IL PRETORE
   Ha  pronunciato,  nel  processo  di  cui  in  epigrafe  a carico di
 Ferrarese  Paolo,  Martin  Roberto,  Bernardini  Rolando  e  Pipinato
 Roberto  imputati  dei reati p. e p.  dall'art. 110, 81 cpv del c.p.,
 21, primo comma, legge n. 319/1976, e dall'art. 9, comma sesto, legge
 n. 171/1973, 21, terzo comma, legge  n.  319/1976,  9,  comma  sesto,
 legge n. 171/1973 e 635 del c.p., la seguente ordinanza di rimessione
 degli   atti   alla   Corte   costituzionale   per   il  giudizio  di
 costituzionalita' degli artt. 3 e 6, secondo comma del  d.-l.  n.  79
 convertito  con  modifiche  nella  legge n. 172 del 17 maggio 1995 in
 relazione agli artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77 Cost.
   1. - Rilevanza.
   Gli imputati sono stati tratti  a  giudizio  in  relazione  ad  uno
 scarico   continuativo  da  una  pubblica  fognatura  in  assenza  di
 autorizzazione, richiesta  e  mai  concessa,  e  con  sversamento  di
 liquami  per valori superiori a quelli ammessi non solo dalla tabella
 A della legge Merli, ma anche da quella,  esplicitamente  contestata,
 prevista   dal   P.R.R.A.      del  Veneto  (tab.  2ΓΏ,  allegato  B),
 relativamente a  parametri  diversi  da  quelli  di  natura  tossica,
 persistente e bioaccumulabile (c.d.  limiti inderogabili).
   Vengono  in  questione, pertanto, la violazione, tra l'altro, degli
 artt. 21, terzo e primo  comma,  della  legge  n.  319/1976,  ipotesi
 depenalizzate rispettivamente dagli artt. 3 e 6, secondo comma, legge
 n. 172 cit.  con riguardo alle pubbliche fognature.
   L'oggetto  stesso  della  contestazione,  quindi,  conduce  ad  una
 declaratoria di proscioglimento in  parte  qua  e,  conseguentemente,
 attese   le   risultanze  emerse  dal  dibattimento  (si  vedano,  in
 particolare, i referti n.   8136 del 12 gennaio  1993  della  sezione
 chimico   ambientale   ULSS   n.      21  e  la  relazione  d'analisi
 microbiologica n. 108247 del 22  dicembre  1992,  da  cui  emerge  il
 superamento    di   numerosi   parametri   con   sversamento   avente
 caratteristiche di "acqua  fognale",  nonche'  le  dichiarazioni  dei
 testi  escussi e la documentazione acquisita), risulta indispensabile
 l'esame di legittimita' della normativa in oggetto.
   Si deve osservare,  inoltre,  che  la  vicenda  risale  al  periodo
 dicembre  1992-giugno  1993, per cui e' anteriore al primo decreto in
 materia di legge Merli.  Ne  consegue  che,  all'epoca,  la  condotta
 contestata  era  riconducibile ad un fatto penalmente illecito e che,
 pertanto,  nell'eventualita'  di  una  caducazione  della  norma,  la
 fattispecie rimarrebbe disciplinata alla stregua dei parametri - noti
 al momento del fatto - di cui all'originaria previsione.
   2. - Non manifesta infondatezza.