IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza, nel procedimento penale n. 139/94 reg. not. Reato a carico di Ricupero Roberto, nato a Sciacca il 14 marzo 1969. Premesso che all'odierna udienza preliminare, l'imputato ha chiesto che il processo nei suoi confronti venisse definito con il rito del giudizio abbreviato, ottenendo il consenso del p.m.; Ritenuto che questo giudice, che peraltro ritiene il processo a carico del Ricupero definibile allo stato degli atti con il rito richiesto, si troverebbe a giudicare l'imputato dopo aver emesso, nei confronti dello stesso, in data 14 marzo 1994 e per gli stessi fatti, ordinanza applicativa della misura cautelare coercitiva della custodia in carcere, poi sostituita, il 25 maggio 1994, con l'obbligo di dimora; Rilevato che la mancata previsione di incompatibilita' in siffatta situazione, contrasta: 1) con le garanzie di imparzialita' e indipendenza ed e' suscettibile di compromettere la genuinita' e correttezza del processo formativo del giudizio di cui al disposto degli artt. 24, 25 e 101 della Costituzione ed alla garanzia costituzionale del giusto processo. Invero l'accertamento circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p., l'obbligo di motivazione sugli elementi a carico ed a favore imposto dall'art. 292 lett. c) e c-bis) c.p.p., le valutazioni imposte dagli artt. 273, secondo comma, e 275, secondo comma-bis c.p.p. determinano, gia' in sede di applicazione della misura nella fase delle indagini preliminari, un pregnante e approfondito giudizio di colpevolezza dell'indagato che non puo' non condizionare la decisione sul merito della regiudicanda. Tale incisiva influenza condizionante e' tanto piu' evidente quando, come nel caso di specie, trattasi di giudizio allo stato degli atti, gli stessi posti a fondamento della misura ed escluso ogni nuovo apporto dibattimentale; 2) con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione, non potendo non rilevarsi la stretta analogia tra il caso di cui trattasi e le ipotesi di incompatibilita' affermate dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 186/92, 124/92, 502/91, 496/90, 401/91 e, da ultimo, nella sentenza n. 432/95 che ha dichiarato illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato.