IL PRETORE Ha pronunciato, nel processo di cui in epigrafe a carico di Ferrarese Paolo, Martin Roberto, Bernardini Rolando e Pipinato Roberto imputati dei reati p. e p. dall'art. 110, 81 cpv del c.p., 21, primo comma, legge n. 319/1976, e dall'art. 9, comma sesto, legge n. 171/1973, 21, terzo comma, legge n. 319/1976, 9, comma sesto, legge n. 171/1973 e 635 del c.p., la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di costituzionalita' degli artt. 3 e 6, secondo comma del d.-l. n. 79 convertito con modifiche nella legge n. 172 del 17 maggio 1995 in relazione agli artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77 Cost. 1. - Rilevanza. Gli imputati sono stati tratti a giudizio in relazione ad uno scarico continuativo da una pubblica fognatura in assenza di autorizzazione, richiesta e mai concessa, e con sversamento di liquami per valori superiori a quelli ammessi non solo dalla tabella A della legge Merli, ma anche da quella, esplicitamente contestata, prevista dal P.R.R.A. del Veneto (tab. 2ΓΏ, allegato B), relativamente a parametri diversi da quelli di natura tossica, persistente e bioaccumulabile (c.d. limiti inderogabili). Vengono in questione, pertanto, la violazione, tra l'altro, degli artt. 21, terzo e primo comma, della legge n. 319/1976, ipotesi depenalizzate rispettivamente dagli artt. 3 e 6, secondo comma, legge n. 172 cit. con riguardo alle pubbliche fognature. L'oggetto stesso della contestazione, quindi, conduce ad una declaratoria di proscioglimento in parte qua e, conseguentemente, attese le risultanze emerse dal dibattimento (si vedano, in particolare, i referti n. 8136 del 12 gennaio 1993 della sezione chimico ambientale ULSS n. 21 e la relazione d'analisi microbiologica n. 108247 del 22 dicembre 1992, da cui emerge il superamento di numerosi parametri con sversamento avente caratteristiche di "acqua fognale", nonche' le dichiarazioni dei testi escussi e la documentazione acquisita), risulta indispensabile l'esame di legittimita' della normativa in oggetto. Si deve osservare, inoltre, che la vicenda risale al periodo dicembre 1992-giugno 1993, per cui e' anteriore al primo decreto in materia di legge Merli. Ne consegue che, all'epoca, la condotta contestata era riconducibile ad un fatto penalmente illecito e che, pertanto, nell'eventualita' di una caducazione della norma, la fattispecie rimarrebbe disciplinata alla stregua dei parametri - noti al momento del fatto - di cui all'originaria previsione. 2. - Non manifesta infondatezza.