IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha   pronunciato   la   seguente  ordinanza  udita  l'eccezione  di
 illegittimita' costituzionale sollevata nel procedimento  n.  1037/95
 r.g.n.r.  mod.   21 e n. 333/95 r.g.g.i.p. a carico di Lama Michele e
 Sfoco Anna, all'udienza preliminare del 5 ottobre 1995;
   Premesso che:
     in data 21 febbraio 1995 il predetto giudice  emetteva  ordinanza
 di  custodia cautelare in carcere nei confronti di Lama Michele per i
 reati di cui agli artt. 81 cpv. 110 c.p. e 73 d.P.R. 309/1990;
     in data 11 marzo 1995 il p.m. sede chiedeva il rinvio a  giudizio
 degli  imputati  e,  successivamente, in data 15 marzo 1995 la difesa
 avanzava richiesta di definizione del procedimento nelle forme di cui
 agli artt. 444 e ss. c.p.p.;
     negli atti introduttivi dell'udienza fissata ex art. 418  c.p.p.,
 la  difesa  eccepiva  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 34,
 secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede  che  non  possa
 partecipare al giudizio di applicazione della pena su richiesta delle
 parti il giudice che ha disposto l'applicazione di misura cautelare.
   Tanto  premesso,  va  rilevato  che  la  Corte  costituzionale  con
 sentenza n. 432 del 1995 ha ritenuto  che  la  decisione  emessa  dal
 g.i.p.  ai  sensi  dell'art.  273  c.p.p., riguardando un giudizio di
 merito attinente la gravita' degli indizi di colpevolezza raccolti  a
 carico  dell'indagato,  non  puo'  non riflettersi sulla serenita' ed
 imparzialita' del giudizio qualora il giudice sia chiamato a decidere
 nel merito del processo.
   La Corte costituzionale ha ritenuto sussistente il pericolo che "la
 valutazione complessiva sulla responsabilita'  dell'imputato  sia,  o
 possa apparire condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione,
 e  cioe'  da  quella  naturale  tendenza a mantenere un giudizio gia'
 espresso o un atteggiamento gia' assunto in altri momenti decisionali
 dello stesso procedimento".
   Quanto sostenuto dalla Corte, in  relazione  alla  incompatibilita'
 per  il  giudice per le indagini preliminari, che abbia emesso misura
 cautelare personale, a partecipare al giudizio dibattimentale, impone
 la  necessita'  di   sollevare   la   questione   di   illegittimita'
 costituzionale  anche  in relazione al caso in questione; il giudice,
 infatti, relativamente ai processi definibili  ex  artt.  444  e  ss.
 c.p.p. deve valutare la sussistenza di elementi idonei a pervenire al
 proscioglimento  dell'imputato  a  norma  dell'art.  129 c.p.p., come
 espressamente statuito dall'art.   444 c.p.p.;  tale  valutazione  si
 impone  anche alla luce del costante orientamento della suprema Corte
 la quale ha,  piu'  volte,  ribadito  il  principio  secondo  cui  al
 giudice,  nel  procedimento  di  applicazione della pena su richiesta
 delle  parti,  non  e'  delegata   una   mera   funzione   "notarile"
 dell'accordo  tra  le  parti dovendo, proprio in ossequio alla citata
 disposizione normativa, dar conto della "ratifica" dell'accordo.
   Pertanto, la questione di illegittimita'  costituzionale  sollevata
 dalla  difesa  appare  ictu  oculi  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata e  risulta  attinente  alla  violazione  della  parita'  di
 trattamento   normativo   di   situazioni   analoghe  (art.  3  della
 Costituzione), alla inviolabilita' della difesa in ogni stato e grado
 del processo (art.  24, secondo comma,  della  Costituzione)  nonche'
 alla  stessa  previsione  di non colpevolezza dell'imputato fino alla
 condanna definitiva (art.  27, secondo comma, della Costituzione); ed
 invero, ove si concretizza l'identita'  del  giudice  nell'analizzata
 situazione  processuale,  si  determina una disparita' di trattamento
 rispetto al cittadino giudicato da giudice non "prevenuto" nonche' in
 pregiudizio  arrecato  al  diritto  alla  difesa rispetto al suddetto
 giudice che  al  contempo  non  apparirebbe  garantire  adeguatamente
 all'imputato  il  suo diritto a non essere considerato colpevole fino
 alla sentenza di condanna;  tali  valutazioni  impongono,  quindi,  a
 questo    giudice    di    sollevare    l'esaminata    eccezione   di
 incostituzionalita' con conseguente sospensione del presente processo
 e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.