dicembre  1993,  n.
 491, all'art. 99 del d.P.R. 31 agosto 1972, all'art. 4 del d.P.R.  24
 luglio 1977 n. 616.
   L'Accordo  in  epigrafe  non  e'  stato  sottoposto all'assenso del
 Governo, come previsto dalle norme richiamate, in quanto la provincia
 autonoma di Bolzano, unitamente alla provincia  autonoma  di  Trento,
 aveva  impugnato  per conflitto di attribuzioni l'atto di indirizzo e
 coordinamento ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 16 marzo 1992, n.  266.
 L'ecc.ma  Corte  si  e'  recentemente  pronunciata  con  sentenza  n.
 425/1995, dichiarando che spetta  allo  Stato  adottare  disposizioni
 anche  per lo svolgimento di attivita' promozionali all'estero, e per
 quelle di mero rilievo internazionale.
   In realta', l'esame del testo dell'accordo mette in evidenza alcune
 disposizioni che sono invasive della competenza statale. Infatti  non
 tutti  i  rapporti  che  vengono  instaurati con il Voivodato Suwalki
 della Repubblica di Polonia possono essere ricondotti alla  categoria
 delle attivita' promazionali all'estero e, tanto meno, a quella delle
 attivita'  di  mero  rilievo internazionale, quale risultano definite
 sia  dal  suddetto   d.P.R.   del   30   marzo   1994,   comprendenti
 rispettivamente  le  attivita'  svolte  all'estero, nell'ambito delle
 competenze  proprie  e  delegate  intese  a  favorire   lo   sviluppo
 economico,   sociale   e   culturale,   e  le  attivita'  di  studio,
 informazione ed altre specificatamente disciplinate nell'art.  2  del
 sopracitato d.P.R.. In particolare:
     a)  il  punto  5  dell'art.  1  prevede  sia la promozione sia la
 costituzione di joint-ventures. Si osserva che, mentre l'attivita' di
 promozione puo'  essere  attuata  dalla  provincia,  poiche'  rientra
 nell'ambito  delle  attivita'  di  mero  rilievo  internazionale,  la
 costituzione  di  joint  ventures all'estero e' di competenza statale
 (legge n. 100 del 24 aprile  1990).  Infatti,  quando  si  e'  voluto
 attribuire  alle  Regioni potere in materia, si e' intervenuti con un
 atto del legislatore nazionale, come nel caso della legge n.  19  del
 1991,  che  consente  alla  regione  Friuli-Venezia Giulia di operare
 attraverso una propria societa' finanziaria;
     b) la disposizione di cui al punto 6 dello stesso  articolo,  che
 prevede    la   collaborazione   nei   settori   dell'agricoltura   e
 dell'industria   agroalimentare,   appare   in   contrasto   con   la
 legislazione  vigente  che  riserva  allo  Stato  la  competenza  nei
 rapporti internazionali in tali settori (cfr. art. 2, comma 3,  lett.
 a),  legge  4  dicembre 1993, n.  491), salvo che l'attivita' non sia
 riferita ad iniziative  promozionali  (e  in  tal  caso  e'  comunque
 necessaria  sempre  la  previa intesa del Governo) ovvero a quelle di
 mero rilievo internazionale, cosi'  come  definite  dall'art.  2  del
 menzionato   d.P.R.   31  marzo  1994:  il  che  non  e'  specificato
 nell'accordo;
     c) l'art. 6, prevede l'uso equiordinato della lingua tedesca  con
 quella  italiana  e  polacca.  Considerando che l'utilizzazione della
 lingua  tedesca,   quale   lingua   minoritaria,   e'   garantita   e
 regolamentata  da norme di diritto interno con riferimento a rapporti
 ed ambiti ben precisi, la disposizione e' in contrasto con  le  norme
 che   disciplinano   l'uso   della   lingua   italiana  nei  rapporti
 internazionali. Infatti  la  parificazione  della  lingua  tedesca  a
 quella  italiana, lingua ufficiale dello Stato, e' prevista dall'art.
 99 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31  agosto
 1972  n.  670)  con riferimento all'ambito regionale e non all'intero
 territorio  nazionale;  tanto   meno   puo'   valere   nei   rapporti
 internazionali.
   Si   osserva,   infine,   che  nel  preambolo  dell'Accordo  si  fa
 riferimento  a  quanto  stabilito  dalla  Convenzione  europea  sulla
 cooperazione  trasfrontaliera  del  21  maggio  1980  (Convenzione di
 Madrid, ratificata dall'Italia con legge 19 novembre 1984,  n.  948),
 quasi  a  voler ricondurre l'Accordo stesso in tale disciplina. Ma e'
 ben noto che detta Convenzione restringe la sua  operativita'  a  ben
 precisi   ambiti   territoriali   della  fascia  confinaria,  ove  si
 verificano le attivita' di cooperazione trasfrontaliera.    Ne'  puo'
 richiamarsi   il   criterio   della   "cooperazione   interregionale"
 attualmente in fase di studio da parte del Consiglio d'Europa.