IL  GIUDICE  PER  LE  INDAGINI  PRELIMINARI
   Ha pronunciato la seguente ordinanza, nel  procedimento  penale  n.
 139/94  reg.  not. Reato a carico di Ricupero Roberto, nato a Sciacca
 il 14 marzo 1969.
   Premesso che all'odierna udienza preliminare, l'imputato ha chiesto
 che  il  processo nei suoi confronti venisse definito con il rito del
 giudizio abbreviato, ottenendo il consenso del p.m.;
   Ritenuto che questo giudice, che peraltro  ritiene  il  processo  a
 carico  del  Ricupero  definibile  allo  stato degli atti con il rito
 richiesto, si troverebbe a giudicare l'imputato dopo aver emesso, nei
 confronti dello stesso, in data 14 marzo 1994 e per gli stessi fatti,
 ordinanza  applicativa  della  misura  cautelare   coercitiva   della
 custodia in carcere, poi sostituita, il 25 maggio 1994, con l'obbligo
 di dimora;
   Rilevato  che la mancata previsione di incompatibilita' in siffatta
 situazione, contrasta:
     1)  con  le  garanzie  di  imparzialita'  e  indipendenza  ed  e'
 suscettibile   di  compromettere  la  genuinita'  e  correttezza  del
 processo formativo del giudizio di cui al disposto degli artt. 24, 25
 e 101 della Costituzione ed alla garanzia costituzionale  del  giusto
 processo.  Invero l'accertamento circa la sussistenza di gravi indizi
 di colpevolezza ex art. 273 c.p.p., l'obbligo  di  motivazione  sugli
 elementi a carico ed a favore imposto dall'art. 292 lett. c) e c-bis)
 c.p.p., le valutazioni imposte dagli artt. 273, secondo comma, e 275,
 secondo  comma-bis  c.p.p.  determinano, gia' in sede di applicazione
 della misura nella fase delle indagini preliminari,  un  pregnante  e
 approfondito  giudizio di colpevolezza dell'indagato che non puo' non
 condizionare  la  decisione  sul  merito  della  regiudicanda.   Tale
 incisiva  influenza condizionante e' tanto piu' evidente quando, come
 nel caso di specie, trattasi di giudizio allo stato degli  atti,  gli
 stessi  posti a fondamento della misura ed escluso ogni nuovo apporto
 dibattimentale;
     2) con il principio di  uguaglianza  di  cui  all'art.  3,  primo
 comma,  della  Costituzione,  non  potendo  non  rilevarsi la stretta
 analogia tra il caso di cui trattasi e le ipotesi di incompatibilita'
 affermate dalla  Corte  costituzionale  nelle  sentenze  nn.  186/92,
 124/92, 502/91, 496/90, 401/91 e, da ultimo, nella sentenza n. 432/95
 che ha dichiarato illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo
 comma,  c.p.p.    nella  parte  in  cui  non  prevede  che  non possa
 partecipare al giudizio dibattimentale il  giudice  per  le  indagini
 preliminari  che  abbia  applicato una misura cautelare personale nei
 confronti dell'imputato.